Art. 10. Promozione del fattore umano 1. Le iniziative ammissibili a finanziamento sono: a) assunzioni a tempo indeterminato e/o per trasformare i contratti di formazione e lavoro a tempo pieno indeterminato, esclusivamente per occupare posti di lavoro supplementari e definitivi; b) interventi di formazione specifica teorico-pratica da impartire direttamente e principalmente sul posto di lavoro attuale o successivo del dipendente all'interno dell'impresa. 2. I soggetti beneficiari sono i destinatari dei regimi di aiuto previsti dall'Art. 3, commi 1 e 2. 3. Le spese ammissibili con riferimento alla lettera a) del comma 1 sono rappresentate dal costo settimanale di 100 euro per nuovo assunto per un periodo massimo di cinquantadue settimane; con riferimento alla lettera b) del comma 1 le spese ammissibili sono: a) costi del personale docente; b) spese di trasferta del personale docente e dei destinatari della formazione; c) altre spese correnti (materiali, forniture, ecc.); d) ammortamento degli strumenti e delle attrezzature, per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione; e) costi dei servizi di consulenza sull'iniziativa di formazione; f) costi di personale per i partecipanti al progetto di formazione fino al 50 per cento del totale dei costi ammissibili. 4. L'intensita' massima di aiuto per quanto attiene gli interventi di formazione specifica e' pari al 45 per cento delle spese ammissibili, con una ulteriore percentuale del 10 per cento nel caso di beneficiari rappresentati da categorie piu' deboli di lavoratori. 5. Le iniziative di cui al presente articolo sono attuate con procedura automatica.