Art. 12.
                       Stampa e distribuzione
    1.  La giunta regionale individua le caratteristiche tipografiche
del Bollettino ufficiale della Regione.
    2.  La  stampa  e  la  spedizione  del Bollettino ufficiale della
Regione,  nonche'  la sua elaborazione e diffusione informatica, sono
affidate, a mezzo di pubblica gara, ad una impresa tipografica, sulla
base   di   apposito   capitolato  d'oneri  deliberato  dalla  giunta
regionale.
    3.  La  stampa del Bollettino ufficiale della Regione avviene, di
regola, utilizzando carta riciclata, in conformita' a quanto disposto
dalla legge regionale 16 giugno 1998, n. 21.