Art. 4.
    1.  Gli  impianti  di cui alla presente legge sono esercitati dai
soggetti proponenti di cui all'Art. 2.
    2.  I comuni, le province, i loro consorzi, le comunita' montane,
le  aziende  speciali  di  igiene  urbana  eserciscono  gli  impianti
direttamente  ovvero  nei  modi  previsti  dall'Art.  22  della legge
8 giugno 1990, n. 142.