Art. 8.
                          Norma finanziaria
    1.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione dell'Art. 3, comma 3,
lettera  a)  e  dell'art. 6 della presente legge la Regione fa fronte
mediante  l'istituzione  di  appositi  capitoli,  o  la  modifica  di
capitoli  esistenti,  nella parte "spesa" del bilancio regionale, che
verranno   dotati  della  necessaria  disponibilita'  secondo  quanto
previsto dall'Art. 11 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.
    2.  Lo  stanziamento sui capitoli relativi ai costi del personale
trasferito,  siano essi di natura retributiva o non retributiva, e al
finanziamento  delle funzioni gia' conferite dalle leggi regionali n.
54 del 1995 e n. 7 del 1998, saranno ridotti in conseguenza di quanto
previsto al comma 1.