Art. 6. Condizioni di erogazione 1. Il contributo di cui all'art. 5 e' erogato in relazione a prestiti concessi da istituti di credito e garantiti da consorzi fidi a fronte di: a) operazioni di investimento aziendale, a favore di tutte le piccole e medie imprese aderenti ai consorzi fidi di cui al titolo I, art. 2, della presente legge purche' siano rispettati i limiti di intensita' massima di cui all'art. 8; b) affidamenti di breve o medio e lungo termine destinati a sostenere il fabbisogno di capitale circolante delle imprese aderenti ai consorzi fidi, in relazione alle possibili forme tecniche dell'intervento.