Art. 5. Ripartizione del Bollettino ufficiale della Regione. Periodicita' delle pubblicazioni, indici e supplementi 1. Il Bollettino ufficiale della Regione si divide in cinque parti: a) parte prima e seconda (serie generale), da pubblicarsi in un unico fascicolo con periodicita' settimanale, il mercoledi', nonche' in edizione straordinaria, ogni qualvolta si renda necessario; b) parte terza (avvisi e concorsi), da pubblicarsi con periodicita' settimanale, il martedi'; c) parte quarta (atti enti locali), da pubblicarsi con periodicita' mensile, il giorno trenta di ogni mese; d) parte quinta (partecipazione), da pubblicarsi ogni qualvolta vi sono atti per i quali e' stabilita la partecipazione dei cittadini all'esercizio delle funzioni regionali, nonche' per divulgare l'elenco degli atti legislativi, regolamentari e amministrativi presentati al consiglio regionale, ai sensi della legge regionale n. 7/1997. 2. Nel caso in cui la data prevista per la pubblicazione coincida con un giorno festivo, la stessa e' anticipata al giorno precedente non festivo. 3. Nella parte prima e seconda sono pubblicati gli atti di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) g), h), i), k) e gli atti di cui ai commi 2 e 3; nella parte terza sono pubblicati gli atti di cui all'art. 1, comma 1, lettera j); nella parte quarta gli atti di cui all'Art. 1, comma 1, lettera l) e nella parte quinta gli atti di cui all'Art. 1, comma 1, lettera m). 4. La giunta regionale puo' disporre ulteriori partizioni all'interno delle parti individuate al comma 1, in relazione agli atti da pubblicare. 5. Il Bollettino ufficiale della Regione e' corredato da un indice semestrale e annuale numerico, cronologico e alfabetico per materia, articolato in relazione alle varie parti in cui e' suddivisa la pubblicazione. 6. Il direttore responsabile, allorche' lo richiedano particolari esigenze, puo' disporre la pubblicazione di supplementi ordinari alle parti prima, seconda e terza. 7. Per la pubblicazione di atti particolarmente voluminosi o quando specifiche esigenze lo richiedano, e comunque per la pubblicazione di bilanci, elenchi prezzi, ruoli nominativi ed altro, si provvede alla stampa in appositi supplementi straordinari. 8. L'oggetto degli atti pubblicati nei supplementi ordinari e straordinari e' indicato nel sommario del corrispondente fascicolo ordinario.