Art. 5.
                            Procedimenti
    1. I  procedimenti  attuativi  dei singoli regimi di aiuto devono
assicurare  la  semplificazione  e  lo  snellimento  delle  procedure
valutative.
    2. Per  l'attuazione  degli  articoli  8  e  11,  le  istruttorie
tecniche,  economiche e finanziarie, nonche' l'erogazione degli aiuti
e la gestione dei fondi regionali destinati alle attivita' produttive
saranno  effettuate da banche o societa' di servizi controllate dalle
stesse che verranno selezionate tramite le procedure di gara previste
dal  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  157, sulla base delle
condizioni  offerte  e  della  disponibilita' di una idonea struttura
tecnico-organizzativa  e  professionale con consolidata esperienza in
attivita'  di istruttoria e monitoraggio di programmi di investimento
svolte sul territorio regionale.
    3. Per   quanto   riguarda   le   procedure  automatiche  per  la
concessione  del  credito  d'imposta  e del bonus fiscale, la Regione
Puglia  stipulera'  apposito  convenzionamento con il Ministero delle
finanze  e,  attraverso  una procedura di evidenza pubblica, ai sensi
del decreto legislativo n. 157/1995, selezionera' tra gli istituti di
credito il soggetto gestore.
    4. Per  l'attuazione  degli  articoli 6, 7, 9 e 10 della presente
legge,  la  giunta  regionale  e'  autorizzata  ad affidare, mediante
convenzione  anche  pluriennale,  ad  uno  o  piu'  soggetti  esterni
l'istruttoria  delle  domande  di  finanziamento e l'erogazione degli
aiuti  di cui alla presente legge, anche a sostegno dell'attivita' di
garanzia di consorzi fidi. I soggetti esterni, da selezionare secondo
le procedure di cui al decreto legislativo n. 157/1995, devono essere
in  possesso  dei  necessari  requisiti  tecnici,  organizzativi e di
terzieta'.