Art. 12. C u m u l o 1. Alle imprese beneficiarie e' consentito il cumulo tra piu' regimi di aiuto, rispetto allo stesso programma di investimento, fino alla concorrenza della soglia massima del 35 per cento ESN maggiorato del 15 per cento ESL, tenuto conto di quanto previsto all'Art. 2, comma 3. 2. E' fatto obbligo alle imprese di comunicare preventivamente alla Regione Puglia ogni ulteriore richiesta di attivazione di regimi di aiuto, sia a livello regionale che nazionale che comunitario.