Art. 6. Sviluppo delle competitivita' e dell'innovazione 1. Le iniziative ammissibili a finanziamento possono essere: a) acquisizione di servizi reali alle imprese finalizzati a favorire l'internazionalizzazione e la competitivita'; b) acquisizione di servizi reali alle imprese nel settore qualita' e ambiente per il conseguimento di brevetti e licenze, per la diffusione di tecnologie con elevato impatto nel settore dell'informazione e delle telecomunicazioni. 2. I soggetti beneficiari sono i destinatari dei regimi di aiuto previsti dall'Art. 3, commi 1 e 2. 3. Le spese ammissibili devono rientrare nelle seguenti categorie: a) analisi di mercato; b) sistemi di certificazione aziendale; c) sistemi di verifica e controllo (ECOAUDIT e AVUDIT ENERGETICO); d) creazione di marchi collettivi; e) azioni di marketing; f) azioni di promozione per l'internazionalizzazione dei prodotti. 4. Per gli interventi di cui al presente articolo si applica la tipologia di aiuto del contributo in c/esercizio nella misura del 50 per cento del costo di acquisto dei servizi. In ogni caso, tale livello di contribuzione puo' essere applicato a programmi triennali, anche integrati, di spesa per servizi di cui al comma 3, di importo non superiore a 300 mila euro. 5. Le iniziative di cui al presente articolo sono attuate con procedura automatica.