Art. 14.
          Diffusione del Bollettino ufficiale della Regione
    1. La diffusione e la vendita di fascicoli singoli sono affidate,
in  base  a  convenzione,  a  librerie che garantiscano regolarita' e
continuita' della distribuzione.
    2. I fascicoli arretrati sono disponibili presso la redazione del
Bollettino ufficiale della Regione.
    3.  La  distribuzione della parte quinta di cui all'art. 5, comma
1,  lettera  d),  e'  gratuita; il presidente del consiglio regionale
indica i soggetti ai quali va trasmessa.