Art. 3. Richiesta di pubblicazione e relative spese 1. La pubblicazione degli atti degli organi e dei dirigenti regionali e' richiesta alla direzione del Bollettino ufficiale della Regione dal presidente della giunta regionale, dal presidente del consiglio regionale, dai competenti assessori e dai dirigenti responsabili. La pubblicazione degli atti degli altri enti e' richiesta dalle amministrazioni interessate, con indicazione della norma che prescrive la pubblicazione, ovvero mediante richiesta motivata, nel caso previsto all'art. 1, comma 4. 2. Il costo delle pubblicazioni richieste dagli organi, uffici ed enti dipendenti o delegati dalla Regione, e' a carico della stessa; in tutti gli altri casi le spese sono a carico dell'ente o amministrazione richiedente e si applicano le tariffe di inserzione di cui all'art. 16. 3. Il testo degli atti di cui all'art. 1, comma 1, lettere j) e k), redatto in duplice copia, e' firmato dal soggetto che inoltra la richiesta di pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o della carica ricoperta. Allo stesso deve essere allegata la ricevuta comprovante l'avvenuto versamento della somma fissata ai sensi dell'art. 16, effettuato esclusivamente a mezzo di conto corrente postale intestato al Bollettino ufficiale. 4. Ai richiedenti le inserzioni e' inviata una copia del fascicolo del Bollettino ufficiale recante le inserzioni medesime.