Art. 4.
                          Incompatibilita'
    1.  La  carica  di presidente e quella di semplice componente del
comitato sono incompatibili con le seguenti situazioni:
      a) membro del Parlamento europeo o del Parlamento nazionale;
      b) componente del Governo nazionale;
      c) presidente   di   giunta  regionale,  componente  di  giunta
regionale, consigliere regionale;
      d) sindaco,   presidente   di   amministrazione  provinciale  o
circoscrizionale,     assessore     comunale    o    provinciale    o
circoscrizionale, consigliere comunale o provinciale;
      e) presidente,  amministratore,  componente di organi direttivi
di  enti  pubblici  anche  non  economici, o di societa' a prevalente
capitale   pubblico,   nominati  da  organi  governativi,  regionali,
provinciali o comunali;
      f)  detentore di incarichi esecutivi o di presidenza in partiti
e movimenti politici;
      g) amministratore,  dirigente,  dipendente  o  socio di imprese
pubbliche  o  private  operanti  nel settore radio-televisivo o delle
telecomunicazioni,    della    pubblicita',    dell'editoria    anche
multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio della
programmazione,   a  livello  sia  nazionale  sia  locale;  il  socio
risparmiatore delle societa' commerciali e delle societa' cooperative
non versa in situazione di incompatibilita';
      h)  titolare di rapporti di collaborazione o consulenza in atto
con   i   soggetti   di   cui  alla  lettera  g)  e  con  la  Regione
Emilia-Romagna;
      i) dipendente della Regione Emilia-Romagna.
    2.  Ciascun  componente  del  comitato  e'  tenuto  a  comunicare
tempestivamente  al  presidente  del  comitato  ed  al presidente del
consiglio   regionale  il  sopravvenire  di  situazioni  che  possano
configurare cause di incompatibilita'.