Art. 15.
    1.  Agli aiuti previsti dalla presente legge e' data attuazione a
partire  dalla  data  di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della
Regione Puglia della decisione favorevole della commissione Ue.
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione Puglia.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Puglia.
      Bari, 4 gennaio 2001
                                FITTO