Art. 19. Proroga straordinaria del Corecom 1. Il Corecom il cui quinquennio di durata in carica venga a concludersi nei tre mesi antecedenti la scadenza ordinaria di uno dei rami del Parlamento, o del Parlamento europeo, o del consiglio regionale, e' straordinariamente prorogato di diritto fino al giorno successivo allo svolgimento delle elezioni per il rinnovo delle assemblee sopra indicate. 2. Ove siano indette elezioni o consultazioni referendarie che riguardino almeno la meta' dei comuni o delle province della regione, o comunque meta' degli elettori della regione, il Corecom in carica il cui mandato venga a concludersi nei tre mesi antecedenti la data delle elezioni o consultazioni e' straordinariamente prorogato di diritto fino al giorno successivo allo svolgimento di esse. 3. Durante il periodo di proroga straordinaria di cui ai commi 1 e 2 il Corecom prorogato conserva ed esercita la pienezza dei compiti e delle funzioni. 4. I commi 1 e 2 si applicano anche al Corecom che all'inizio dei trimestri ivi indicati stia esercitando i suoi poteri in virtu' della proroga ordinaria prevista dall'art. 19 della legge regionale 27 maggio 1994, n. 24. In tal caso la decorrenza della proroga ordinaria e' sospesa dal giorno in cui inizia il trimestre di proroga straordinaria di diritto. 5. Scaduta la proroga di diritto di cui ai commi 1 e 2, prendono a decorrere, o riprendono a decorrere nel caso di cui al comma 4, i periodi di proroga ordinaria previsti dall'art. 19 della legge regionale n. 24/1994. 6. Si puo' dar corso agli adempimenti procedurali per il rinnovo del Corecom anche in pendenza del periodo di proroga straordinaria; ma il procedimento di rinnovo non puo' essere concluso se non dopo il termine della proroga straordinaria.