(Pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale della Regione Puglia n. 5 del
                          10 gennaio 2001)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                         Oggetto e finalita'
    1. La   presente   legge  disciplina  l'applicazione  dei  regimi
regionali  di aiuto nell'ambito dell'ordinamento della Regione Puglia
e  ne  fissa  le  linee  guida in materia, in coerenza e nel rispetto
delle  regole  comunitarie  e statali guida in materia, in coerenza e
nel rispetto delle regole comunitarie e statali.
    2. Gli  interventi  della  Regione Puglia destinati a concorrere,
consolidare  e  accrescere  il  sistema  produttivo  regionale devono
favorire le seguenti azioni:
      a) sviluppo della competitivita' e dell'innovazione;
      b) impulso agli investimenti in ricerca e sviluppo;
      c) ampliamento della base produttiva;
      d) sostegno all'ingegneria finanziaria;
      e) promozione del fattore umano;
      f) sviluppo delle filiere produttive.
    3. La  presente  legge  disciplina,  altresi',  gli  interventi a
sostegno  delle  attivita'  produttive  conferiti  dallo  Stato  alla
Regione  e  l'amministrazione  del relativo fondo unico regionale, ai
sensi  dell'Art.  19  del  decreto legislativo 21 aprile 1998, n. 112
"Conferimento  di  funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
Regioni  e  agli  enti  locali,  in attuazione del capo I della legge
15 marzo 1997, n. 59".
    4. Le disposizioni della presente legge sono:
      a) inapplicabili   ai   settori   di  attivita'  relativi  alla
produzione,   trasformazione   e   commercializzazione  dei  prodotti
agricoli  di  cui  all'allegato  II  del  trattato  CE,  alla  pesca,
all'industria    carbonifera,   in   quanto   oggetti   di   apposita
regolamentazione comunitaria;
      b) applicabili  compatibilmente  con  le specifiche limitazioni
fissate  a  livello  comunitario  per  i "settori sensibili", quali i
trasporti, la siderurgia, le costruzioni navali, le fibre sintetiche,
l'industria automobilistica;
      c) direttamente  applicabili  a  tutti  i  rimanenti settori di
attivita' quali artigianato, industria, turismo, commercio e servizi.