Art. 20. C o n t a b i l i t a' 1. La redazione-amministrazione del Bollettino ufficiale della Regione annota, in apposito registro, tutte le entrate confluite nel conto corrente postale di cui al comma 1 dell'art. 19. 2. Alla stessa struttura fa carico l'emissione delle fatture per le inserzioni a pagamento fatte nel Bollettino ufficiale della Regione nonche' le registrazioni ai fini I.V.A. previste dalla normativa vigente in collaborazione con il competente servizio della direzione regionale alle risorse umane, finanziarie e strumentali. 3. Entro il 31 marzo di ogni anno e' trasmesso al competente servizio della direzione regionale alle risorse umane, finanziarie e strumentali un prospetto relativo all'esercizio finanziario trascorso indicante: a) gli incassi realizzati per gli abbonamenti; b) gli incassi realizzati per la vendita dei fascicoli tramite le librerie ai sensi dell'art. 14; c) gli incassi per le inserzioni a pagamento; d) l'indicazione delle somme restituite, debitamente indicate in apposito elenco; e) l'indicazione dei versamenti effettuati alla tesoreria regionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 19; f) i costi di stampa e gestione del Bollettino ufficiale della Regione. 4. I certificati di allibramento di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3, sono conservati a cura della redazione-amministrazione del Bollettino ufficiale della Regione per la durata di dieci anni dalla data di arrivo, dopo di che possono essere eliminati, in conformita' al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 e alla normativa regionale in materia di archivi. 5. Il registro di cui al comma 1, nonche' quelli di cui al comma 2, sono conservati a cura della redazione-amministrazione del Bollettino ufficiale della Regione.