Art. 8.
              Testi coordinati, note e testi aggiornati
    1. Qualora una legge o un regolamento dispongano la soppressione,
l'aggiunta  o  la  sostituzione di una o piu' parole nel corpo di una
norma,  si provvede alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della
Regione,  in calce al provvedimento modificativo, della intera norma,
nel  nuovo  testo  risultante dalle modificazioni apportate, le quali
sono stampate in modo caratteristico.
    2.  Qualora  una  legge o un regolamento abbiano subito diverse e
complesse  modificazioni,  disposte nelle forme indicate nel comma 1,
la  segreteria  generale della presidenza della giunta regionale, con
la   collaborazione   delle   strutture   direttamente   interessate,
predispone  per  la  pubblicazione  nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione  un testo aggiornato della legge o del regolamento, nel quale
le  modificazioni  sono  stampate  in  modo  caratteristico  e  ne e'
specificata la fonte.
    3.  Qualora una legge o un regolamento contengano numerosi rinvii
a  preesistenti  disposizioni normative, si provvede a pubblicare nel
Bollettino  ufficiale  della  Regione, in calce, il testo delle norme
oggetto del rinvio.
    4.  Qualora  il  numero  dei  rinvii  non  sia  tale  da  rendere
necessario   quanto   disposto   al   comma   3,   si  provvede  alla
pubblicazione,  in  calce  alla  legge  o al regolamento, dell'elenco
delle disposizioni oggetto del rinvio.