Art. 6.
                         D i m i s s i o n i
    1.  Le  dimissioni  dei  componenti  il comitato sono presentate,
tramite   il  presidente  del  comitato  stesso,  al  presidente  del
consiglio  regionale.  Le dimissioni del presidente del comitato sono
presentate  direttamente  al  presidente del consiglio. Il presidente
del  consiglio regionale prende atto delle dimissioni e provvede agli
adempimenti necessari per la sostituzione dei dimissionari.
    2.  I  componenti  dimissionari  continuano  a  svolgere  le loro
funzioni fino all'elezione dei successori.