Art. 5.
        Ripartizione del Bollettino ufficiale della Regione.
       Periodicita' delle pubblicazioni, indici e supplementi
    1.  Il  Bollettino  ufficiale  della  Regione si divide in cinque
parti:
      a) parte prima e seconda (serie generale), da pubblicarsi in un
unico  fascicolo con periodicita' settimanale, il mercoledi', nonche'
in edizione straordinaria, ogni qualvolta si renda necessario;
      b) parte   terza   (avvisi  e  concorsi),  da  pubblicarsi  con
periodicita' settimanale, il martedi';
      c) parte   quarta   (atti  enti  locali),  da  pubblicarsi  con
periodicita' mensile, il giorno trenta di ogni mese;
      d) parte quinta (partecipazione), da pubblicarsi ogni qualvolta
vi sono atti per i quali e' stabilita la partecipazione dei cittadini
all'esercizio   delle   funzioni  regionali,  nonche'  per  divulgare
l'elenco  degli  atti  legislativi,  regolamentari  e  amministrativi
presentati  al consiglio regionale, ai sensi della legge regionale n.
7/1997.
    2. Nel caso in cui la data prevista per la pubblicazione coincida
con  un  giorno festivo, la stessa e' anticipata al giorno precedente
non festivo.
    3.  Nella  parte  prima e seconda sono pubblicati gli atti di cui
all'art.  1, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) g), h), i), k) e
gli atti di cui ai commi 2 e 3; nella parte terza sono pubblicati gli
atti  di  cui all'art. 1, comma 1, lettera j); nella parte quarta gli
atti  di cui all'Art. 1, comma 1, lettera l) e nella parte quinta gli
atti di cui all'Art. 1, comma 1, lettera m).
    4.   La  giunta  regionale  puo'  disporre  ulteriori  partizioni
all'interno  delle  parti  individuate  al comma 1, in relazione agli
atti da pubblicare.
    5.  Il  Bollettino  ufficiale  della  Regione  e' corredato da un
indice  semestrale  e  annuale numerico, cronologico e alfabetico per
materia, articolato in relazione alle varie parti in cui e' suddivisa
la pubblicazione.
    6. Il direttore responsabile, allorche' lo richiedano particolari
esigenze, puo' disporre la pubblicazione di supplementi ordinari alle
parti prima, seconda e terza.
    7.  Per  la  pubblicazione  di  atti particolarmente voluminosi o
quando   specifiche   esigenze  lo  richiedano,  e  comunque  per  la
pubblicazione  di bilanci, elenchi prezzi, ruoli nominativi ed altro,
si provvede alla stampa in appositi supplementi straordinari.
    8.  L'oggetto  degli  atti  pubblicati nei supplementi ordinari e
straordinari  e'  indicato  nel sommario del corrispondente fascicolo
ordinario.