(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 144
                        del 1 dicembre 2000)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1.
    1.  L'Art.  2  della  legge  regionale 28 novembre 1983, n. 20 e'
sostituito dal seguente:
    "1.  Le  deliberazioni  delle istituzioni pubbliche di assistenza
beneficenza  di  determinazione  e/o modifiche delle piante organiche
del  personale,  al  fine di verificarne la corrispondenza ai livelli
assistenziali  previsti dai regolamenti regionali e la compatibilita'
con   la   dimensione  dell'attivita'  istituzionale,  sono  soggette
all'approvazione della Regione.
    2.   La  giunta  regionale,  sentita  la  competente  commissione
consiliare  regionale,  entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore  della presente legge, determina i criteri di corrispondenza e
di compatibilita' di cui al comma 1.
    3. La commissione consiliare si esprime entro trenta giorni dalla
data  della  richiesta  di  parere  da  parte della giunta regionale.
Decorso  detto  termine,  la giunta adotta il provvedimento di cui al
comma 2.
    4.   I   procedimenti   amministrativi  sono  conclusi  con  atto
dirigenziale  entro  novanta  giorni  dalla  data  di ricezione delle
richieste degli enti".