Art. 11. Indennita' di funzione e rimborsi 1. Al presidente ed ai componenti del Corecom e' attribuita un'indennita' mensile di funzione, per dodici mensilita', il cui importo e' stabilito con deliberazione del consiglio regionale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, con riferimento all'indennita' mensile lorda spettante al consigliere regionale. 2. Ai componenti del comitato che non risiedono nel luogo di riunione del comitato e' dovuto, per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per i consiglieri regionali. 3. Ai componenti del comitato che su incarico del comitato si recano in localita' diverse da quella di residenza, e' dovuto il trattamento economico di missione previsto per i consiglieri regionali.