Art. 4. Incompatibilita' 1. La carica di presidente e quella di semplice componente del comitato sono incompatibili con le seguenti situazioni: a) membro del Parlamento europeo o del Parlamento nazionale; b) componente del Governo nazionale; c) presidente di giunta regionale, componente di giunta regionale, consigliere regionale; d) sindaco, presidente di amministrazione provinciale o circoscrizionale, assessore comunale o provinciale o circoscrizionale, consigliere comunale o provinciale; e) presidente, amministratore, componente di organi direttivi di enti pubblici anche non economici, o di societa' a prevalente capitale pubblico, nominati da organi governativi, regionali, provinciali o comunali; f) detentore di incarichi esecutivi o di presidenza in partiti e movimenti politici; g) amministratore, dirigente, dipendente o socio di imprese pubbliche o private operanti nel settore radio-televisivo o delle telecomunicazioni, della pubblicita', dell'editoria anche multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio della programmazione, a livello sia nazionale sia locale; il socio risparmiatore delle societa' commerciali e delle societa' cooperative non versa in situazione di incompatibilita'; h) titolare di rapporti di collaborazione o consulenza in atto con i soggetti di cui alla lettera g) e con la Regione Emilia-Romagna; i) dipendente della Regione Emilia-Romagna. 2. Ciascun componente del comitato e' tenuto a comunicare tempestivamente al presidente del comitato ed al presidente del consiglio regionale il sopravvenire di situazioni che possano configurare cause di incompatibilita'.