Art. 22. Abrogazioni 1. Le leggi regionali 18 dicembre 1987, n. 54 e 17 aprile 1990, n. 21, sono abrogate. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria. Perugia, 20 dicembre 2000 LORENZETTI