Art. 3. 1. La giunta regionale provvede all'individuazione dei siti scegliendoli fra quelli proposti che abbiano ottenuto la prescritta pronuncia di compatibilita' ambientale. La giunta regionale provvede all'individuazione entro novanta giorni dalla data in cui la Regione ha avuto conoscenza di tutti i provvedimenti ministeriali, relativi alle pronunce di compatibilita' ambientale, degli studi proposti ai sensi dell'Art. 2. 2. L'individuazione e' effettuata entro il limite massimo di un milione 200 mila mc, dei quali 250 mila mc al servizio del territorio della provincia di Foggia, 350 mila mc al servizio della provincia di Bari, 600 mila mc al servizio dei territori comprendenti le province di Brindisi, Lecce e Taranto. 3. L'individuazione e' effettuata con preferenza delle soluzioni che prevedono l'applicazione della tariffa di smaltimento piu' bassa e con esclusione delle proposte relative ad impianti con volumetria inferiore a 100 mila mc. 4. A parita' di condizioni tariffarie sara' data preferenza alle proposte presentate dalle province, dai comuni, dalle comunita' montane, dalle aziende municipalizzate di igiene urbana e dalle aziende speciali di igiene urbana. 5. Entro trenta giorni dalla data di individuazione dei siti, i soggetti proponenti presentano alle province competenti i progetti esecutivi dell'impianto di discarica controllata; degli elaborati di progetto deve far parte un quadro economico dettagliato della gestione dell'impianto. L'approvazione dei progetti indica il termine entro il quale gli impianti devono essere attivati.