Art. 6.
          Sviluppo delle competitivita' e dell'innovazione
    1. Le iniziative ammissibili a finanziamento possono essere:
      a) acquisizione  di  servizi  reali  alle imprese finalizzati a
favorire l'internazionalizzazione e la competitivita';
      b) acquisizione  di  servizi  reali  alle  imprese  nel settore
qualita'  e  ambiente per il conseguimento di brevetti e licenze, per
la   diffusione   di  tecnologie  con  elevato  impatto  nel  settore
dell'informazione e delle telecomunicazioni.
    2. I  soggetti beneficiari sono i destinatari dei regimi di aiuto
previsti dall'Art. 3, commi 1 e 2.
    3. Le   spese   ammissibili   devono   rientrare  nelle  seguenti
categorie:
      a) analisi di mercato;
      b) sistemi di certificazione aziendale;
      c) sistemi   di   verifica   e  controllo  (ECOAUDIT  e  AVUDIT
ENERGETICO);
      d) creazione di marchi collettivi;
      e) azioni di marketing;
      f) azioni   di   promozione  per  l'internazionalizzazione  dei
prodotti.
    4. Per  gli  interventi di cui al presente articolo si applica la
tipologia  di aiuto del contributo in c/esercizio nella misura del 50
per  cento  del  costo  di  acquisto  dei servizi. In ogni caso, tale
livello di contribuzione puo' essere applicato a programmi triennali,
anche  integrati,  di spesa per servizi di cui al comma 3, di importo
non superiore a 300 mila euro.
    5. Le  iniziative  di  cui  al presente articolo sono attuate con
procedura automatica.