Art. 9. Sostegno all'ingegneria finanziaria 1. Le iniziative ammissibili a finanziamento sono: a) acquisizione di servizi reali nel campo della finanza innovativa; b) operazioni assistite di partecipazione al capitale di rischio; c) operazioni a sostegno dell'associazionismo creditizio di mutua garanzia tra PMI; d) operazioni a sostegno dell'assestamento finanziario delle imprese finalizzate a programmi di sviluppo aziendale. 2. I soggetti beneficiari sono i destinatari dei regimi di aiuto previsti dall'Art. 3, comma 1 e 2. 3. Limitatamente al punto a) del comma 1, le spese ammissibili sono quelle relative all'assistenza e consulenza per la quotazione in borsa delle PMI. 4. L'aiuto applicabile per le iniziative di cui al comma 1 e' cosi' previsto: a) per le iniziative a sostegno dello sviluppo dei prestiti partecipativi e delle cambiali finanziarie, la Regione Puglia puo' incrementare, in misura non superiore al 50 per cento, un fondo specifico, promosso dal sistema bancario e/o da investitori istituzionali. Le operazioni di cui alla presente lettera possono avere una durata massima di cinque anni; b) per le iniziative di partecipazione al capitale di rischio delle imprese la Regione Puglia puo' incrementare, in misura non superiore al 50 per cento, fondi chiusi promossi dal sistema bancario e/o da investitori istituzionali, i quali possono partecipare al capitale di impresa fino ad un tetto massimo del 30 per cento per un arco temporale massimo di cinque anni; c) per le operazioni a sostegno dell'associazionismo creditizio di mutua garanzia, la Regione Puglia interviene a sostegno di consorzi di garanzia collettiva fidi costituiti tra PMI con sede legale, fiscale e produttiva nel territorio regionale. La partecipazione della Regione interviene attraverso una garanzia prestata non superiore al 50 per cento; d) per le operazioni di assestamento finanziario delle PMI, la Regione interviene attraverso istituti bancari selezionati con procedure di evidenza pubblica, in operazioni di consolidamento delle passivita' a breve attraverso la concessione di un contributo in c/interessi, nella misura massima del 30 per cento del tasso di riferimento. Le operazioni di consolidamento possono essere assistite da garanzie di consorzi-fidi di associazionismo di mutua garanzia tra PMI; e) per l'assistenza e consulenza a operazioni di quotazione in borsa delle PMI viene riconosciuto il 50 per cento del costo del servizio, svolto da advisor finanziari qualificati. 5. Gli aiuti di cui al presente articolo non possono essere erogati a imprese in crisi ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficolta'. 6. Le iniziative di cui al presente articolo sono attuate con procedura valutativa.