Art. 3.
             Richiesta di pubblicazione e relative spese
    1.  La  pubblicazione  degli  atti  degli  organi e dei dirigenti
regionali  e' richiesta alla direzione del Bollettino ufficiale della
Regione  dal  presidente  della  giunta regionale, dal presidente del
consiglio   regionale,  dai  competenti  assessori  e  dai  dirigenti
responsabili.  La  pubblicazione  degli  atti  degli  altri  enti  e'
richiesta  dalle  amministrazioni  interessate, con indicazione della
norma  che  prescrive  la  pubblicazione,  ovvero  mediante richiesta
motivata, nel caso previsto all'art. 1, comma 4.
    2. Il costo delle pubblicazioni richieste dagli organi, uffici ed
enti  dipendenti  o delegati dalla Regione, e' a carico della stessa;
in  tutti  gli  altri  casi  le  spese  sono  a  carico  dell'ente  o
amministrazione  richiedente  e si applicano le tariffe di inserzione
di cui all'art. 16.
    3.  Il  testo degli atti di cui all'art. 1, comma 1, lettere j) e
k),  redatto in duplice copia, e' firmato dal soggetto che inoltra la
richiesta di pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o della
carica  ricoperta.  Allo  stesso  deve  essere  allegata  la ricevuta
comprovante  l'avvenuto  versamento  della  somma  fissata  ai  sensi
dell'art.  16,  effettuato  esclusivamente  a mezzo di conto corrente
postale intestato al Bollettino ufficiale.
    4.  Ai  richiedenti  le  inserzioni  e'  inviata  una  copia  del
fascicolo del Bollettino ufficiale recante le inserzioni medesime.