Art. 5.
                          D e c a d e n z a
    1.  Il  presidente  e  gli altri componenti del comitato decadono
dall'incarico:
      a) qualora  non  intervengano, senza giustificato motivo, a tre
sedute  consecutive  ovvero ad un numero di sedute pari alla meta' di
quelle effettuate nell'anno solare;
      b) qualora   sussista   una   causa   di   incompatibilita'   e
l'interessato non provveda a rimuoverla.
    2.  Il  presidente  del  consiglio regionale procede, a norma del
comma  3,  alla  contestazione  delle  cause  di  decadenza  rilevate
d'ufficio  o  su  segnalazione  del  presidente  del comitato, che e'
tenuto  a  comunicare  il  fatto  di  cui alla lettera a) del comma 1
nonche',  se  ne  e'  a  conoscenza,  l'esistenza  di  altre cause di
decadenza.
    3.  Il  presidente del consiglio regionale, entro sette giorni da
quello  in  cui  e'  venuto a conoscenza della causa di decadenza, la
contesta  per  iscritto  all'interessato,  con  invito a rimuovere la
causa  di  incompatibilita' entro trenta giorni. L'interessato, entro
trenta  giorni  dalla  contestazione,  puo' presentare osservazioni e
controdeduzioni.  Entro  i successivi dieci giorni, il presidente del
consiglio   regionale  provvede  all'archiviazione  del  procedimento
qualora  la  causa  di  decadenza  risulti  insussistente o sia stata
rimossa;   ovvero  propone  al  consiglio  regionale  l'adozione  del
provvedimento di decadenza negli altri casi.