Art. 2. Tipologie di aiuto 1. Le finalita' di cui all'Art. 1 e gli interventi relativi sono attuati attraverso le seguenti tipologie di aiuto: a) contributo in c/impianti; b) contributo in c/esercizio; c) contributi in c/interesse; d) crediti di imposta; e) bonus fiscale; f) partecipazione al capitale di rischio; g) compartecipazione a fondi di garanzia; h) sostegni al fattore umano. 2. La concessione degli aiuti e' effettuata con le procedure disciplinate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 "Disposizioni per la realizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese", nelle tipologie automatica, valutativa e negoziale. 3. L'intensita' di aiuto calcolata in equivalente sovvenzione netta (ESN) e equivalente sovvenzione lorda (ESL) prevista per ogni tipologia di intervento o in caso di integrazione tra piu' tipologie non potra' eccedere complessivamente quelle previste o approvate dalla commissione dell'Ue, nel rispetto del massimale di aiuto stabilito per la Puglia dalla carta degli aiuti a finalita' regionale. L'intensita' di aiuto potra' essere adeguata automaticamente in base a successive disposizioni della commissione Ue.