Art. 9.
                       Funzioni del presidente
    1. Il presidente del comitato:
      a) rappresenta  il  comitato  e  cura  l'esecuzione  delle  sue
deliberazioni;
      b) convoca  il  comitato,  determina  l'ordine del giorno delle
sedute, le presiede, ne sottoscrive i verbali e le deliberazioni;
      c) cura i rapporti con gli organi regionali e con l'autorita'.
    2.  In  caso  di  assenza o di impedimento del presidente, le sue
funzioni sono esercitate dal vicepresidente.