Art. 2.
                         Tipologie di aiuto
    1. Le  finalita' di cui all'Art. 1 e gli interventi relativi sono
attuati attraverso le seguenti tipologie di aiuto:
      a) contributo in c/impianti;
      b) contributo in c/esercizio;
      c) contributi in c/interesse;
      d) crediti di imposta;
      e) bonus fiscale;
      f) partecipazione al capitale di rischio;
      g) compartecipazione a fondi di garanzia;
      h) sostegni al fattore umano.
    2. La  concessione  degli  aiuti  e'  effettuata con le procedure
disciplinate   dal   decreto   legislativo   31 marzo  1998,  n.  123
"Disposizioni  per  la  realizzazione  degli  interventi  di sostegno
pubblico  alle  imprese",  nelle  tipologie  automatica, valutativa e
negoziale.
    3. L'intensita'  di  aiuto  calcolata  in equivalente sovvenzione
netta  (ESN)  e equivalente sovvenzione lorda (ESL) prevista per ogni
tipologia  di intervento o in caso di integrazione tra piu' tipologie
non  potra'  eccedere  complessivamente  quelle  previste o approvate
dalla  commissione  dell'Ue,  nel  rispetto  del  massimale  di aiuto
stabilito   per  la  Puglia  dalla  carta  degli  aiuti  a  finalita'
regionale.    L'intensita'    di   aiuto   potra'   essere   adeguata
automaticamente  in  base a successive disposizioni della commissione
Ue.