Art. 2.
    1. Possono  presentare  proposte  di  individuazione  dei  siti i
comuni,  le  province,  le  comunita'  montane  e i loro consorzi, le
aziende   speciali  e  municipalizzate  di  igiene  urbana.  Possono,
altresi',  presentare proposte di individuazione dei siti le imprese,
pubbliche o private, specializzate nelle attivita' di smaltimento dei
rifiuti  e nella gestione di discariche controllate che dimostrino di
avere la disponibilita' dei siti.
    2.  Le  proposte  devono  pervenire  all'assessorato all'ambiente
della Regione Puglia entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore   della  presente  legge;  contestualmente  alla  proposta,  i
soggetti  interessati  sono  tenuti  ad  attivare le procedure per la
pronuncia  della  compatibilita'  ambientale  di cui all'Art. 6 della
legge 8 luglio 1986, n. 349 e al decreto del Presidente del consiglio
dei  ministri  10 agosto  1988,  n.  377. In allegato alla proposta i
soggetti  proponenti  presentano  dichiarazione  sostitutiva  di atto
notorio  da  cui  risulti  il  possesso  dei requisiti prescritti per
l'iscrizione  all'albo  nazionale  di  cui  all'Art.  30  del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
    3. Unitamente alla proposta i soggetti interessati presentano una
dichiarazione,   sottoscritta   dal  titolare  o  dall'amministratore
dell'impresa,  da  cui  risulti la tariffa di smaltimento che essi si
impegnano  ad  applicare.  La  dichiarazione deve essere contenuta, a
pena  di  non  ammissibilita'  della  proposta, in una busta chiusa e
sigillata.  La  busta  e'  custodita  integra,  a cura dell'Ufficiale
rogante  della  Regione,  fino al momento in cui le proposte dovranno
essere  comparate  ai  fini dell'individuazione dei siti ai sensi del
presente articolo.