Art. 20.
                       C o n t a b i l i t a'
    1.  La  redazione-amministrazione  del Bollettino ufficiale della
Regione  annota, in apposito registro, tutte le entrate confluite nel
conto corrente postale di cui al comma 1 dell'art. 19.
    2.  Alla stessa struttura fa carico l'emissione delle fatture per
le  inserzioni  a  pagamento  fatte  nel  Bollettino  ufficiale della
Regione  nonche'  le  registrazioni  ai  fini  I.V.A.  previste dalla
normativa  vigente in collaborazione con il competente servizio della
direzione regionale alle risorse umane, finanziarie e strumentali.
    3.  Entro  il  31 marzo  di  ogni anno e' trasmesso al competente
servizio  della direzione regionale alle risorse umane, finanziarie e
strumentali un prospetto relativo all'esercizio finanziario trascorso
indicante:
      a) gli incassi realizzati per gli abbonamenti;
      b) gli  incassi realizzati per la vendita dei fascicoli tramite
le librerie ai sensi dell'art. 14;
      c) gli incassi per le inserzioni a pagamento;
      d) l'indicazione  delle  somme restituite, debitamente indicate
in apposito elenco;
      e) l'indicazione   dei  versamenti  effettuati  alla  tesoreria
regionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 19;
      f)  i costi di stampa e gestione del Bollettino ufficiale della
Regione.
    4.  I certificati di allibramento di cui alle lettere a), b) e c)
del  comma  3, sono conservati a cura della redazione-amministrazione
del  Bollettino  ufficiale  della Regione per la durata di dieci anni
dalla  data  di  arrivo,  dopo  di  che  possono essere eliminati, in
conformita'  al  decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre
1963, n. 1409 e alla normativa regionale in materia di archivi.
    5.  Il registro di cui al comma 1, nonche' quelli di cui al comma
2,   sono  conservati  a  cura  della  redazione-amministrazione  del
Bollettino ufficiale della Regione.