(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 144 del 1 dicembre 2000) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. L'Art. 2 della legge regionale 28 novembre 1983, n. 20 e' sostituito dal seguente: "1. Le deliberazioni delle istituzioni pubbliche di assistenza beneficenza di determinazione e/o modifiche delle piante organiche del personale, al fine di verificarne la corrispondenza ai livelli assistenziali previsti dai regolamenti regionali e la compatibilita' con la dimensione dell'attivita' istituzionale, sono soggette all'approvazione della Regione. 2. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina i criteri di corrispondenza e di compatibilita' di cui al comma 1. 3. La commissione consiliare si esprime entro trenta giorni dalla data della richiesta di parere da parte della giunta regionale. Decorso detto termine, la giunta adotta il provvedimento di cui al comma 2. 4. I procedimenti amministrativi sono conclusi con atto dirigenziale entro novanta giorni dalla data di ricezione delle richieste degli enti".