Art. 10.
                    Promozione del fattore umano
    1. Le iniziative ammissibili a finanziamento sono:
      a) assunzioni  a  tempo  indeterminato  e/o  per  trasformare i
contratti  di  formazione  e  lavoro  a  tempo  pieno  indeterminato,
esclusivamente   per   occupare   posti  di  lavoro  supplementari  e
definitivi;
      b) interventi   di   formazione  specifica  teorico-pratica  da
impartire direttamente e principalmente sul posto di lavoro attuale o
successivo del dipendente all'interno dell'impresa.
    2. I  soggetti beneficiari sono i destinatari dei regimi di aiuto
previsti dall'Art. 3, commi 1 e 2.
    3. Le  spese  ammissibili  con  riferimento  alla  lettera a) del
comma 1  sono  rappresentate  dal  costo  settimanale di 100 euro per
nuovo  assunto  per un periodo massimo di cinquantadue settimane; con
riferimento alla lettera b) del comma 1 le spese ammissibili sono:
      a) costi del personale docente;
      b) spese  di  trasferta del personale docente e dei destinatari
della formazione;
      c) altre spese correnti (materiali, forniture, ecc.);
      d) ammortamento  degli  strumenti  e delle attrezzature, per la
quota   da  riferire  al  loro  uso  esclusivo  per  il  progetto  di
formazione;
      e) costi   dei   servizi   di   consulenza  sull'iniziativa  di
formazione;
      f) costi  di  personale  per  i  partecipanti  al  progetto  di
formazione fino al 50 per cento del totale dei costi ammissibili.
    4. L'intensita'   massima   di   aiuto  per  quanto  attiene  gli
interventi  di  formazione  specifica  e'  pari al 45 per cento delle
spese ammissibili, con una ulteriore percentuale del 10 per cento nel
caso  di  beneficiari  rappresentati  da  categorie  piu'  deboli  di
lavoratori.
    5.  Le  iniziative  di  cui al presente articolo sono attuate con
procedura automatica.