Art. 18. Gestione economica e finanziaria 1. Nell'ambito delle previsioni contenute nel programma annuale di attivita' e della corrispondente dotazione finanziaria, il comitato ha autonomia gestionale e operativa. A tal fine, il dirigente della struttura funzionalmente dipendente dal comitato assume la funzione di funzionario delegato, ai sensi delle norme di contabilita' regionale. 2. Gli atti per la gestione tecnica, finanziaria e amministrativa riguardanti l'attivita' del comitato, sono di competenza del dirigente responsabile della struttura di supporto, sulla base degli indirizzi impartiti dal comitato.