Art. 8. Testi coordinati, note e testi aggiornati 1. Qualora una legge o un regolamento dispongano la soppressione, l'aggiunta o la sostituzione di una o piu' parole nel corpo di una norma, si provvede alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, in calce al provvedimento modificativo, della intera norma, nel nuovo testo risultante dalle modificazioni apportate, le quali sono stampate in modo caratteristico. 2. Qualora una legge o un regolamento abbiano subito diverse e complesse modificazioni, disposte nelle forme indicate nel comma 1, la segreteria generale della presidenza della giunta regionale, con la collaborazione delle strutture direttamente interessate, predispone per la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione un testo aggiornato della legge o del regolamento, nel quale le modificazioni sono stampate in modo caratteristico e ne e' specificata la fonte. 3. Qualora una legge o un regolamento contengano numerosi rinvii a preesistenti disposizioni normative, si provvede a pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione, in calce, il testo delle norme oggetto del rinvio. 4. Qualora il numero dei rinvii non sia tale da rendere necessario quanto disposto al comma 3, si provvede alla pubblicazione, in calce alla legge o al regolamento, dell'elenco delle disposizioni oggetto del rinvio.