Art. 18.
   Elaborazione elettronica del Bollettino ufficiale della Regione
    1.  Il  Bollettino  ufficiale  della  Regione  viene  elaborato e
diffuso anche in forma telematica. La giunta regionale regolamenta le
forme  di  diffusione  informatica  del  Bollettino  ufficiale  della
Regione,   adottando   le   soluzioni   tecniche   che   garantiscano
l'autenticita' dell'informazione.
    2.   La  giunta  regionale  e  il  consiglio  regionale  adottano
soluzioni  organizzative per l'invio informaticotelematico degli atti
destinati alla pubblicazione da parte dei soggetti interni ed esterni
all'amministrazione regionale.
    3.  La  Regione promuove azioni e aderisce ad iniziative, anche a
livello  nazionale,  volte  all'adozione  e allo sviluppo dei sistemi
informatici e telematici per la elaborazione del Bollettino ufficiale
della Regione.