Art. 5.
   Norme particolari per il personale residente in altra provincia
    1.  Il personale che, all'entrata in vigore della presente legge,
sia  residente  da  almeno  un  anno  in  provincia diversa da quella
dell'ente  di destinazione, permane a domanda nell'organico regionale
per  il tempo necessario ad operare il trasferimento, per l'esercizio
delle  medesime  funzioni,  presso  altro  ente  della  provincia  di
residenza  In  tale  periodo  transitorio  detto  personale  resta in
comando presso l'ente di attuale assegnazione.
    2.  Trascorso  un  anno  dalla  data di decorrenza del decreto di
trasferimento,  il  personale  ancora  in  comando  presso  l'ente di
attuale  assegnazione  viene  collocato presso la sede centrale della
Regione.