Art. 2. N a t u r a 1. Il comitato regionale per le Comunicazioni, fermo restando il suo inserimento nell'organizzazione regionale, e' organo funzionale dell'autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. 2. Quale organo regionale, svolge funzioni di garanzia, funzioni di consulenza, di supporto nei confronti della Regione, e di gestione per conto della Regione delle funzioni ad essa spettanti, secondo le leggi statali e regionali, nel campo della comunicazione. 3. Il comitato, oltre alle funzioni proprie ed alle funzioni delegate, di cui agli articoli 13 e 14, svolge le attivita' affidategli da leggi o provvedimenti statali e regionali.