Art. 14. Diffusione del Bollettino ufficiale della Regione 1. La diffusione e la vendita di fascicoli singoli sono affidate, in base a convenzione, a librerie che garantiscano regolarita' e continuita' della distribuzione. 2. I fascicoli arretrati sono disponibili presso la redazione del Bollettino ufficiale della Regione. 3. La distribuzione della parte quinta di cui all'art. 5, comma 1, lettera d), e' gratuita; il presidente del consiglio regionale indica i soggetti ai quali va trasmessa.