Art. 3.
                   Composizione e durata in carica
    1.  Il  comitato  regionale  per le comunicazioni e' composto dal
presidente e da altri otto componenti. Tutti i componenti sono scelti
tra  persone  che  diano  garanzia  di  assoluta indipendenza sia dal
sistema  politico  istituzionale  che  dal sistema degli interessi di
settore   delle   comunicazioni,   e  che  possiedano  competenza  ed
esperienza  comprovate  nel  settore  della  comunicazione  nei  suoi
aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici.
    2.   Su   proposta  del  presidente  della  giunta  regionale  il
presidente   del   comitato   e'   eletto   dal  consiglio  regionale
a maggioranza dei due terzi dei presenti. Qualora non si raggiunga il
quorum   nelle   prime   due   votazioni   si   procede  all'elezione
con maggioranza semplice.
    3.  Gli  altri  componenti del comitato sono eletti dal consiglio
regionale,  a votazione segreta, con voto limitato a quattro nomi. In
caso di parita' risulta eletto il piu' anziano di eta'.
    4. I componenti del comitato restano in carica cinque anni, e non
sono  immediatamente rieleggibili. Il divieto di immediata rielezione
non  si applica ai componenti del comitato che abbiano svolto la loro
funzione per un periodo di tempo inferiore a due anni e sei mesi.
    5.  Il  comitato,  subito  dopo  l'insediamento,  elegge con voto
segreto,    a maggioranza    assoluta    dei   suoi   componenti   il
vicepresidente,  cui  compete  sostituire  il  presidente  in caso di
assenza  o di impedimento, nonche' svolgere le funzioni di presidente
in  caso  di anticipata cessazione dalla carica del presidente e fino
alla elezione del nuovo presidente.
    6.  In  caso  di cessazione anticipata dalla carica di membri del
comitato,  il consiglio regionale procede all'elezione dei sostituti,
che  restano in carica fino alla scadenza del comitato. Alle elezioni
per  il  rinnovo parziale del comitato il metodo del voto limitato si
applica  se  le persone da eleggere siano piu' di una: in tal caso il
voto  e'  limitato  alla  meta',  arrotondata per eccesso, del numero
delle persone da eleggere.
    7.  In  caso  che  il comitato si riduca a quattro componenti, si
procede al rinnovo integrale del comitato stesso.
    8.  Alle procedure di rinnovo integrale ordinario o straordinario
del  comitato  si  provvede  entro  sessanta  giorni  dalla  scadenza
ordinaria  o  dal  verificarsi  dell'ipotesi  di  cui  al comma 7. Al
rinnovo  parziale  del  comitato,  in seguito a cessazione anticipata
dalla  carica  di uno o piu' membri, si procede entro sessanta giorni
dalle cessazioni della carica.
    9.  In  caso di cessazione anticipata dalla carica del presidente
del  comitato,  si  provvede  alla sostituzione, a norma del comma 2,
entro  sessanta  giorni  dalla  data  in  cui  si  e'  verificata  la
cessazione anticipata.