Art. 19.
                  Proroga straordinaria del Corecom
    1.  Il  Corecom  il  cui  quinquennio di durata in carica venga a
concludersi nei tre mesi antecedenti la scadenza ordinaria di uno dei
rami  del  Parlamento,  o  del  Parlamento  europeo,  o del consiglio
regionale,  e' straordinariamente prorogato di diritto fino al giorno
successivo  allo  svolgimento  delle  elezioni  per  il rinnovo delle
assemblee sopra indicate.
    2.  Ove  siano  indette elezioni o consultazioni referendarie che
riguardino almeno la meta' dei comuni o delle province della regione,
o  comunque  meta' degli elettori della regione, il Corecom in carica
il  cui  mandato venga a concludersi nei tre mesi antecedenti la data
delle  elezioni  o  consultazioni  e' straordinariamente prorogato di
diritto fino al giorno successivo allo svolgimento di esse.
    3.  Durante il periodo di proroga straordinaria di cui ai commi 1
e 2 il Corecom prorogato conserva ed esercita la pienezza dei compiti
e delle funzioni.
    4. I commi 1 e 2 si applicano anche al Corecom che all'inizio dei
trimestri ivi indicati stia esercitando i suoi poteri in virtu' della
proroga   ordinaria  prevista  dall'art.  19  della  legge  regionale
27 maggio  1994,  n.  24.  In  tal  caso  la decorrenza della proroga
ordinaria e' sospesa dal giorno in cui inizia il trimestre di proroga
straordinaria di diritto.
    5.  Scaduta la proroga di diritto di cui ai commi 1 e 2, prendono
a  decorrere,  o riprendono a decorrere nel caso di cui al comma 4, i
periodi  di  proroga  ordinaria  previsti  dall'art.  19  della legge
regionale n. 24/1994.
    6.  Si puo' dar corso agli adempimenti procedurali per il rinnovo
del  Corecom  anche in pendenza del periodo di proroga straordinaria;
ma il procedimento di rinnovo non puo' essere concluso se non dopo il
termine della proroga straordinaria.