Art. 6. Validita' degli atti pubblicati ed efficacia della pubblicazione 1. I testi degli atti pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione si presumono conformi all'originale e costituiscono testo legale degli atti stessi fino a quando non se ne provi l'inesattezza mediante esibizione dell'originale o di copia conforme. 2. La pubblicazione dei testi coordinati e aggiornati e delle note di cui all'art. 8, ha mero carattere informativo. 3. La pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione degli atti amministrativi gia' di competenza degli organi statali sostituisce a tutti gli effetti la loro pubblicazione nei Bollettini ufficiali dei Ministeri e nel Foglio annunzi legali della provincia.