Art. 8. Ampliamento della base produttiva 1. Le iniziative ammissibili a finanziamento possono essere: a) nuove imprese o nuovi programmi di investimento; b) ammodernamento e ampliamento di impianti tecnico-produttivi gia' esistenti, con l'esclusione di interventi finalizzati alla mera sostituzione di impianti e macchinari che hanno beneficiato di contributi pubblici e non interamente ammortizzati fiscalmente. 2. I soggetti beneficiari sono i destinatari dei regimi di aiuto previsti dall'Art. 3, commi 1 e 2. 3. Le spese ammissibili devono rientrare nelle seguenti categorie: a) suolo aziendale; b) progettazioni e studi; c) opere murarie e assimilate; d) macchinari impianti e attrezzature, ivi compresi sistemi informatici, brevetti e licenze connessi agli investimenti materiali. 4. Per gli interventi di cui al presente articolo si applicano le seguenti tipologie di aiuto: a) contributi in c/impianti; b) contributi in c/interesse; c) crediti di imposta; d) bonus fiscale. 5. L'intensita' massima di aiuto applicabile non puo' superare il 35 per cento in ESN. 6. L'intensita' di aiuto puo' essere maggiorata con una premialita' fino a un massimo del 15 per cento in ESL allorche' il programma di investimento soddisfa una o piu' delle seguenti condizioni: a) ricada in un'area identificata quale distretto industriale o sistema produttivo locale, realizzando una integrazione orizzontale e verticale nell'ambito di una filiera produttiva, maggiorazione del tasso standard del 5 per cento in ESL; b) il soggetto beneficiario sia caratterizzato dalla partecipazione di imprese interne ed esterne alla Puglia, maggiorazione del tasso standard del 5 per cento in ESL; c) realizzi nuova occupazione, che utilizzi personale appartenente alle categorie svantaggiate o promuova le pari opportunita', maggiorazione del tasso standard del 3 per cento in ESL; d) dimostri l'utilizzo dell'applicazione delle migliori tecnologie disponibili in materia di tutela ambientale e sviluppo sostenibile, maggiorazione del tasso standard del 2 per cento in ESL. 7. Le premialita' del comma 6 possono essere modificate ogni anno dalla legge regionale di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario e del bilancio pluriennale. 8. Le iniziative di cui al presente articolo sono attuate con procedura valutativa per gli investimenti a cui si applicano le tipologie di aiuto di cui al comma 4, lettere a) e b), con procedura automatica per gli interventi a cui si applicano le tipologie di aiuto di cui al comma 4, lettere c) e d).