Art. 11.
                   Sviluppo di filiere produttive
    1.  Le  iniziative  ammissibili a finanziamento sono programmi di
investimento  denominati  pacchetti  integrati di agevolazione (PIA),
che  attengono  a  forme  diverse  di  incentivazione,  finalizzate a
confluire   in   un  unico  impegno  di  spesa  attraverso  procedure
negoziate.
    2. Le  spese  ammissibili  nell'ambito delle iniziative di cui al
comma  1  sono  quelle  previste  dagli articoli 6, 7, 8,9 e 10 della
presente legge.
    3.  Sono,  inoltre,  ammissibili le spese per la realizzazione di
infrastrutture  pubbliche  a  sostegno delle imprese e del territorio
che  potranno  essere  incentivate  agli  enti o organismi pubblici -
soggetti  beneficiari dell'intervento - fino ad un massimo del 75 per
cento  dell'intera  spesa ammissibile, previa dimostrazione, da parte
del  medesimo  ente,  della  capacita'  di  cofinanziare le opere per
almeno il 25 per cento.
    4.  Per le iniziative di cui al presente articolo si applicano le
tipologie  di  aiuto  di cui all'Art. 2, comma 1, lettere a), b), c),
d),  e), h), nella misura massima stabilita dagli articoli 6, 7, 8, 9
e 10.
    5.  I soggetti beneficiari sono i destinatari dei regimi di aiuto
previsti dall'Art. 3, comma 2.
    6.  Le  iniziative  di  cui al presente articolo sono attuate con
procedura negoziale.