Art. 17. Anticipazione 1. L'Amministrazione regionale, al fine di dare immediata attuazione agli interventi di cui ai precedenti articoli previsti nell'ambito dell'Asse IV - Misura 4.1 - Rafforzamento competitivo del tessuto imprenditoriale locale - del Programma Operativo Regionale Sardegna 2000 - 2006, approvato l'8 agosto 2000 con decisione della Commissione Europea n. C(2000)2359, e' autorizzata ad anticipare per l'anno 2000, con risorse proprie, i finanziamenti di provenienza comunitaria e statale.