Art. 12. Stampa e distribuzione 1. La giunta regionale individua le caratteristiche tipografiche del Bollettino ufficiale della Regione. 2. La stampa e la spedizione del Bollettino ufficiale della Regione, nonche' la sua elaborazione e diffusione informatica, sono affidate, a mezzo di pubblica gara, ad una impresa tipografica, sulla base di apposito capitolato d'oneri deliberato dalla giunta regionale. 3. La stampa del Bollettino ufficiale della Regione avviene, di regola, utilizzando carta riciclata, in conformita' a quanto disposto dalla legge regionale 16 giugno 1998, n. 21.