Art. 5. 1. Gli impianti realizzati in attuazione della presente legge sono destinati esclusivamente allo stoccaggio definitivo dei rifiuti di amianto prodotti nel territorio regionale. 2. Dalla data di attivazione anche di uno solo degli impianti realizzati ai sensi della presente legge e' fatto divieto ai produttori di rifiuti di amianto di destinare gli stessi rifiuti allo smaltimento in impianti diversi comunque ubicati.