Regolamento di esecuzione della legge regionale 8 agosto 2000, n. 15,
per  l'introduzione  dei  prodotti  biologici,  tipici e tradizionali
nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare.
                              Titolo I
INTRODUZIONE  DEI  PRODOTTI  BIOLOGICI,  TIPICI  E TRADIZIONALI NELLE
                   MENSE SCOLASTICHE E OSPEDALIERE
                               Art. 1
                     Presentazione delle domande
    1.  Le  domande  di contributo, firmate dal legale rappresentante
del  comune,  scuola,  azienda,  o  ente  richiedente,  devono venire
presentate alla direzione regionale dell'agricoltura - servizio dello
sviluppo  agricolo, entro il 1 marzo dell'anno successivo a quello in
cui  sono  state  sostenute  le  spese  su  cui  il  contributo viene
richiesto.
    2.  Le  domande stesse devono recare l'indicazione completa della
ragione  sociale  del  richiedente, della sede, nonche' del numero di
codice fiscale.
                               Art. 2.
                           Documentazione
    1.  Tutte  le  domande  devono  essere  corredate  dalla seguente
documentazione:
      a) bando  della  gara  in  base  alla  quale e' stato scelto il
fornitore dei prodotti agroalimentari destinati alle mense;
      b) contratto di fornitura dei prodotti medesimi;
      c) relazione  tecnico-economica,  acclarante le spese sostenute
l'anno precedente ai sensi della legge regionale 8 agosto 2000, n. 15
(di  seguito definita "legge" nel presente regolamento), ed indicante
in  particolare  la percentuale di prevalenza dei prodotti biologici,
tipici e tradizionali;
      d) istanza   per  le  modalita'  di  accredito  dei  contributi
concessi,   con   indicazione  dell'eventuale  istituto  bancario  di
appoggio e sue coordinate bancarie;
      e) dichiarazione  attestante se per le medesime iniziative sono
stati  richiesti  altri contributi regionali, statali o comunitari e,
in  caso  affermativo,  che  gli stessi non sono gia' stati ottenuti;
tale  dichiarazione  deve  essere  resa  anche  in  caso di eventuale
liquidazione differita del contributo;
      f) dichiarazione  attestante  l'avvenuto accertamento, da parte
del  soggetto  erogatore  dei pasti, del controllo di cui all'Art. 2,
comma 4, della legge.
    2.  Le  domande  presentate da parte di istituzioni, associazioni
senza  fine di lucro, fondazioni e comitati, devono essere corredate,
oltre  che  da  quella  prevista  al  comma 1,  anche  dalla seguente
documentazione:
      a) copia  atto  costitutivo  e  statuto  sociale  del  soggetto
richiedente;
      b) deliberazioni,  o  atti  equipollenti,  da  cui risultino il
legale rappresentante e la composizione degli organi sociali;
      c) deliberazioni,   o   atti   equipollenti,  con  cui  vengono
approvate  le iniziative e viene autorizzato il legale rappresentante
a richiedere all'amministrazione regionale le provvidenze di legge;
      d) elenco  analitico  della  documentazione relativa alle spese
sostenute,  in conformita' all'Art. 43 della legge regionale 20 marzo
2000, n. 7.
    3.  Le domande presentate da parte di comuni, enti locali ed enti
che  svolgono  le  funzioni  del servizio sanitario regionale, devono
essere corredate, oltre che dalla documentazione prevista al comma 1,
anche  dalla  dichiarazione  di cui all'Art. 42 della legge regionale
20 marzo  2000, n. 7, a titolo di dimostrazione delle spese sostenute
l'anno precedente.
                               Art. 3.
               Bandi di gara e contratti di fornitura
    1.  I  bandi  di  gara  inerenti alle forniture debbono prevedere
espressamente  l'esclusione  dalla  gara  stessa dei soggetti che non
propongano  i  prodotti  di  cui all'Art. 2, comma 3, della legge, in
percentuale  superiore  al  60  per  cento  del  totale  dei prodotti
utilizzati per il confezionamento dei pasti.
    2.  I  contratti  di  fornitura  debbono prevedere espressamente,
quale  clausola  di  decadenza,  che il soggetto fornitore proponga i
prodotti  di  cui  all'Art.  2,  comma 3, della legge, in percentuale
superiore  al  60 per cento del totale dei prodotti utilizzati per il
confezionamento dei pasti.
                               Art. 4.
       Istruttoria delle domande e concessione dei contributi
    1.  Le  istruttorie sulle domande e la concessione dei contributi
vengono   effettuate  dal  servizio  dello  sviluppo  agricolo  della
direzione regionale dell'agricoltura.
    2.  Il  decreto  di  concessione del contributo puo' prevedere la
contestuale  liquidazione  definitiva  ed  erogazione  del contributo
concesso.
                               Art. 5.
                          Spese ammissibili
    1.  Sono  ammissibili  a contributo le spese per la fornitura dei
prodotti  agroalimentari  biologici,  tipici  e tradizionali, nonche'
quelle eventuali per il confezionamento, per la distribuzione, per la
manodopera    e   tutte   le   altre   direttamente   connesse   alla
somministrazione dei pasti.
    2.  Le spese di cui al comma 1 sono ammissibili solo se sostenute
dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di inoltro
della domanda di contributo.
                               Art. 6.
                      Criteri di finanziamento
    1. I richiedenti i contributi di cui all'Art. 4, comma 1, lettera
a), della legge, vengono suddivisi nelle seguenti due categorie:
      a) comuni,  enti gestori di asili nido, scuole materne e scuole
dell'obbligo di primo e secondo grado;
      b) aziende per i servizi sanitari e aziende ospedaliere.
    2.  Lo  stanziamento  del capitolo di spesa deve venire destinato
prioritariamente   ai   soggetti  di  cui  al  comma 1,  lettera  a).
Compatibilmente  con  la  disponibilita'  di  fondi,  potranno venire
successivamente accolte le domande pervenute da parte dei soggetti di
cui al comma 1, lettera b).
    3.  All'interno  di ognuna delle due categorie di cui al comma 1,
le  domande  vengono poste in ordine di priorita' in funzione diretta
della  percentuale  di  prevalenza  dei  prodotti biologici, tipici e
tradizionali  dimostrata dal richiedente, rilevabile dai contratti di
fornitura e acclarata dalla relazione tecnico-economica.
    4.   L'importo   massimo  del  contributo  concedibile  non  puo'
risultare  superiore  a lire 150 milioni, comunque nel rispetto della
percentuale  del  30  per cento fissata dall'Art. 4, comma 1, lettera
a),  della legge. Eventuali economie che risultassero nel riparto dei
fondi  con  l'applicazione  di  tale  tetto  potranno venire comunque
redistribuite   tra   i  richiedenti  in  proporzione  al  contributo
assegnato, sempre nel rispetto della predetta percentuale.
    5.  La  giunta  regionale,  in sede di assegnazione delle risorse
finanziarie o nell'ambito del documento programmatico di cui all'Art.
6,  comma 1,  della  legge  regionale  27 marzo  1996,  n.  18,  puo'
stabilire  l'applicazione  di  percentuali di finanziamento minori di
quella  fissata  dalla legge; la giunta puo' stabilire altresi' tetti
massimi  di  contributo  concedibile  diversi  da quelli stabiliti al
comma 4,  sempre  nel  rispetto  della  percentuale  del 30 per cento
fissata dall'Art. 4, comma 1, lettera a), della legge.
                               Art. 7.
                   Altri obblighi dei beneficiari
    1.  I soggetti beneficiari dei contributi di cui alla legge, sono
tenuti  a  inviare  alla  direzione regionale dell'agricoltura e alla
direzione  regionale  della  sanita'  e  delle  politiche sociali una
dichiarazione  attestante  l'effettuazione  delle  iniziative  di cui
all'Art. 3 della legge medesima.
    2.  Tale  dichiarazione  deve  essere  inviata entro il 30 giugno
dell'anno  in  cui sono stati richiesti i contributi medesimi, tranne
in  caso  di  deroga  motivata,  richiesta preventivamente e concessa
dalla giunta regionale.
    3.  La  mancata effettuazione delle iniziative di cui al comma 1,
costituisce  elemento per la revoca del contributo eventualmente gia'
concesso,  la  cui erogazione puo' comunque essere effettuata solo al
ricevimento della dichiarazione di cui al comma 1.
                              Titolo II
INIZIATIVE  DI EDUCAZIONE ALIMENTARE E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
                            DEL PERSONALE
                               Art. 8.
                     Presentazione delle domande
    1.  Le  domande  di contributo, firmate dal legale rappresentante
del  comune,  scuola,  azienda  o  ente  richiedente,  devono  venire
presentate alla direzione regionale dell'agricoltura - servizio dello
sviluppo  agricolo, entro il 1 marzo dell'anno successivo a quello in
cui  sono  state  sostenute  le  spese  su  cui  il  contributo viene
richiesto,  unitamente  alla domanda per l'ottenimento dei contributi
per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali.
    2.  Le  domande stesse devono recare l'indicazione completa della
ragione  sociale  del  richiedente, della sede, nonche' del numero di
codice fiscale.
                               Art. 9.
                           Documentazione
    1.  Tutte  le  domande  devono  essere  corredate  dalla seguente
documentazione:
      a) relazione  tecnico-economica,  acclarante le spese sostenute
l'anno  precedente  ai sensi della legge, e contenente in particolare
una dettagliata descrizione delle iniziative di educazione alimentare
messe  in  atto,  nonche'  dei  corsi  e  delle  altre  tipologie  di
aggiornamento   professionale   e  di  formazione  cui  il  personale
scolastico  e  addetto ai servizi mensa ha usufruito; dalla relazione
dovra'   inoltre  risultare  l'avvenuta  promozione  del  modello  di
alimentazione mediterraneo;
      b) istanza   per  le  modalita'  di  accredito  dei  contributi
concessi,   con   indicazione  dell'eventuale  istituto  bancario  di
appoggio e sue coordinate bancarie;
      c) dichiarazione  attestante se per le medesime iniziative sono
stati  richiesti  altri contributi regionali, statali o comunitari e,
in  caso  affermativo,  che  gli stessi non sono gia' stati ottenuti;
tale  dichiarazione  deve  essere  resa  anche  in  caso di eventuale
liquidazione differita del contributo.
    2.  Le  domande  presentate da parte di istituzioni, associazioni
senza  fine di lucro, fondazioni e comitati, devono essere corredate,
oltre  che  da  quella  prevista  al  comma 1,  anche  dalla seguente
documentazione:
      a) copia  atto  costitutivo  e  statuto  sociale  del  soggetto
richiedente;
      b) deliberazioni,  o  atti  equipollenti,  da  cui risultino il
legale rappresentante e la composizione degli organi sociali;
      c) deliberazioni,   o   atti   equipollenti,  con  cui  vengono
approvate  le iniziative e viene autorizzato il legale rappresentante
a richiedere all'amministrazione regionale le provvidenze di legge;
      d) elenco  analitico  della  documentazione relativa alle spese
sostenute,  in conformita' all'Art. 43 della legge regionale 20 marzo
2000, n. 7.
    3.  Le domande presentate da parte di comuni, enti locali ed enti
che  svolgono  le  funzioni  del servizio sanitario regionale, devono
essere corredate, oltre che dalla documentazione prevista al comma 1,
anche  dalla  dichiarazione  di cui all'Art. 42 della legge regionale
20 marzo  2000, n. 7, a titolo di dimostrazione delle spese sostenute
l'anno precedente.
                              Art. 10.
       Istruttoria delle domande e concessione dei contributi
    1.  Le  istruttorie sulle domande e la concessione dei contributi
vengono   effettuate  dal  servizio  dello  sviluppo  agricolo  della
direzione regionale dell'agricoltura.
    2.   Il   decreto   di  concessione  del  contributo  prevede  la
contestuale  liquidazione  definitiva  ed  erogazione  del contributo
concesso.
                              Art. 11.
                          Spese ammissibili
    1.  Per  le iniziative di educazione alimentare degli utenti sono
ammissibili  a  contributo  le  spese  effettivamente  sostenute, con
esclusione  delle iniziative realizzate con mezzi e personale gia' in
dotazione al soggetto richiedente il contributo.
    2. Per le iniziative di aggiornamento professionale del personale
sono  ammissibili,  per  corsi, stage e altre metodiche formative, le
spese  di iscrizione, quelle per vitto e alloggio, nonche' quelle per
il materiale didattico.
    3.  Le  spese sono ammissibili solo se sostenute dal 1 gennaio al
31 dicembre dell'anno precedente a quello di inoltro della domanda di
contributo.
                              Art. 12.
                      Criteri di finanziamento
    1.   L'importo   massimo  del  contributo  concedibile  non  puo'
risultare  superiore  a  lire 5  milioni, comunque nel rispetto della
percentuale  del  50  per cento fissata dall'Art. 4, comma 1, lettera
b),  della legge. Eventuali economie che risultassero nel riparto dei
fondi  con  l'applicazione  di  tale  tetto  potranno venire comunque
redistribuite   tra   i  richiedenti  in  proporzione  al  contributo
assegnato, sempre nel rispetto della predetta percentuale.
    2.  La  giunta  regionale,  in sede di assegnazione delle risorse
finanziarie o nell'ambito del documento programmatico di cui all'Art.
6,  comma 1,  della  legge  regionale  27 marzo  1996,  n.  18,  puo'
stabilire  l'applicazione  di  percentuali di finanziamento minori di
quella  fissata  dalla legge; la giunta puo' stabilire altresi' tetti
massimi  di  contributo  concedibile  diversi  da quelli stabiliti al
comma 1,  sempre  nel rispetto della percentuale fissata dall'Art. 4,
comma 1, lettera b), della legge.
    3.  I contributi richiesti ai sensi dell'Art. 4, comma 1, lettera
b),  della legge, devono venire erogati prioritariamente a favore dei
soggetti  che  li  hanno  richiesti  e ottenuti ai sensi dell'Art. 4,
comma 1,  lettera  a), della legge medesima. In tale caso l'ordine di
priorita' deve coincidere con quello formato ai sensi dell'Art. 6.
    4.  In  caso  di  ulteriore  disponibilita'  finanziaria, possono
venire  accolte ulteriori richieste, utilizzando gli stessi criteri e
lo stesso ordine di priorita' di cui all'Art. 6, commi 1 e 2.
                             Titolo III
                     NORME TRANSITORIE E FINALI
                              Art. 13.
                          Norme transitorie
    1.  In  via  transitoria  per l'anno 2000, le domande di cui agli
articoli   1  e  8  devono  venire  presentate  entro  trenta  giorni
decorrenti dall'entrata in vigore del presente regolamento.
    2.  Le  spese per le quali vengono inoltrate le domande di cui al
comma 1,  sono  ammissibili purche' sostenute tra il 1 gennaio 1999 e
il 31 dicembre 1999.
                              Art. 14.
                          Entrata in vigore
    1.  Il  presente regolamento entra in vigore il giorno successivo
alla  data  della  sua  pubblicazione  nel Bollettino ufficiale della
Regione.
                   Visto il vice presidente: CIANI