Regolamento di esecuzione della legge regionale 8 agosto 2000, n. 15, per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare. Titolo I INTRODUZIONE DEI PRODOTTI BIOLOGICI, TIPICI E TRADIZIONALI NELLE MENSE SCOLASTICHE E OSPEDALIERE Art. 1 Presentazione delle domande 1. Le domande di contributo, firmate dal legale rappresentante del comune, scuola, azienda, o ente richiedente, devono venire presentate alla direzione regionale dell'agricoltura - servizio dello sviluppo agricolo, entro il 1 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese su cui il contributo viene richiesto. 2. Le domande stesse devono recare l'indicazione completa della ragione sociale del richiedente, della sede, nonche' del numero di codice fiscale. Art. 2. Documentazione 1. Tutte le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione: a) bando della gara in base alla quale e' stato scelto il fornitore dei prodotti agroalimentari destinati alle mense; b) contratto di fornitura dei prodotti medesimi; c) relazione tecnico-economica, acclarante le spese sostenute l'anno precedente ai sensi della legge regionale 8 agosto 2000, n. 15 (di seguito definita "legge" nel presente regolamento), ed indicante in particolare la percentuale di prevalenza dei prodotti biologici, tipici e tradizionali; d) istanza per le modalita' di accredito dei contributi concessi, con indicazione dell'eventuale istituto bancario di appoggio e sue coordinate bancarie; e) dichiarazione attestante se per le medesime iniziative sono stati richiesti altri contributi regionali, statali o comunitari e, in caso affermativo, che gli stessi non sono gia' stati ottenuti; tale dichiarazione deve essere resa anche in caso di eventuale liquidazione differita del contributo; f) dichiarazione attestante l'avvenuto accertamento, da parte del soggetto erogatore dei pasti, del controllo di cui all'Art. 2, comma 4, della legge. 2. Le domande presentate da parte di istituzioni, associazioni senza fine di lucro, fondazioni e comitati, devono essere corredate, oltre che da quella prevista al comma 1, anche dalla seguente documentazione: a) copia atto costitutivo e statuto sociale del soggetto richiedente; b) deliberazioni, o atti equipollenti, da cui risultino il legale rappresentante e la composizione degli organi sociali; c) deliberazioni, o atti equipollenti, con cui vengono approvate le iniziative e viene autorizzato il legale rappresentante a richiedere all'amministrazione regionale le provvidenze di legge; d) elenco analitico della documentazione relativa alle spese sostenute, in conformita' all'Art. 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7. 3. Le domande presentate da parte di comuni, enti locali ed enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale, devono essere corredate, oltre che dalla documentazione prevista al comma 1, anche dalla dichiarazione di cui all'Art. 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, a titolo di dimostrazione delle spese sostenute l'anno precedente. Art. 3. Bandi di gara e contratti di fornitura 1. I bandi di gara inerenti alle forniture debbono prevedere espressamente l'esclusione dalla gara stessa dei soggetti che non propongano i prodotti di cui all'Art. 2, comma 3, della legge, in percentuale superiore al 60 per cento del totale dei prodotti utilizzati per il confezionamento dei pasti. 2. I contratti di fornitura debbono prevedere espressamente, quale clausola di decadenza, che il soggetto fornitore proponga i prodotti di cui all'Art. 2, comma 3, della legge, in percentuale superiore al 60 per cento del totale dei prodotti utilizzati per il confezionamento dei pasti. Art. 4. Istruttoria delle domande e concessione dei contributi 1. Le istruttorie sulle domande e la concessione dei contributi vengono effettuate dal servizio dello sviluppo agricolo della direzione regionale dell'agricoltura. 2. Il decreto di concessione del contributo puo' prevedere la contestuale liquidazione definitiva ed erogazione del contributo concesso. Art. 5. Spese ammissibili 1. Sono ammissibili a contributo le spese per la fornitura dei prodotti agroalimentari biologici, tipici e tradizionali, nonche' quelle eventuali per il confezionamento, per la distribuzione, per la manodopera e tutte le altre direttamente connesse alla somministrazione dei pasti. 2. Le spese di cui al comma 1 sono ammissibili solo se sostenute dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di inoltro della domanda di contributo. Art. 6. Criteri di finanziamento 1. I richiedenti i contributi di cui all'Art. 4, comma 1, lettera a), della legge, vengono suddivisi nelle seguenti due categorie: a) comuni, enti gestori di asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo di primo e secondo grado; b) aziende per i servizi sanitari e aziende ospedaliere. 2. Lo stanziamento del capitolo di spesa deve venire destinato prioritariamente ai soggetti di cui al comma 1, lettera a). Compatibilmente con la disponibilita' di fondi, potranno venire successivamente accolte le domande pervenute da parte dei soggetti di cui al comma 1, lettera b). 3. All'interno di ognuna delle due categorie di cui al comma 1, le domande vengono poste in ordine di priorita' in funzione diretta della percentuale di prevalenza dei prodotti biologici, tipici e tradizionali dimostrata dal richiedente, rilevabile dai contratti di fornitura e acclarata dalla relazione tecnico-economica. 4. L'importo massimo del contributo concedibile non puo' risultare superiore a lire 150 milioni, comunque nel rispetto della percentuale del 30 per cento fissata dall'Art. 4, comma 1, lettera a), della legge. Eventuali economie che risultassero nel riparto dei fondi con l'applicazione di tale tetto potranno venire comunque redistribuite tra i richiedenti in proporzione al contributo assegnato, sempre nel rispetto della predetta percentuale. 5. La giunta regionale, in sede di assegnazione delle risorse finanziarie o nell'ambito del documento programmatico di cui all'Art. 6, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, puo' stabilire l'applicazione di percentuali di finanziamento minori di quella fissata dalla legge; la giunta puo' stabilire altresi' tetti massimi di contributo concedibile diversi da quelli stabiliti al comma 4, sempre nel rispetto della percentuale del 30 per cento fissata dall'Art. 4, comma 1, lettera a), della legge. Art. 7. Altri obblighi dei beneficiari 1. I soggetti beneficiari dei contributi di cui alla legge, sono tenuti a inviare alla direzione regionale dell'agricoltura e alla direzione regionale della sanita' e delle politiche sociali una dichiarazione attestante l'effettuazione delle iniziative di cui all'Art. 3 della legge medesima. 2. Tale dichiarazione deve essere inviata entro il 30 giugno dell'anno in cui sono stati richiesti i contributi medesimi, tranne in caso di deroga motivata, richiesta preventivamente e concessa dalla giunta regionale. 3. La mancata effettuazione delle iniziative di cui al comma 1, costituisce elemento per la revoca del contributo eventualmente gia' concesso, la cui erogazione puo' comunque essere effettuata solo al ricevimento della dichiarazione di cui al comma 1. Titolo II INIZIATIVE DI EDUCAZIONE ALIMENTARE E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE Art. 8. Presentazione delle domande 1. Le domande di contributo, firmate dal legale rappresentante del comune, scuola, azienda o ente richiedente, devono venire presentate alla direzione regionale dell'agricoltura - servizio dello sviluppo agricolo, entro il 1 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese su cui il contributo viene richiesto, unitamente alla domanda per l'ottenimento dei contributi per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali. 2. Le domande stesse devono recare l'indicazione completa della ragione sociale del richiedente, della sede, nonche' del numero di codice fiscale. Art. 9. Documentazione 1. Tutte le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione: a) relazione tecnico-economica, acclarante le spese sostenute l'anno precedente ai sensi della legge, e contenente in particolare una dettagliata descrizione delle iniziative di educazione alimentare messe in atto, nonche' dei corsi e delle altre tipologie di aggiornamento professionale e di formazione cui il personale scolastico e addetto ai servizi mensa ha usufruito; dalla relazione dovra' inoltre risultare l'avvenuta promozione del modello di alimentazione mediterraneo; b) istanza per le modalita' di accredito dei contributi concessi, con indicazione dell'eventuale istituto bancario di appoggio e sue coordinate bancarie; c) dichiarazione attestante se per le medesime iniziative sono stati richiesti altri contributi regionali, statali o comunitari e, in caso affermativo, che gli stessi non sono gia' stati ottenuti; tale dichiarazione deve essere resa anche in caso di eventuale liquidazione differita del contributo. 2. Le domande presentate da parte di istituzioni, associazioni senza fine di lucro, fondazioni e comitati, devono essere corredate, oltre che da quella prevista al comma 1, anche dalla seguente documentazione: a) copia atto costitutivo e statuto sociale del soggetto richiedente; b) deliberazioni, o atti equipollenti, da cui risultino il legale rappresentante e la composizione degli organi sociali; c) deliberazioni, o atti equipollenti, con cui vengono approvate le iniziative e viene autorizzato il legale rappresentante a richiedere all'amministrazione regionale le provvidenze di legge; d) elenco analitico della documentazione relativa alle spese sostenute, in conformita' all'Art. 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7. 3. Le domande presentate da parte di comuni, enti locali ed enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale, devono essere corredate, oltre che dalla documentazione prevista al comma 1, anche dalla dichiarazione di cui all'Art. 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, a titolo di dimostrazione delle spese sostenute l'anno precedente. Art. 10. Istruttoria delle domande e concessione dei contributi 1. Le istruttorie sulle domande e la concessione dei contributi vengono effettuate dal servizio dello sviluppo agricolo della direzione regionale dell'agricoltura. 2. Il decreto di concessione del contributo prevede la contestuale liquidazione definitiva ed erogazione del contributo concesso. Art. 11. Spese ammissibili 1. Per le iniziative di educazione alimentare degli utenti sono ammissibili a contributo le spese effettivamente sostenute, con esclusione delle iniziative realizzate con mezzi e personale gia' in dotazione al soggetto richiedente il contributo. 2. Per le iniziative di aggiornamento professionale del personale sono ammissibili, per corsi, stage e altre metodiche formative, le spese di iscrizione, quelle per vitto e alloggio, nonche' quelle per il materiale didattico. 3. Le spese sono ammissibili solo se sostenute dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di inoltro della domanda di contributo. Art. 12. Criteri di finanziamento 1. L'importo massimo del contributo concedibile non puo' risultare superiore a lire 5 milioni, comunque nel rispetto della percentuale del 50 per cento fissata dall'Art. 4, comma 1, lettera b), della legge. Eventuali economie che risultassero nel riparto dei fondi con l'applicazione di tale tetto potranno venire comunque redistribuite tra i richiedenti in proporzione al contributo assegnato, sempre nel rispetto della predetta percentuale. 2. La giunta regionale, in sede di assegnazione delle risorse finanziarie o nell'ambito del documento programmatico di cui all'Art. 6, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, puo' stabilire l'applicazione di percentuali di finanziamento minori di quella fissata dalla legge; la giunta puo' stabilire altresi' tetti massimi di contributo concedibile diversi da quelli stabiliti al comma 1, sempre nel rispetto della percentuale fissata dall'Art. 4, comma 1, lettera b), della legge. 3. I contributi richiesti ai sensi dell'Art. 4, comma 1, lettera b), della legge, devono venire erogati prioritariamente a favore dei soggetti che li hanno richiesti e ottenuti ai sensi dell'Art. 4, comma 1, lettera a), della legge medesima. In tale caso l'ordine di priorita' deve coincidere con quello formato ai sensi dell'Art. 6. 4. In caso di ulteriore disponibilita' finanziaria, possono venire accolte ulteriori richieste, utilizzando gli stessi criteri e lo stesso ordine di priorita' di cui all'Art. 6, commi 1 e 2. Titolo III NORME TRANSITORIE E FINALI Art. 13. Norme transitorie 1. In via transitoria per l'anno 2000, le domande di cui agli articoli 1 e 8 devono venire presentate entro trenta giorni decorrenti dall'entrata in vigore del presente regolamento. 2. Le spese per le quali vengono inoltrate le domande di cui al comma 1, sono ammissibili purche' sostenute tra il 1 gennaio 1999 e il 31 dicembre 1999. Art. 14. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Visto il vice presidente: CIANI