Art. 18. Elaborazione elettronica del Bollettino ufficiale della Regione 1. Il Bollettino ufficiale della Regione viene elaborato e diffuso anche in forma telematica. La giunta regionale regolamenta le forme di diffusione informatica del Bollettino ufficiale della Regione, adottando le soluzioni tecniche che garantiscano l'autenticita' dell'informazione. 2. La giunta regionale e il consiglio regionale adottano soluzioni organizzative per l'invio informaticotelematico degli atti destinati alla pubblicazione da parte dei soggetti interni ed esterni all'amministrazione regionale. 3. La Regione promuove azioni e aderisce ad iniziative, anche a livello nazionale, volte all'adozione e allo sviluppo dei sistemi informatici e telematici per la elaborazione del Bollettino ufficiale della Regione.