Art. 7. Impulso agli investimenti in ricerca & sviluppo 1. Le iniziative ammissibili a finanziamento possono essere: a) ricerca industriale finalizzata ad acquisire nuove conoscenze che possono permettere di mettere a punto nuovi prodotti, processi produttivi o servizi, o comportare un notevole miglioramento degli stessi; b) attivita' di sviluppo precompetitivo per dare concretizzazione ai risultati della ricerca industriale al fine di elaborare un piano, un progetto o un disegno per prodotti nuovi, modificati o migliorati, ivi compresa la creazione di prototipi non idonei a fini commerciali. 2. I soggetti beneficiari sono i destinatari dei regimi di aiuto previsti dall'Art. 3, commi 1 e 2. 3. Le spese ammissibili devono rientrare nelle seguenti categorie: a) spese di personale adibito esclusivamente all'attivita' di ricerca; b) costo di strumenti, attrezzature, terreni ed edifici utilizzati esclusivamente e in forma permanente per l'attivita' di ricerca, esclusi i normali investimenti; c) costo dei servizi di consulenza esterni e di servizi simili; d) spese generali supplementari direttamente imputabili all'attivita' di ricerca; e) altri costi d'esercizio direttamente imputabili all'attivita' di ricerca. 4. Per gli interventi di cui al presente articolo si applica la tipologia di aiuto del contributo in c/esercizio. 5. L'intensita' di aiuto e' cosi' definita: a) per gli interventi di ricerca & sviluppo industriale e' pari al 70 per cento del costo totale di investimento, che puo' essere maggiorato di un ulteriore 5 per cento nel caso di progetti legati a un programma quadro comunitario in materia di ricerca e sviluppo e/o un progetto implicante la cooperazione transfrontaliera; b) per gli interventi di ricerca & e sviluppo precompetitiva e' pari al 45 per cento del costo totale di investimento, che puo' essere maggiorato di un ulteriore 5 per cento nel caso di progetti legati a un programma quadro comunitario in materia di ricerca & sviluppo e/o un progetto implicante la cooperazione transfrontaliera. 6. Limitatamente agli investimenti materiali di cui al punto b) del comma 5, e' applicabile la tipologia di aiuto del contributo in c/impianti pari al 35 per cento espresso in ESN. 7. Le iniziative di cui al presente articolo sono attuate con procedura valutativa.