Art. 9. Funzioni del presidente 1. Il presidente del comitato: a) rappresenta il comitato e cura l'esecuzione delle sue deliberazioni; b) convoca il comitato, determina l'ordine del giorno delle sedute, le presiede, ne sottoscrive i verbali e le deliberazioni; c) cura i rapporti con gli organi regionali e con l'autorita'. 2. In caso di assenza o di impedimento del presidente, le sue funzioni sono esercitate dal vicepresidente.