Art. 7. Riduzione dei contributi 1. I contributi erogati a fronte degli affidamenti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 6, pari al 64 per cento del tasso di riferimento per l'anno 2000, sono progressivamente ridotti negli esercizi successivi secondo la seguente tabella: anno 2000: 64 per cento del tasso di riferimento; anno 2001: 60 per cento del tasso di riferimento; anno 2002: 56 per cento del tasso di riferimento; anno 2003: 52 per cento del tasso di riferimento; anno 2004: 48 per cento del tasso di riferimento; anno 2005: 44 per cento del tasso di riferimento; anno 2006: 40 per cento del tasso di riferimento.