Art. 8. Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'Art. 3, comma 3, lettera a) e dell'art. 6 della presente legge la Regione fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli, o la modifica di capitoli esistenti, nella parte "spesa" del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilita' secondo quanto previsto dall'Art. 11 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31. 2. Lo stanziamento sui capitoli relativi ai costi del personale trasferito, siano essi di natura retributiva o non retributiva, e al finanziamento delle funzioni gia' conferite dalle leggi regionali n. 54 del 1995 e n. 7 del 1998, saranno ridotti in conseguenza di quanto previsto al comma 1.