Art. 18.
                  Gestione economica e finanziaria
    1.  Nell'ambito  delle previsioni contenute nel programma annuale
di   attivita'  e  della  corrispondente  dotazione  finanziaria,  il
comitato  ha  autonomia  gestionale  e  operativa.  A  tal  fine,  il
dirigente  della  struttura  funzionalmente  dipendente  dal comitato
assume  la  funzione di funzionario delegato, ai sensi delle norme di
contabilita' regionale.
    2. Gli atti per la gestione tecnica, finanziaria e amministrativa
riguardanti   l'attivita'   del  comitato,  sono  di  competenza  del
dirigente  responsabile della struttura di supporto, sulla base degli
indirizzi impartiti dal comitato.