Art. 11.
                  Indennita' di funzione e rimborsi
    1.  Al  presidente  ed  ai  componenti  del Corecom e' attribuita
un'indennita'  mensile  di  funzione,  per  dodici mensilita', il cui
importo  e'  stabilito  con deliberazione del consiglio regionale, su
proposta  dell'Ufficio  di Presidenza, con riferimento all'indennita'
mensile lorda spettante al consigliere regionale.
    2.  Ai  componenti  del  comitato  che non risiedono nel luogo di
riunione  del  comitato  e'  dovuto,  per ogni giornata di seduta, il
rimborso   delle  spese  di  viaggio  nella  misura  prevista  per  i
consiglieri regionali.
    3.  Ai  componenti  del  comitato che su incarico del comitato si
recano  in  localita'  diverse  da  quella di residenza, e' dovuto il
trattamento   economico   di  missione  previsto  per  i  consiglieri
regionali.