Art. 2. 1. Possono presentare proposte di individuazione dei siti i comuni, le province, le comunita' montane e i loro consorzi, le aziende speciali e municipalizzate di igiene urbana. Possono, altresi', presentare proposte di individuazione dei siti le imprese, pubbliche o private, specializzate nelle attivita' di smaltimento dei rifiuti e nella gestione di discariche controllate che dimostrino di avere la disponibilita' dei siti. 2. Le proposte devono pervenire all'assessorato all'ambiente della Regione Puglia entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; contestualmente alla proposta, i soggetti interessati sono tenuti ad attivare le procedure per la pronuncia della compatibilita' ambientale di cui all'Art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e al decreto del Presidente del consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377. In allegato alla proposta i soggetti proponenti presentano dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti il possesso dei requisiti prescritti per l'iscrizione all'albo nazionale di cui all'Art. 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. 3. Unitamente alla proposta i soggetti interessati presentano una dichiarazione, sottoscritta dal titolare o dall'amministratore dell'impresa, da cui risulti la tariffa di smaltimento che essi si impegnano ad applicare. La dichiarazione deve essere contenuta, a pena di non ammissibilita' della proposta, in una busta chiusa e sigillata. La busta e' custodita integra, a cura dell'Ufficiale rogante della Regione, fino al momento in cui le proposte dovranno essere comparate ai fini dell'individuazione dei siti ai sensi del presente articolo.