Art. 5. Norme particolari per il personale residente in altra provincia 1. Il personale che, all'entrata in vigore della presente legge, sia residente da almeno un anno in provincia diversa da quella dell'ente di destinazione, permane a domanda nell'organico regionale per il tempo necessario ad operare il trasferimento, per l'esercizio delle medesime funzioni, presso altro ente della provincia di residenza In tale periodo transitorio detto personale resta in comando presso l'ente di attuale assegnazione. 2. Trascorso un anno dalla data di decorrenza del decreto di trasferimento, il personale ancora in comando presso l'ente di attuale assegnazione viene collocato presso la sede centrale della Regione.