Art. 15.
             Programmazione delle attivita' del comitato
    1.  Entro  il  15  settembre  di  ogni  anno il comitato presenta
all'ufficio  di  Presidenza  del  consiglio regionale il programma di
attivita'  per  l'anno  successivo,  con  l'indicazione  del relativo
fabbisogno finanziario. La parte del programma relativa alle funzioni
delegate, e' presentata anche all'autorita'.
    2.  L'ufficio  di  Presidenza,  previa  discussione cui partecipa
anche il presidente del comitato, esamina ed approva il programma. In
conformita'  del  programma  approvato  sono determinati i mezzi e le
risorse  da  iscrivere  nella  previsione  di  spesa del bilancio del
consiglio e da porre a disposizione del comitato.
    3.  Entro  il  31 marzo  di  ogni  anno  il  comitato presenta al
consiglio regionale e all'autorita':
      a) una  relazione  sul  sistema  delle  comunicazioni in ambito
regionale nonche' sull'attivita' svolta nell'anno precedente;
      b) il   rendiconto   della  gestione  della  propria  dotazione
finanziaria,  che  viene allegato al rendiconto annuale del consiglio
regionale.
    4.   Il  comitato,  d'intesa  con  l'ufficio  di  presidenza  del
consiglio  regionale,  attraverso  gli strumenti informativi ritenuti
opportuni,  rende  pubblici  il programma di attivita' e la relazione
annuale di cui al comma 3, lettera a).