Art. 7.
                      Riduzione dei contributi
    1.  I  contributi  erogati a fronte degli affidamenti di cui alla
lettera b) del comma 1 dell'art. 6, pari al 64 per cento del tasso di
riferimento  per  l'anno  2000,  sono  progressivamente ridotti negli
esercizi successivi secondo la seguente tabella:
      anno 2000: 64 per cento del tasso di riferimento;
      anno 2001: 60 per cento del tasso di riferimento;
      anno 2002: 56 per cento del tasso di riferimento;
      anno 2003: 52 per cento del tasso di riferimento;
      anno 2004: 48 per cento del tasso di riferimento;
      anno 2005: 44 per cento del tasso di riferimento;
      anno 2006: 40 per cento del tasso di riferimento.