Art. 22.
                             Abrogazioni
    1.  Le  leggi regionali 18 dicembre 1987, n. 54 e 17 aprile 1990,
n. 21, sono abrogate.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
      Perugia, 20 dicembre 2000
                             LORENZETTI