Allegato A CODICE ETICO Art. 1. Ambito di applicazione 1. Le disposizioni del presente codice operano nei confronti del componenti del CORECOM - CALABRIA. 2. L'accettazione della designazione all'incarico di componente del CORECOM - CALABRIA deve essere corredata da apposita dichiarazione con la quale il designato si obbliga ad osservare le disposizioni del presente codice. Art. 2. Principi generali 1. I componenti debbono tenere un comportamento ispirato a lealta', imparzialita', diligenza, nonche' a correttezza personale, nella consapevolezza che l'attivita' del CORECOM - CALABRIA e' rivolta alla soluzione di questioni di particolare delicatezza e coinvolge rilevanti interessi economici di soggetti operanti nel settore delle comunicazioni. Art. 3. Comportamento durante l'attivita' 1. I componenti del CORECOM - CALABRIA svolgono la propria opera con impegno e costanza, attendendo con solerzia alle mansioni ed agli incarichi affidatigli. 2. Il comportamento dei componenti e' volto a stabilire rapporti di fiducia e collaborazione tra il CORECOM - CALABRIA e i soggetti interessati, a qualunque titolo, all'attivita' da essi svolta. Art. 4. Doveri d'imparzialita' 1. I componenti operano con imparzialita', senza indulgere a trattamenti di favore; assumono le proprie decisioni nella massima trasparenza e respingono indebite pressioni. Non determinano, ne' concorrono a determinare, situazioni di privilegio e non ne fruiscono. 2. Nello svolgimento dei suoi compiti il componente non assume impegni, ne' fa promesse ovvero da' rassicurazioni in ordine a questioni che rientrino nella competenza del CORECOM - CALABRIA. 3. Il componente non assume incarichi di rappresentanza in associazioni, circoli od altri organismi di qualsiasi natura, qualora da cio' possano derivare obblighi, vincoli o aspettative tali da poter compromettere l'esercizio delle funzioni del CORECOM - CALABRIA. Art. 5. Conflitto di interessi - Obbligo di astensione 1. I componenti, nell'esercizio delle loro funzioni, non assumono decisioni e non svolgono attivita' inerenti alle loro mansioni, ove versino in situazioni di conflitto di interesse. 2. I componenti hanno obbligo di astenersi in ogni caso in cui esistano evidenti ragioni di opportunita'. Art. 6. Obbligo di riservatezza 1. Il presidente e i componenti, nell'esercizio delle loro funzioni, sono tenuti al rigoroso rispetto del segreto d'ufficio e di ogni ulteriore obbligo di riservatezza. Art. 7. Rapporti con i mezzi di informazione 1. I rapporti con i mezzi di informazione sono tenuti dal presidente e dai componenti. 2. L'orientamento del CORECOM - CALABRIA sulle materie di competenza e' espresso mediante comunicati ufficiali. 3. Il componente e' tenuto ad evitare ogni dichiarazione pubblica concernente la sua attivita' nonche' ogni altra dichiarazione che possa nuocere al prestigio ed all'immagine del CORECOM - CALABRIA. 4. Il componente evita di intrattenere rapporti con i mezzi di informazione e di sollecitare, in qualunque forma, anche la semplice divulgazione di notizie concernenti i lavori del CORECOM - CALABRIA. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarIa e farla osservare come legge della Regione Calabria. Catanzaro, 22 gennaio 2001 CHIARAVALLOTI