(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 5 del 10 gennaio 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Oggetto e finalita' 1. La presente legge disciplina l'applicazione dei regimi regionali di aiuto nell'ambito dell'ordinamento della Regione Puglia e ne fissa le linee guida in materia, in coerenza e nel rispetto delle regole comunitarie e statali guida in materia, in coerenza e nel rispetto delle regole comunitarie e statali. 2. Gli interventi della Regione Puglia destinati a concorrere, consolidare e accrescere il sistema produttivo regionale devono favorire le seguenti azioni: a) sviluppo della competitivita' e dell'innovazione; b) impulso agli investimenti in ricerca e sviluppo; c) ampliamento della base produttiva; d) sostegno all'ingegneria finanziaria; e) promozione del fattore umano; f) sviluppo delle filiere produttive. 3. La presente legge disciplina, altresi', gli interventi a sostegno delle attivita' produttive conferiti dallo Stato alla Regione e l'amministrazione del relativo fondo unico regionale, ai sensi dell'Art. 19 del decreto legislativo 21 aprile 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59". 4. Le disposizioni della presente legge sono: a) inapplicabili ai settori di attivita' relativi alla produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato II del trattato CE, alla pesca, all'industria carbonifera, in quanto oggetti di apposita regolamentazione comunitaria; b) applicabili compatibilmente con le specifiche limitazioni fissate a livello comunitario per i "settori sensibili", quali i trasporti, la siderurgia, le costruzioni navali, le fibre sintetiche, l'industria automobilistica; c) direttamente applicabili a tutti i rimanenti settori di attivita' quali artigianato, industria, turismo, commercio e servizi.