Art. 6.
  Spese per il personale e finanziamento degli enti di destinazione
    1. La Regione provvede a finanziare le spese per le risorse umane
necessarie  a svolgere le funzioni conferite con l'erogazione annuale
di  un  importo forfettario, avuto a riferimento il costo complessivo
delle  unita'  di  personale trasferite. A tal fine vengono stipulate
specifiche intese con gli enti di destinazione.
    2.  In mancanza delle intese di cui al comma 1, o di altra intesa
di   uguale   oggetto  precedente  il  trasferimento,  l'importo  del
finanziamento sara' stabilito annualmente, per un periodo iniziale di
due  anni, pari al costo complessivo, nell'anno di riferimento, delle
unita'  di  personale  trasferite. Al termine di tale periodo, e fino
alla  stipulazione delle intese di cui al comma 1, l'importo restera'
fissato  al costo complessivo a quella data delle unita' di personale
trasferite ancora in servizio.
    3. Per costo complessivo di una unita' di personale, ai sensi dei
commi  1  e  2, s'intende il costo derivante dalla retribuzione media
globale  di  un  dipendente  regionale collocato nella corrispondente
posizione economica, incrementato dei costi di natura non retributiva
forfettariamente quantificati nella misura del 6%.
    4.  Potranno  essere  stipulate  specifiche  intese  che regolino
l'evoluzione  nel tempo del costo di natura retributiva come definito
al comma 3. Dette intese potranno altresi' disciplinare l'adeguamento
dei  costi  di  natura non retributiva, tenuto conto delle specifiche
condizioni  organizzative  degli  enti  di  destinazione,  nonche' le
modalita' di utilizzo dei corrispondenti importi, avuto a riferimento
il trattamento goduto dai dipendenti regionali.
    5. Il finanziamento delle spese per le risorse umane che svolgono
le  funzioni conferite con la legge regionale 7 novembre 1995, n. 54,
e  con la legge regionale 4 marzo 1998, n. 7, e' disciplinato secondo
le  disposizioni del presente articolo, assumendo come data iniziale,
al  sensi  del  comma  2,  l'1  gennaio 2001 e come importo del primo
biennio quello erogato nell'anno 2000.
    6. Per le risorse umane che svolgono le funzioni conferite con la
legge regionale 30 maggio 1997, n. 15, l'importo del finanziamento e'
corrispondente  al  costo  derivante  dalle  dotazioni-tipo iniziali,
cosi'   come  definite  dalle  intese  che  hanno  regolato  la  fase
transitoria  prevista all'Art. 24 della suddetta legge. E fatta salva
la stipulazione di nuove intese ai sensi del comma 4.
    7.  Gli  enti di destinazione presentano annualmente alla Regione
una  dichiarazione attestante le spese complessivamente sostenute per
le   risorse   umane   che   svolgono   le  funzioni  conferite,  con
l'indicazione della loro ripartizione tra i diversi ambiti.