Art. 9.
                 Sostegno all'ingegneria finanziaria
    1. Le iniziative ammissibili a finanziamento sono:
      a) acquisizione  di  servizi  reali  nel  campo  della  finanza
innovativa;
      b) operazioni   assistite  di  partecipazione  al  capitale  di
rischio;
      c) operazioni  a  sostegno  dell'associazionismo  creditizio di
mutua garanzia tra PMI;
      d) operazioni  a  sostegno  dell'assestamento finanziario delle
imprese finalizzate a programmi di sviluppo aziendale.
    2. I  soggetti beneficiari sono i destinatari dei regimi di aiuto
previsti dall'Art. 3, comma 1 e 2.
    3. Limitatamente  al  punto  a) del comma 1, le spese ammissibili
sono quelle relative all'assistenza e consulenza per la quotazione in
borsa delle PMI.
    4. L'aiuto  applicabile  per  le  iniziative di cui al comma 1 e'
cosi' previsto:
      a) per  le  iniziative  a  sostegno dello sviluppo dei prestiti
partecipativi  e  delle  cambiali finanziarie, la Regione Puglia puo'
incrementare,  in  misura  non  superiore  al  50 per cento, un fondo
specifico,   promosso   dal   sistema  bancario  e/o  da  investitori
istituzionali.  Le  operazioni  di  cui alla presente lettera possono
avere una durata massima di cinque anni;
      b) per  le  iniziative di partecipazione al capitale di rischio
delle  imprese  la  Regione  Puglia  puo' incrementare, in misura non
superiore al 50 per cento, fondi chiusi promossi dal sistema bancario
e/o  da  investitori  istituzionali,  i  quali possono partecipare al
capitale  di impresa fino ad un tetto massimo del 30 per cento per un
arco temporale massimo di cinque anni;
      c) per le operazioni a sostegno dell'associazionismo creditizio
di  mutua  garanzia,  la  Regione  Puglia  interviene  a  sostegno di
consorzi  di  garanzia  collettiva  fidi  costituiti tra PMI con sede
legale,   fiscale   e   produttiva   nel   territorio  regionale.  La
partecipazione  della  Regione  interviene  attraverso  una  garanzia
prestata non superiore al 50 per cento;
      d) per  le operazioni di assestamento finanziario delle PMI, la
Regione   interviene  attraverso  istituti  bancari  selezionati  con
procedure di evidenza pubblica, in operazioni di consolidamento delle
passivita'  a  breve  attraverso  la  concessione di un contributo in
c/interessi,  nella  misura  massima  del  30  per cento del tasso di
riferimento. Le operazioni di consolidamento possono essere assistite
da garanzie di consorzi-fidi di associazionismo di mutua garanzia tra
PMI;
      e) per  l'assistenza e consulenza a operazioni di quotazione in
borsa  delle  PMI  viene  riconosciuto  il 50 per cento del costo del
servizio, svolto da advisor finanziari qualificati.
    5. Gli  aiuti  di  cui  al  presente  articolo non possono essere
erogati  a  imprese  in  crisi ai sensi degli orientamenti comunitari
sugli  aiuti  di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle
imprese in difficolta'.
    6.  Le  iniziative  di  cui al presente articolo sono attuate con
procedura valutativa.