Art. 12.
                             C u m u l o
    1. Alle  imprese  beneficiarie  e'  consentito il cumulo tra piu'
regimi di aiuto, rispetto allo stesso programma di investimento, fino
alla concorrenza della soglia massima del 35 per cento ESN maggiorato
del  15  per  cento  ESL, tenuto conto di quanto previsto all'Art. 2,
comma 3.
    2.  E'  fatto  obbligo alle imprese di comunicare preventivamente
alla Regione Puglia ogni ulteriore richiesta di attivazione di regimi
di aiuto, sia a livello regionale che nazionale che comunitario.