Art. 4. Operativita' dei regimi di aiuto 1. La giunta regionale procede a rendere operativi i regimi di aiuto attraverso l'emanazione e pubblicazione di regolamenti attuativi e/o bandi pubblici nei quali vengono dettagliatamente stabilite le condizioni e le modalita' di accesso all'aiuto, la dotazione finanziaria e tutte le altre specificazioni necessarie all'effettiva applicabilita' del regime. 2. I bandi e/o regolamenti di attuazione devono almeno contenere: a) la quantificazione delle ragioni che giustificano l'istituzione del regime di aiuto; b) la dimostrazione delle coerenze e delle compatibilita' con il trattato CE e con tutte le altre disposizioni in materia di aiuti e finalita' regionali; c) gli obiettivi generali e specifici che il regime intende perseguire; d) l'indicazione della linea di sviluppo relativa al regime di aiuto individuato. 3. Inoltre, i bandi applicativi e/o i regolamenti di attuazione dei regimi di aiuto devono: a) indicare dettagliatamente le singole tipologie di intervento ammissibili; b) escludere l'ammissibilita' di progetti e spese che abbiano avuto inizio prima della presentazione della richiesta di agevolazione; c) prevedere l'obbligo di mantenimento dell'investimento incentivato: 1) per cinque anni, relativamente a macchinari, attrezzature, altri tipi di beni mobili comunque denominati; 2) per dieci anni, relativamente a strutture, stabilimenti, altri tipi di beni immobili comunque denominati; d) esplicitare le modalita' e le procedure per la valutazione e selezione dei progetti; e) esplicitare le modalita' e le procedure per l'erogazione degli aiuti, nonche' le ispezioni, i controlli e il monitoraggio dei progetti, la revoca degli aiuti e le sanzioni.