Art. 2. 1. L'art. 52 dello statuto regionale e' sostituito come segue: "Art. 52. 1. Per l'esame in sede preparatoria e referente delle proposte di revisione dello Statuto - secondo quanto disposto dall'art. 123, comma 1, della Costituzione - il Consigllo regionale istituisce, a norma dell'art. 16, una apposita Commissione consiliare. 2. Le proposte di revisione di cui al comma 1 sono approvate ed entrano in vigore secondo quanto disposto dall'art. 123, commi 2 e 3, della Costituzione. 3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non e' valida se non e' accompagnata dalla deliberazione del nuovo Statuto che sostituisca il precedente.". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna Bologna, 19 febbraio 2001 ERRANI