Allegato A
                            CODICE ETICO

                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
    1.  Le disposizioni del presente codice operano nei confronti del
componenti del CORECOM - CALABRIA.
    2.  L'accettazione  della designazione all'incarico di componente
del   CORECOM   -   CALABRIA   deve   essere  corredata  da  apposita
dichiarazione  con  la  quale il designato si obbliga ad osservare le
disposizioni del presente codice.
                               Art. 2.
                          Principi generali
    1.  I  componenti  debbono  tenere  un  comportamento  ispirato a
lealta',  imparzialita',  diligenza, nonche' a correttezza personale,
nella  consapevolezza  che  l'attivita'  del  CORECOM  -  CALABRIA e'
rivolta  alla  soluzione  di  questioni  di particolare delicatezza e
coinvolge  rilevanti  interessi  economici  di  soggetti operanti nel
settore delle comunicazioni.
                               Art. 3.
                  Comportamento durante l'attivita'
    1.  I componenti del CORECOM - CALABRIA svolgono la propria opera
con impegno e costanza, attendendo con solerzia alle mansioni ed agli
incarichi affidatigli.
    2.  Il comportamento dei componenti e' volto a stabilire rapporti
di  fiducia  e  collaborazione tra il CORECOM - CALABRIA e i soggetti
interessati, a qualunque titolo, all'attivita' da essi svolta.
                               Art. 4.
                       Doveri d'imparzialita'
    1.  I  componenti  operano  con  imparzialita', senza indulgere a
trattamenti  di  favore;  assumono le proprie decisioni nella massima
trasparenza  e  respingono  indebite  pressioni. Non determinano, ne'
concorrono   a   determinare,  situazioni  di  privilegio  e  non  ne
fruiscono.
    2.  Nello  svolgimento  dei suoi compiti il componente non assume
impegni,  ne'  fa  promesse  ovvero  da'  rassicurazioni  in ordine a
questioni che rientrino nella competenza del CORECOM - CALABRIA.
    3.  Il  componente  non  assume  incarichi  di  rappresentanza in
associazioni, circoli od altri organismi di qualsiasi natura, qualora
da  cio'  possano  derivare  obblighi,  vincoli o aspettative tali da
poter   compromettere   l'esercizio  delle  funzioni  del  CORECOM  -
CALABRIA.
                               Art. 5.
           Conflitto di interessi - Obbligo di astensione
    1. I componenti, nell'esercizio delle loro funzioni, non assumono
decisioni  e  non svolgono attivita' inerenti alle loro mansioni, ove
versino in situazioni di conflitto di interesse.
    2.  I  componenti  hanno obbligo di astenersi in ogni caso in cui
esistano evidenti ragioni di opportunita'.
                               Art. 6.
                       Obbligo di riservatezza
    1.  Il  presidente  e  i  componenti,  nell'esercizio  delle loro
funzioni, sono tenuti al rigoroso rispetto del segreto d'ufficio e di
ogni ulteriore obbligo di riservatezza.
                               Art. 7.
                Rapporti con i mezzi di informazione
    1.  I  rapporti  con  i  mezzi  di  informazione  sono tenuti dal
presidente e dai componenti.
    2.  L'orientamento  del  CORECOM  -  CALABRIA  sulle  materie  di
competenza e' espresso mediante comunicati ufficiali.
    3. Il componente e' tenuto ad evitare ogni dichiarazione pubblica
concernente  la  sua  attivita'  nonche' ogni altra dichiarazione che
possa nuocere al prestigio ed all'immagine del CORECOM - CALABRIA.
    4.  Il  componente  evita di intrattenere rapporti con i mezzi di
informazione  e di sollecitare, in qualunque forma, anche la semplice
divulgazione di notizie concernenti i lavori del CORECOM - CALABRIA.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo, a chiunque spetti, di
osservarIa e farla osservare come legge della Regione Calabria.

      Catanzaro, 22 gennaio 2001

                            CHIARAVALLOTI