Art. 4.
                  Operativita' dei regimi di aiuto
    1. La  giunta  regionale  procede a rendere operativi i regimi di
aiuto   attraverso   l'emanazione   e  pubblicazione  di  regolamenti
attuativi  e/o  bandi  pubblici  nei  quali  vengono dettagliatamente
stabilite  le  condizioni  e  le  modalita'  di accesso all'aiuto, la
dotazione  finanziaria  e  tutte  le  altre specificazioni necessarie
all'effettiva applicabilita' del regime.
    2. I bandi e/o regolamenti di attuazione devono almeno contenere:
      a) la    quantificazione   delle   ragioni   che   giustificano
l'istituzione del regime di aiuto;
      b) la  dimostrazione  delle coerenze e delle compatibilita' con
il  trattato CE e con tutte le altre disposizioni in materia di aiuti
e finalita' regionali;
      c) gli  obiettivi  generali  e  specifici che il regime intende
perseguire;
      d) l'indicazione  della linea di sviluppo relativa al regime di
aiuto individuato.
    3. Inoltre,  i  bandi applicativi e/o i regolamenti di attuazione
dei regimi di aiuto devono:
      a) indicare dettagliatamente le singole tipologie di intervento
ammissibili;
      b) escludere  l'ammissibilita'  di progetti e spese che abbiano
avuto   inizio   prima   della   presentazione   della  richiesta  di
agevolazione;
      c) prevedere   l'obbligo   di   mantenimento  dell'investimento
incentivato:
        1) per cinque anni, relativamente a macchinari, attrezzature,
altri tipi di beni mobili comunque denominati;
        2) per  dieci  anni, relativamente a strutture, stabilimenti,
altri tipi di beni immobili comunque denominati;
      d) esplicitare le modalita' e le procedure per la valutazione e
selezione dei progetti;
      e) esplicitare  le  modalita'  e  le procedure per l'erogazione
degli  aiuti, nonche' le ispezioni, i controlli e il monitoraggio dei
progetti, la revoca degli aiuti e le sanzioni.