Art. 6. 1. Alla copertura finanziaria dell'onere della presente legge, valutato in lire 200.000.000, si provvedera' con la istituzione di apposito capitolo di spesa sul bilancio del consiglio regionale a decorrere dall'anno 2001 con la denominazione: "Spesa per l'Associazione degli ex consiglieri della Regione Calabria". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria. Catanzaro, 22 gennaio 2001 CHIARAVALLOTI