Art. 6.
                      Condizioni di erogazione
    1.  Il  contributo  di  cui  all'art. 5 e' erogato in relazione a
prestiti concessi da istituti di credito e garantiti da consorzi fidi
a fronte di:
      a) operazioni  di  investimento aziendale, a favore di tutte le
piccole e medie imprese aderenti ai consorzi fidi di cui al titolo I,
art.  2,  della  presente  legge purche' siano rispettati i limiti di
intensita' massima di cui all'art. 8;
      b) affidamenti  di  breve  o  medio e lungo termine destinati a
sostenere il fabbisogno di capitale circolante delle imprese aderenti
ai   consorzi  fidi,  in  relazione  alle  possibili  forme  tecniche
dell'intervento.