Art. 14.
                          Funzioni delegate
    1.  Il  comitato  esercita  tutte  le  funzioni  di  garanzia, di
gestione  e  di  controllo  comunque delegate dall'autorita' ai sensi
dell'art.  1,  comma  13,  della  legge  31 luglio  1997, n. 249, del
Regolamento  adottato  dall'autorita'  stessa  in  applicazione della
medesima  norma  e  di ogni altro ulteriore atto dell'autorita'. Sono
delegabili  al  comitato, in linea di principio, tutte le funzioni di
governo,  di  garanzia e di controllo di rilevanza locale del sistema
delle  comunicazioni  e  che  non  pregiudichino  la  responsabilita'
generale assegnata in materia all'autorita' dalla legge n. 249/1997.
    2.  In  particolare,  con  riferimento  alla  legge  n. 249/1997,
possono  essere  delegate  al  comitato,  tra  le  altre, le seguenti
funzioni:
      a) funzioni consultive, in materia di:
        1)  adozione del regolamento per l'organizzazione e la tenuta
del  registro  degli  operatori  di comunicazione, di cui all'Art. 1,
comma 6, lettera a), n. 5;
        2)  definizione dei criteri relativi alle tariffe massime per
l'interconnessione   e   per   l'accesso   alle   infrastrutture   di
telecomunicazioni, di cui all'Art. 1, comma 6, lettera a), n. 7;
        3)  emanazione delle direttive concernenti i livelli generali
di  qualita' dei servizi e per l'adozione da parte di ciascun gestore
di  una  Carta  di  servizio  di  standard  minimi  per ogni comparto
d'attivita', di cui all'Art. 1 comma 6, lettera b), n. 2;
        4)  adozione del regolamento sulla pubblicazione e diffusione
dei sondaggi, di cui all'Art. 1, comma 6, lettera b), n, 12;
        5)  predisposizione  dello schema di convenzione annessa alla
concessione  di  servizio pubblico radiotelevisivo di cui all'Art. 1,
comma 6, lettera b), n. 10;
      b) funzioni  di gestione, con carattere prioritario, in materia
di:
        1)  tenuta  del registro degli operatori di comunicazione, di
cui all'Art. 1, comma 6, lettera a), n. 5;
        2)  monitoraggio  delle  trasmissioni radiotelevisive, di cui
all'Art. 1, comma 6, lettera b), n. 13;
      c) funzioni di vigilanza e controllo, in materia di:
        1)  esistenza  di fenomeni di interferenze elettromagnetiche,
di cui all'Art. 1, comma 6, lettera a), n. 3;
        2)  rispetto dei diritti di intercomessione e di accesso alle
infrastrutture  di  telecomunicazioni,  di  cui  all'Art. 1, comma 6,
lettera a), n. 8;
        3)  rispetto  dei  tetti di radiofrequenze compatibili con la
salute umana, di cui all'art, 1, comma 6, lettera a), n. 15;
        4)  conformita'  alle prescrizioni di legge dei servizi e dei
prodotti  che  sono  forniti  da  ciascun  operatore  destinatario di
concessione  o  autorizzazione in base alla normativa vigente, di cui
all'Art. 1, comma 6, lettera b), n. 1;
        5)  verifica  del  rispetto  della  normativa  in  materia di
campagne elettorali;
        6)  modalita'  di  distribuzione  dei servizi e dei prodotti,
inclusa la pubblicita' in qualunque forma diffusa, di cui all'Art. 1,
comma 6, lettera b), n. 3;
        7)  rispetto  dei  periodi minimi che debbono trascorrere per
l'utilizzazione delle opere audiovisive da parte dei diversi servizi,
di cui all'Art. 1, comma 6, lettera b), n. 4;
        8)  rispetto,  nel  settore  radiotelevisivo,  delle norme in
materiadi  tutela dei minori, di cui all'art. 1, comma 6, lettera b),
n. 6;
        9) rispetto della tutela delle minoranze linguistiche, di cui
all'Art. 1, comma 6, letttera b), n. 7;
        10)  rispetto  delle norme in materia di diritto di rettifica
di  cui  all'Art. 1, comma 6, lettera b), n. 8 (la relativa procedura
riveste  carattere  urgente  ed  e'  immediatamente operativa, previo
nulla-osta    da   parte   dell'autorita'   che   ne   e'   informata
tempestivamente);
        11)  rispetto  dei  criteri  fissati nel regolamento relativo
alla   pubblicazione   e   diffusione   dei  sondaggi  sui  mezzi  di
comunicazione  di  massa,  di cui all'Art. 1, comma 6, lettera b), n.
12;
        12)  rispetto  delle  disposizioni  relative  al  divieto  di
posizioni dominanti, di cui all'Art. 2;
      d) funzioni istruttorie, in materia di:
        1)  controversie  in  tema di interconnessione e accesso alle
infrastrutture  di  telecomunicazioni,  di  cui  all'Art. 1, comma 6,
lettera a), n. 9;
        2)   controversie   tra   ente   gestore   del   servizio  di
telecomunicazioni  e  utenti  privati,  di  cui  all'art. 1, comma 6,
lettera a), n. 10.
    3.  Le funzioni delegate sono esercitate dal comitato nell'ambito
e  nel  rispetto  dei  principi  e  dei  criteri  direttivi stabiliti
dall'autorita'  al  fine  di  assicurare  il necessario coordinamento
sull'intero territorio nazionale dei compiti ad essa affidati.
    4.  L'esercizio  delle  funzioni  delegate  e'  subordinato  alla
stipulazione  di  apposite  convenzioni,  sottoscritte dal presidente
dell'autorita',  dal  presidente della giunta regionale, d'intesa col
presidente  del  consiglio  regionale  e dal presidente del comitato,
nelle  quali sono specificate le singole funzioni delegate nonche' le
risorse assegnate per il loro esercizio.
    5.  Le  risorse finanziarie assegnate e trasferite dall'autorita'
per  l'esercizio delle funzioni delegate sono iscritte nello stato di
previsione    dell'entrata   del   bilancio   regionale.   La   cifra
corrispondente  e'  poi  iscritta  in  un capitolo di spesa intestato
"Spese  per l'esercizio delle funzioni delegate dall'autorita' per le
garanzie  nelle  comunicazioni  al  Corecom"  inserito nello stato di
previsione   della   spesa   del  bilancio  regionale  nella  rubrica
riguardante  le  spese assegnate al consiglio regionale. Nel bilancio
autonomo  del  consiglio  regionale, a norma della legge n. 853/1973,
sono  inserite  apposite voci di spesa per l'attivita' e le funzioni,
proprie e delegate, del comitato.
    6.  In  caso  di  accertati  inerzia, ritardo o inadempimento del
comitato  nell'esercizio  delle  funzioni delegate, ovvero in caso di
ripetuta    violazione    delle    direttive    generali    stabilite
dall'autorita',  da  cui  derivi  un  grave pregiudizio all'effettivo
perseguimento  delle  finalita'  indicate  dalla  legge  n. 249/1997,
l'autorita'   opera   direttamente,   in   via   sostitutiva,  previa
contestazione al comitato e assegnazione, salvo i casi di urgenza, di
un  congruo  termine  per rimuovere l'omissione o per rettificare gli
atti assunti in violazione dei principi e criteri direttivi di cui al
comma 2. Della contestazione e degli atti conseguenti l'autorita' da'
tempestiva comunicazione al presidente del consiglio regionale.