Art. 9. Autonomia organizzativa 1. Il CORECOM - CALABRIA adotta, a maggioranza assoluta, entro trenta giorni dal suo primo insediamento, un regolamento interno per definire l'organizzazione generale, disciplinare le modalita' di convocazione delle riunioni, delle votazioni e le modalita' di consultazione dei soggetti esterni, pubblici e privati, operanti nei settori delle comunicazioni e dell'informazione. 2. Il CORECOM - CALABRIA e' tenuto ad osservare il codice etico allegato alla presente legge, con la lettera A). 3. Il CORECOM - CALABRIA, per l'esercizio delle sue funzioni, e' assistito da apposita struttura, funzionalmente dipendente dal presidente del CORECOM - CALABRIA. 4. Il personale del CORECOM - CALABRIA e' inquadrato nel ruolo del personale del consiglio regionale con dotazione organica separata. 5. L'organico, le procedure di inquadramento e di mobilita' del personale del CORECOM - CALABRIA, sono definiti dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sentito il presidente del CORECOM, dopo aver acquisito il parere dell'Autorita'. 6. A seguito della determinazione organica, il reclutamento del personale di ruolo del CORECOM - CALABRIA avviene prioritariamente a norma dell'art. 1, comma 14, della legge 31 luglio 1997, n.249.