Art. 5.
    1. Gli  impianti  realizzati  in  attuazione della presente legge
sono  destinati esclusivamente allo stoccaggio definitivo dei rifiuti
di amianto prodotti nel territorio regionale.
    2.  Dalla  data  di  attivazione anche di uno solo degli impianti
realizzati  ai  sensi  della  presente  legge  e'  fatto  divieto  ai
produttori di rifiuti di amianto di destinare gli stessi rifiuti allo
smaltimento in impianti diversi comunque ubicati.