Art. 8.
                  Ampliamento della base produttiva
    1. Le iniziative ammissibili a finanziamento possono essere:
      a) nuove imprese o nuovi programmi di investimento;
      b) ammodernamento  e ampliamento di impianti tecnico-produttivi
gia'  esistenti, con l'esclusione di interventi finalizzati alla mera
sostituzione  di  impianti  e  macchinari  che  hanno  beneficiato di
contributi pubblici e non interamente ammortizzati fiscalmente.
    2. I  soggetti beneficiari sono i destinatari dei regimi di aiuto
previsti dall'Art. 3, commi 1 e 2.
    3. Le   spese   ammissibili   devono   rientrare  nelle  seguenti
categorie:
      a) suolo aziendale;
      b) progettazioni e studi;
      c) opere murarie e assimilate;
      d) macchinari  impianti  e  attrezzature,  ivi compresi sistemi
informatici, brevetti e licenze connessi agli investimenti materiali.
    4. Per gli interventi di cui al presente articolo si applicano le
seguenti tipologie di aiuto:
      a) contributi in c/impianti;
      b) contributi in c/interesse;
      c) crediti di imposta;
      d) bonus fiscale.
    5. L'intensita' massima di aiuto applicabile non puo' superare il
35 per cento in ESN.
    6. L'intensita'   di   aiuto   puo'  essere  maggiorata  con  una
premialita'  fino  a  un massimo del 15 per cento in ESL allorche' il
programma   di  investimento  soddisfa  una  o  piu'  delle  seguenti
condizioni:
      a) ricada in un'area identificata quale distretto industriale o
sistema produttivo locale, realizzando una integrazione orizzontale e
verticale  nell'ambito  di  una filiera produttiva, maggiorazione del
tasso standard del 5 per cento in ESL;
      b) il    soggetto   beneficiario   sia   caratterizzato   dalla
partecipazione   di   imprese   interne   ed   esterne  alla  Puglia,
maggiorazione del tasso standard del 5 per cento in ESL;
      c) realizzi   nuova   occupazione,   che   utilizzi   personale
appartenente   alle   categorie   svantaggiate  o  promuova  le  pari
opportunita',  maggiorazione  del  tasso  standard del 3 per cento in
ESL;
      d) dimostri   l'utilizzo   dell'applicazione   delle   migliori
tecnologie  disponibili  in  materia  di tutela ambientale e sviluppo
sostenibile, maggiorazione del tasso standard del 2 per cento in ESL.
    7. Le premialita' del comma 6 possono essere modificate ogni anno
dalla  legge regionale di approvazione del bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario e del bilancio pluriennale.
    8. Le  iniziative  di  cui  al presente articolo sono attuate con
procedura  valutativa  per  gli  investimenti  a  cui si applicano le
tipologie  di aiuto di cui al comma 4, lettere a) e b), con procedura
automatica  per  gli  interventi  a  cui si applicano le tipologie di
aiuto di cui al comma 4, lettere c) e d).