Art. 17.
                         Dotazione organica
    1.  L'Ufficio di Presidenza del consiglio regionale, d'intesa con
l'autorita',  individua  all'interno  dell'organizzazione consiliare,
anche   con  opportuni  adattamenti  o  modifiche  all'organizzazione
stessa, la struttura di supporto al comitato. Tale struttura e' posta
alle  dipendenze funzionali del comitato, ed opera in piena autonomia
rispetto  al  restante  apparato consiliare. La struttura puo' essere
integrata,   previa   intesa   sulle  modalita'  e  le  procedure  di
integrazione   tra   l'ufficio  di  Presidenza  del  consiglio  e  il
presidente  del comitato, dall'apporto permanente o speciale di altri
uffici del consiglio.
    2.  La  dotazione  organica  della struttura di cui al comma 1 e'
determinata  d'intesa  con  l'autorita',  ed  e' approvata secondo le
vigenti  norme  regionali  sull'organizzazione.  Al  reclutamento del
personale occorrente si provvede a norma dell'art. 1, comma 14, della
legge n. 249/1997.
    3.  Fermo  restando  quanto  disposto all'art. 12, nelle more dei
provvedimenti  di cui al comma 1, il comitato si avvale del personale
gia'  assegnato al comitato regionale per il Servizio radiotelevisivo
(Corerat) di cui alla legge regioinale 24 dicembre 1996, n. 52.
    4.   Nell'esercizio  delle  proprie  funzioni  il  comitato  puo'
avvalersi,  nell'ambito  delle  previsioni  di  spesa  contenute  nel
programma  approvato  dall'Ufficio  di  Presidenza  del consiglio, di
soggetti od organismi di riconosciuta indipendenza e competenza.