Art. 6.
  Validita' degli atti pubblicati ed efficacia della pubblicazione
    1.  I  testi degli atti pubblicati nel Bollettino ufficiale della
Regione  si  presumono  conformi  all'originale e costituiscono testo
legale  degli atti stessi fino a quando non se ne provi l'inesattezza
mediante esibizione dell'originale o di copia conforme.
    2.  La  pubblicazione  dei  testi coordinati e aggiornati e delle
note di cui all'art. 8, ha mero carattere informativo.
    3.  La pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione degli
atti   amministrativi   gia'   di  competenza  degli  organi  statali
sostituisce  a tutti gli effetti la loro pubblicazione nei Bollettini
ufficiali dei Ministeri e nel Foglio annunzi legali della provincia.