Art. 2.
    1. L'art. 52 dello statuto regionale e' sostituito come segue:
"Art.  52.      1. Per l'esame in sede preparatoria e referente delle
proposte  di  revisione  dello  Statuto  -  secondo  quanto  disposto
dall'art.  123,  comma 1, della Costituzione - il Consigllo regionale
istituisce,   a   norma   dell'art.   16,  una  apposita  Commissione
consiliare.
    2.  Le  proposte di revisione di cui al comma 1 sono approvate ed
entrano in vigore secondo quanto disposto dall'art. 123, commi 2 e 3,
della Costituzione.
    3.  La  deliberazione  di abrogazione totale dello Statuto non e'
valida  se  non e' accompagnata dalla deliberazione del nuovo Statuto
che sostituisca il precedente.".
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Emilia-Romagna
      Bologna, 19 febbraio 2001
                               ERRANI