Art. 11. Sviluppo di filiere produttive 1. Le iniziative ammissibili a finanziamento sono programmi di investimento denominati pacchetti integrati di agevolazione (PIA), che attengono a forme diverse di incentivazione, finalizzate a confluire in un unico impegno di spesa attraverso procedure negoziate. 2. Le spese ammissibili nell'ambito delle iniziative di cui al comma 1 sono quelle previste dagli articoli 6, 7, 8,9 e 10 della presente legge. 3. Sono, inoltre, ammissibili le spese per la realizzazione di infrastrutture pubbliche a sostegno delle imprese e del territorio che potranno essere incentivate agli enti o organismi pubblici - soggetti beneficiari dell'intervento - fino ad un massimo del 75 per cento dell'intera spesa ammissibile, previa dimostrazione, da parte del medesimo ente, della capacita' di cofinanziare le opere per almeno il 25 per cento. 4. Per le iniziative di cui al presente articolo si applicano le tipologie di aiuto di cui all'Art. 2, comma 1, lettere a), b), c), d), e), h), nella misura massima stabilita dagli articoli 6, 7, 8, 9 e 10. 5. I soggetti beneficiari sono i destinatari dei regimi di aiuto previsti dall'Art. 3, comma 2. 6. Le iniziative di cui al presente articolo sono attuate con procedura negoziale.