Art. 7.
           Impulso agli investimenti in ricerca & sviluppo
    1. Le iniziative ammissibili a finanziamento possono essere:
      a) ricerca   industriale   finalizzata   ad   acquisire   nuove
conoscenze  che possono permettere di mettere a punto nuovi prodotti,
processi produttivi o servizi, o comportare un notevole miglioramento
degli stessi;
      b) attivita'    di    sviluppo    precompetitivo    per    dare
concretizzazione  ai  risultati  della ricerca industriale al fine di
elaborare  un  piano,  un  progetto  o un disegno per prodotti nuovi,
modificati  o  migliorati, ivi compresa la creazione di prototipi non
idonei a fini commerciali.
    2. I  soggetti beneficiari sono i destinatari dei regimi di aiuto
previsti dall'Art. 3, commi 1 e 2.
    3. Le   spese   ammissibili   devono   rientrare  nelle  seguenti
categorie:
      a) spese  di  personale adibito esclusivamente all'attivita' di
ricerca;
      b) costo   di   strumenti,  attrezzature,  terreni  ed  edifici
utilizzati  esclusivamente  e  in forma permanente per l'attivita' di
ricerca, esclusi i normali investimenti;
      c) costo dei servizi di consulenza esterni e di servizi simili;
      d) spese   generali   supplementari   direttamente   imputabili
all'attivita' di ricerca;
      e) altri     costi    d'esercizio    direttamente    imputabili
all'attivita' di ricerca.
    4. Per  gli  interventi di cui al presente articolo si applica la
tipologia di aiuto del contributo in c/esercizio.
    5. L'intensita' di aiuto e' cosi' definita:
      a) per gli interventi di ricerca & sviluppo industriale e' pari
al   70  per  cento  del  costo  totale  di  investimento,  che  puo'
essere maggiorato  di  un  ulteriore 5 per cento nel caso di progetti
legati  a  un  programma  quadro  comunitario in materia di ricerca e
sviluppo e/o un progetto implicante la cooperazione transfrontaliera;
      b) per gli interventi di ricerca & e sviluppo precompetitiva e'
pari  al  45  per  cento  del  costo totale di investimento, che puo'
essere  maggiorato  di  un ulteriore 5 per cento nel caso di progetti
legati  a  un  programma  quadro  comunitario in materia di ricerca &
sviluppo e/o un progetto implicante la cooperazione transfrontaliera.
    6. Limitatamente  agli  investimenti materiali di cui al punto b)
del  comma 5,  e' applicabile la tipologia di aiuto del contributo in
c/impianti pari al 35 per cento espresso in ESN.
    7.  Le  iniziative  di  cui al presente articolo sono attuate con
procedura valutativa.