Art. 17.
                            Anticipazione
    1.   L'Amministrazione  regionale,  al  fine  di  dare  immediata
attuazione  agli  interventi  di  cui ai precedenti articoli previsti
nell'ambito dell'Asse IV - Misura 4.1 - Rafforzamento competitivo del
tessuto  imprenditoriale  locale  - del Programma Operativo Regionale
Sardegna  2000  - 2006, approvato l'8 agosto 2000 con decisione della
Commissione  Europea n. C(2000)2359, e' autorizzata ad anticipare per
l'anno  2000,  con  risorse  proprie,  i finanziamenti di provenienza
comunitaria e statale.