Art. 9.
                       Autonomia organizzativa
    1.  Il  CORECOM  - CALABRIA adotta, a maggioranza assoluta, entro
trenta  giorni dal suo primo insediamento, un regolamento interno per
definire  l'organizzazione  generale,  disciplinare  le  modalita' di
convocazione  delle  riunioni,  delle  votazioni  e  le  modalita' di
consultazione  dei soggetti esterni, pubblici e privati, operanti nei
settori delle comunicazioni e dell'informazione.
    2.  Il  CORECOM - CALABRIA e' tenuto ad osservare il codice etico
allegato alla presente legge, con la lettera A).
    3.  Il CORECOM - CALABRIA, per l'esercizio delle sue funzioni, e'
assistito   da  apposita  struttura,  funzionalmente  dipendente  dal
presidente del CORECOM - CALABRIA.
    4.  Il  personale  del CORECOM - CALABRIA e' inquadrato nel ruolo
del   personale   del  consiglio  regionale  con  dotazione  organica
separata.
    5.  L'organico,  le procedure di inquadramento e di mobilita' del
personale  del  CORECOM  -  CALABRIA,  sono  definiti dall'ufficio di
presidenza  del consiglio regionale entro novanta giorni dall'entrata
in  vigore  della  presente  legge sentito il presidente del CORECOM,
dopo aver acquisito il parere dell'Autorita'.
    6.  A  seguito della determinazione organica, il reclutamento del
personale  di ruolo del CORECOM - CALABRIA avviene prioritariamente a
norma dell'art. 1, comma 14, della legge 31 luglio 1997, n.249.