Art. 6.
    1.  Alla  copertura  finanziaria dell'onere della presente legge,
valutato  in  lire  200.000.000, si provvedera' con la istituzione di
apposito  capitolo  di  spesa  sul bilancio del consiglio regionale a
decorrere   dall'anno   2001   con   la   denominazione:  "Spesa  per
l'Associazione degli ex consiglieri della Regione Calabria".
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo, a chiunque spetti, di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

      Catanzaro, 22 gennaio 2001

                            CHIARAVALLOTI