Art. 4. 1. Gli impianti di cui alla presente legge sono esercitati dai soggetti proponenti di cui all'Art. 2. 2. I comuni, le province, i loro consorzi, le comunita' montane, le aziende speciali di igiene urbana eserciscono gli impianti direttamente ovvero nei modi previsti dall'Art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142.