Art. 2.
                             N a t u r a
    1.  Il comitato regionale per le Comunicazioni, fermo restando il
suo  inserimento  nell'organizzazione regionale, e' organo funzionale
dell'autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.
    2.  Quale organo regionale, svolge funzioni di garanzia, funzioni
di consulenza, di supporto nei confronti della Regione, e di gestione
per  conto della Regione delle funzioni ad essa spettanti, secondo le
leggi statali e regionali, nel campo della comunicazione.
    3.  Il  comitato,  oltre  alle  funzioni proprie ed alle funzioni
delegate,  di  cui  agli  articoli  13  e  14,  svolge  le  attivita'
affidategli da leggi o provvedimenti statali e regionali.