Art. 5. Procedimenti 1. I procedimenti attuativi dei singoli regimi di aiuto devono assicurare la semplificazione e lo snellimento delle procedure valutative. 2. Per l'attuazione degli articoli 8 e 11, le istruttorie tecniche, economiche e finanziarie, nonche' l'erogazione degli aiuti e la gestione dei fondi regionali destinati alle attivita' produttive saranno effettuate da banche o societa' di servizi controllate dalle stesse che verranno selezionate tramite le procedure di gara previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, sulla base delle condizioni offerte e della disponibilita' di una idonea struttura tecnico-organizzativa e professionale con consolidata esperienza in attivita' di istruttoria e monitoraggio di programmi di investimento svolte sul territorio regionale. 3. Per quanto riguarda le procedure automatiche per la concessione del credito d'imposta e del bonus fiscale, la Regione Puglia stipulera' apposito convenzionamento con il Ministero delle finanze e, attraverso una procedura di evidenza pubblica, ai sensi del decreto legislativo n. 157/1995, selezionera' tra gli istituti di credito il soggetto gestore. 4. Per l'attuazione degli articoli 6, 7, 9 e 10 della presente legge, la giunta regionale e' autorizzata ad affidare, mediante convenzione anche pluriennale, ad uno o piu' soggetti esterni l'istruttoria delle domande di finanziamento e l'erogazione degli aiuti di cui alla presente legge, anche a sostegno dell'attivita' di garanzia di consorzi fidi. I soggetti esterni, da selezionare secondo le procedure di cui al decreto legislativo n. 157/1995, devono essere in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzieta'.