Art. 5. D e c a d e n z a 1. Il presidente e gli altri componenti del comitato decadono dall'incarico: a) qualora non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive ovvero ad un numero di sedute pari alla meta' di quelle effettuate nell'anno solare; b) qualora sussista una causa di incompatibilita' e l'interessato non provveda a rimuoverla. 2. Il presidente del consiglio regionale procede, a norma del comma 3, alla contestazione delle cause di decadenza rilevate d'ufficio o su segnalazione del presidente del comitato, che e' tenuto a comunicare il fatto di cui alla lettera a) del comma 1 nonche', se ne e' a conoscenza, l'esistenza di altre cause di decadenza. 3. Il presidente del consiglio regionale, entro sette giorni da quello in cui e' venuto a conoscenza della causa di decadenza, la contesta per iscritto all'interessato, con invito a rimuovere la causa di incompatibilita' entro trenta giorni. L'interessato, entro trenta giorni dalla contestazione, puo' presentare osservazioni e controdeduzioni. Entro i successivi dieci giorni, il presidente del consiglio regionale provvede all'archiviazione del procedimento qualora la causa di decadenza risulti insussistente o sia stata rimossa; ovvero propone al consiglio regionale l'adozione del provvedimento di decadenza negli altri casi.