Art. 3.
    1. La  giunta  regionale  provvede  all'individuazione  dei  siti
scegliendoli  fra  quelli proposti che abbiano ottenuto la prescritta
pronuncia  di compatibilita' ambientale. La giunta regionale provvede
all'individuazione  entro novanta giorni dalla data in cui la Regione
ha  avuto  conoscenza di tutti i provvedimenti ministeriali, relativi
alle  pronunce  di compatibilita' ambientale, degli studi proposti ai
sensi dell'Art. 2.
    2.  L'individuazione  e' effettuata entro il limite massimo di un
milione 200 mila mc, dei quali 250 mila mc al servizio del territorio
della provincia di Foggia, 350 mila mc al servizio della provincia di
Bari,  600 mila mc al servizio dei territori comprendenti le province
di Brindisi, Lecce e Taranto.
    3.  L'individuazione e' effettuata con preferenza delle soluzioni
che  prevedono l'applicazione della tariffa di smaltimento piu' bassa
e  con  esclusione delle proposte relative ad impianti con volumetria
inferiore a 100 mila mc.
    4.  A parita' di condizioni tariffarie sara' data preferenza alle
proposte  presentate  dalle  province,  dai  comuni,  dalle comunita'
montane,  dalle  aziende  municipalizzate  di  igiene  urbana e dalle
aziende speciali di igiene urbana.
    5.  Entro  trenta giorni dalla data di individuazione dei siti, i
soggetti  proponenti  presentano  alle province competenti i progetti
esecutivi  dell'impianto di discarica controllata; degli elaborati di
progetto  deve  far  parte  un  quadro  economico  dettagliato  della
gestione dell'impianto. L'approvazione dei progetti indica il termine
entro il quale gli impianti devono essere attivati.