Regolamento  di  attuazione delle procedure tecnico-amministrative in
applicazione  del regolamento (CE) n. 1493/99 e n. 1227/00 in materia
di potenziale produttivo viticolo.
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1.  Il  presente  regolamento disciplina le modalita' applicative
delle  disposizioni  comunitarie  in materia di potenziale produttivo
viticolo  definite  al  titolo II,  capo I  del  regolamento  (CE) n.
1493/99 ed ai capi I e II del regolamento (CE) n. 1227/00.
                               Art. 2.
                        D e f i n i z i o n i
    1.  Ai  soli  fini  dell'applicazione del presente regolamento si
intendono per:
      a) campagna:  la  campagna di produzione con inizio il 1 agosto
di ogni anno e conclusione il 31 luglio dell'anno successivo;
      b) potenziale   produttivo   aziendale:   le  superfici  vitate
impiantate  nell'azienda  con varieta' classificate per la produzione
di vino ed i diritti di impianto e reimpianto posseduti;
      c) superficie  vitata:  la  superficie all'interno del sesto di
impianto  (da filare a filare e da vite a vite) aumentata nelle fasce
laterali  e  nelle  testate,  della superficie realmente esistente al
servizio del vigneto ed in particolare:
        superficie   vitata   ricadente   su  una  intera  particella
catastale:  in  questo  caso  la superficie vitata da considerarsi e'
l'intera superficie catastale della particella;
        superficie  ricadente  solo  su  una  parte  della particella
catastale:  in  questo  caso  la superficie vitata da considerarsi e'
quella  all'interno  del  sesto  di impianto (da filare a filare e da
vite  a  vite)  aumentata,  nelle  fasce laterali e nelle testate, in
misura del 50% del sesto di impianto ovvero fino ad un massimo di tre
metri  per  le  aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora
effettivamente esistenti;
        superficie  vitata  di  filari  singoli:  in  questo  caso la
superficie  vitata  da  considerarsi  per  quanto  attiene  le  fasce
laterali,  sara'  fino  ad  un massimo di metri 1,5 per lato e di tre
metri  sulle  testate  per  le  aree  di  servizio,  ivi  comprese le
capezzagne, qualora effettivamente esistenti.
    Le  eventuali  fallanze  presenti  all'interno  della  superficie
vitata  non  comportano  riduzione  ai  fini  della misurazione della
medesima superficie vitata.
    In  caso  di viti sparse il calcolo della superficie netta vitata
viene  effettuato  assumendo  una  superficie di insistenza media per
ceppo di sei metri quadrati;
      d) estirpazione: la eliminazione totale dei ceppi su un terreno
vitato;
      e) impianto:  la  messa  a  dimora  definitiva di barbatelle di
vite,  innestate  o  non,  per  la produzione di uve da vino o per la
coltura di piante madri per marze;
      f) diritto  di  impianto:  il diritto di piantare viti in forza
del diritto di nuovo impianto, del diritto di reimpianto, del diritto
di impianto ottenuto da una riserva o di un nuovo diritto di impianto
alle  condizioni stabilite rispettivamente negli articoli 3, 4, 5 e 6
del regolamento (CE) n. 1493/99;
      g) diritto  di  reimpianto:  il diritto di piantare viti su una
superficie  equivalente,  in  coltura  pura, a quella in cui ha avuto
luogo  o  deve  avere  luogo l'estirpazione alle condizioni stabilite
negli articoli 4 e 5, paragrafo 8 del regolamento (CE) n. 1493/99;
      h) reimpianto anticipato: l'impianto di viti per una superficie
equivalente,  in  coltura pura, a quella che sara' estirpata entro la
fine  della  terza campagna successiva a quella in cui ha avuto luogo
l'impianto stesso;
      i) diritti in portafoglio: i diritti di reimpianto derivanti da
una  precedente estirpazione ed i diritti di nuovo impianto assegnati
alla   medesima   azienda  sulla  base  della  normativa  vigente  ed
immediatamente utilizzabili.
      l) vigneto:  l'impianto di viti aventi caratteristiche omogenee
(eta',  sesto  di  impianto,  forma  di  allevamento e varieta) senza
alcuna  interruzione  fisica,  coltivato  da un unico conduttore, che
puo'  interessare  una  o  piu'  particelle catastali o parti di esse
purche' contigue;
      m) resa  di  produzione:  la  resa dei relativi disciplinari di
produzione   nel  caso  di  vigneto  iscritto  all'albo  dei  vini  a
V.Q.P.R.D.  o  I.G.T.  ;  la produzione media regionale o la maggiore
resa  documentata  dal conduttore nel caso di vigneto le cui uve sono
destinate  alla  produzione  di  vini da tavola come risultante dalla
denuncia di produzione delle ultime tre campagne;
      n) destinazione   produttiva:   la  superficie  vitata  la  cui
produzione  di  uva puo' essere destinata a produrre rispettivamente:
V.Q.P.R.D., vini I.G.T., vini da tavola;
      o) sovrainnesto: l'innesto di una vite gia' innestata;
      p) superficie  irrigua:  il terreno sul quale sia installato un
impianto fisso di irrigazione;
      q) soggetto    obbligato    agli   adempimenti:   il   titolare
dell'azienda  (di  seguito  denominato  conduttore)  interessata alla
coltivazione. Per conduttore s'intende una qualsiasi persona fisica o
giuridica  o associazione di persone fisiche o giuridiche per conto e
nel  nome della quale l'azienda viene condotta. Qualora la conduzione
dell'azienda  non  coincida con la proprieta' e' necessario acquisire
l'autorizzazione  degli  eventuali  proprietari  o comproprietari. In
alternativa  all'autorizzazione  citata e nel solo caso di reimpianto
da  effettuarsi  sulla  medesima  superficie  catastale estirpata, il
conduttore puo' presentare apposita dichiarazione sostitutiva resa ai
sensi   dell'Art.  2,  comma 2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.
                               Art. 3.
       Variazione del potenziale produttivo viticolo aziendale
    1.    Il   conduttore   di   superfici   vitate   deve   chiedere
preventivamente    l'autorizzazione    all'ERSA,    servizio    della
vitivinicoltura,  per  dare  inizio  ai lavori relativi alle seguenti
opere:
      a) estirpazione  finalizzata  all'acquisizione di un diritto di
reimpianto;
      b) reimpianto:
        con diritto proprio;
        con estirpazione successiva;
        con diritto acquisito mediante trasferimento.
      c) nuovo impianto di vigneto;
      d) nuovo  impianto  di  vigneto  in  deroga,  per  attivita' di
sperimentazione ovvero per produzioni di piante madri per marze.
    L'esecuzione  dei  lavori  deve  avere  inizio successivamente al
rilascio della suddetta autorizzazione.
    2.  Il  conduttore  di superfici vitate deve comunicare all'ERSA,
servizio  della  vitivinicoltura,  l'avvenuta esecuzione di qualsiasi
opera  che  ha  determinato  una  variazione  al  potenziale viticolo
aziendale, compresa la pratica del sovrainnesto.
    3.  Sono  esonerati  dagli  obblighi  di  cui  ai  commi 1  e 2 i
conduttori che:
      a) dispongono  di  un  vigneto  la  cui  estensione  e'  pari o
inferiore  a dieci are ed il cui prodotto e' destinato esclusivamente
al consumo della propria famiglia;
      b) effettuano  la  sostituzione  normale  di  alcune  piante  o
procedono all'infittimento del vigneto.
                               Art. 4.
                  Impianto o reimpianto di vigneto
    1.  L'impianto  di viti classificate come varieta' di uve da vino
e' consentito ai conduttori che dispongono di un diritto di:
      a) nuovo impianto;
      b) reimpianto;
      c) impianto prelevato dalla riserva regionale.
    2.   Nell'ambito   della   scala  delle  destinazioni  produttive
(V.Q.P.R.D.,  I.G.T.,  vini  da  tavola),  e'  vietato  impiantare  o
reimpiantare  vigneti  con  destinazione  produttiva qualitativamente
inferiore rispetto a quella attestata nell'autorizzazione.
    3.   I  diritti  di  impianto  o  reimpianto  disciplinati  dalla
previgente  organizzazione comune di mercato nel settore vitivinicolo
di  cui  al  Regolamento  (CEE)  n.  822/87 e validi fino ad una data
successiva  al  31 luglio  2000  restano  validi  fino  alla  data di
scadenza  originaria  ed  il  loro  utilizzo  deve  essere esercitato
conformemente al citato regolamento.
                               Art. 5.
                      Diritto di nuovo impianto
    1. La concessione del diritto di nuovo impianto per la produzione
di uve da vino e' autorizzata per:
      a) superfici  destinate  alla  produzione  di  vini di qualita'
prodotti  in  regioni determinate e di vini ad indicazione geografica
tipica  (esclusivamente  per  i  vitigni  autoctoni  autorizzati)  da
iscrivere nei rispettivi albi ed elenchi;
      b) superfici destinate alla sperimentazione viticola;
      c) superfici destinate alla coltura di piante madri per marze;
      d) superfici  destinate  a nuovi impianti nell'ambito di misure
di  ricomposizione  o  di  esproprio per motivi di pubblica utilita',
adottate in applicazione della normativa vigente. L'autorizzazione e'
concessa  per  una  superficie,  in  coltura pura, pari al 105% della
superficie  vitata  oggetto  delle  misure  di  ricomposizione  o  di
esproprio.
    2.  A  fronte  delle  determinazioni  comunitarie e nazionali per
l'ampliamento   della   superficie  vitata,  la  direzione  regionale
dell'agricoltura  predispone un bando sulla base del quale le singole
aziende  possono  richiedere  la  realizzazione  di  nuove  superfici
vitate. Nel bando sono indicati:
      a) entita'   delle   superfici  destinate  alla  produzione  di
V.Q.P.R.D.  e  di  vini  ad  I.G.T.  (esclusivamente  per  i  vitigni
autoctoni autorizzati);
      b) modalita' e tempi di presentazione delle domande;
      c) individuazione dei vitigni la cui produzione di vino a causa
delle   caratteristiche  qualitative  e'  largamente  inferiore  alla
domanda;
      d) individuazione  dei criteri per la valutazione delle domande
e per la formulazione delle graduatorie.
    3.  I  diritti  di  nuovo  impianto sono esercitati entro la fine
della  seconda  campagna successiva a quella nel corso della quale e'
stata  concessa  l'autorizzazione. I diritti di nuovo impianto di cui
al  comma  1,  lettera  a) che non sono esercitati entro tale periodo
vengono assegnati alla riserva regionale di cui all'Art. 13.
                               Art. 6.
      Impianto di vigneto destinato a sperimentazione viticola
    1.  L'autorizzazione per l'impianto sperimentale e' richiesta dal
conduttore di aziende vitivinicole, singole o associate, dai consorzi
di  tutela, dall'universita', dagli enti pubblici e dalle istituzioni
scientifiche  operanti  nel campo della vitivinicoltura che intendono
realizzare un progetto di ricerca e/o di sperimentazione.
    2.  La relativa domanda deve essere corredata dal progetto che si
intende  attuare e deve individuare, tra l'altro, gli obiettivi ed il
soggetto  titolare della responsabilita' scientifica dell'iniziativa.
Il progetto deve altresi':
      a) avere  durata  definita e limitata, comunque non superiore a
dieci anni, a decorrere dalla terza campagna successiva all'impianto;
      b) illustrare  in modo dettagliato il programma di attivita', i
risultati attesi e gli elementi di innovazione da perseguire;
      c) individuare   la   superficie  da  impiantare,  la  relativa
estensione  ed  ubicazione,  i  riferimenti catastali ed il titolo di
possesso.
    3.   Ai   fini  del  rilascio  dell'autorizzazione,  e'  facolta'
dell'ERSA,   servizio  della  vitivinicoltura,  richiedere  ulteriori
informazioni e documenti a corredo del progetto.
    4.  La  durata del progetto, ancorche' autorizzato per il periodo
massimo  di  dieci  anni, puo' essere prorogata su motivata richiesta
del  responsabile scientifico per un periodo, comunque, non superiore
a  5 anni.  La  proroga  deve  essere  richiesta prima della scadenza
originaria.
    5.  1 risultati ottenuti dalla ricerca e/o sperimentazione devono
essere  messi  a disposizione della Regione Friuli-Venezia Giulia per
fini   istituzionali   e,   comunque,   devono   essere   oggetto  di
divulgazione.
    6. Il richiedente e' altresi' obbligato a:
      a) non   iscrivere   le  superfici  impiantate  negli  albi  di
V.Q.P.R.D. e I.G.T.;
      b) non  commercializzare  i  prodotti  ottenuti  dagli impianti
oggetto di sperimentazione e/o ricerca;
      c) estirpare  le  superfici  impiantate  entro  la  fine  della
primavera  successiva  al  termine del progetto autorizzato. Le spese
relative  sono  a  carico  del  soggetto autorizzato. Fino al momento
dell'estirpazione, i prodotti ottenuti dalle uve possono essere messi
in circolazione solo se destinati alla distillazione. Tuttavia non si
puo' distillare da questi prodotti un alcole con titolo alcolometrico
volumico  effettivo  pari  o  inferiore  a 80% vol. La superficie non
estirpata  entro  i  termini stabiliti e' considerata vigneto abusivo
soggetto alla disciplina sanzionatoria vigente.
    7.  In  deroga  a  quanto  previsto  al  comma  6. lettera c), il
richiedente   puo'   essere  autorizzato  dall'ERSA,  servizio  della
vitivinicoltura  a  produrre  vino destinato alla commercializzazione
previa  acquisizione  di  diritti di reimpianto o diritti di impianto
attinti   dalla   riserva  regionale.  L'autorizzazione  deve  essere
concessa prima della scadenza del progetto.
    8.  L'estirpazione  della  superficie  autorizzata per l'impianto
sperimentale non da' luogo ad alcun diritto di reimpianto.
    9.  Il  responsabile  scientifico  del  progetto  di  ricerca e/o
sperimentazione  trasmette  all'ERSA, servizio della vitivinicoltura,
entro  il  31 dicembre  di  ogni  anno,  a  partire  dal  terzo  anno
dell'impianto,  una  relazione  concernente  lo  stato di avanzamento
dell'iniziativa prevista ed i risultati conseguiti.
    10. 1 diritti di impianto concessi anteriormente al 1 agosto 2000
per  progetti di sperimentazione e/o ricerca viticola e le condizioni
sull'utilizzo  delle  relative  superfici  sono validi per il periodo
della  sperimentazione autorizzato. Decorso tale termine si applicano
le  disposizioni  di  cui ai commi precedenti. Qualora la concessione
non  abbia  stabilito  un termine per la conclusione del progetto, il
periodo della sperimentazione si intende limitato ad un arco di tempo
non  superiore  a  quindici  anni  a  decorrere  dalla terza campagna
successiva   all'impianto.  Decorso  tale  termine  si  applicano  le
disposizioni di cui ai commi precedenti.
                               Art. 7.
Impianto  di  vigneto  destinato  alla produzione di piante madri per
                                marze
    1.  L'autorizzazione  per l'impianto di un vigneto destinato alla
produzione  di  piante madri per marze e' richiesta dal conduttore di
aziende vivaistiche singole o associate. L'autorizzazione e' concessa
ai   vivaisti   che  hanno  i  requisiti  previsti  dalle  norme  che
disciplinano  la moltiplicazione del materiale vegetativo della vite,
recate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1164/69.
    2.  Il richiedente e' obbligato ad asportare l'uva dalle piante e
a  distruggerla  prima  della  fase  fenologica  dell'invaiatura,  ad
eccezione  di  un  numero  non superiore a cinque piante su cento per
ciascun   clone   o  biotipo  al  fine  di  consentire  le  verifiche
ampelografiche e sanitarie richieste dall'ERSA quale ente preposto al
controllo  della  moltiplicazione del materiale. In questo caso l'uva
deve essere distrutta dopo l'invaiatura.
    3. L'autorizzazione non viene rilasciata per aree in cui e' stata
riscontrata  dal  servizio  preposto  al  controllo  fitosanitario la
presenza  di  malattie  dannose  o  letali  per  la vite. Per le aree
considerate a rischio l'autorizzazione viene rilasciata previo parere
favorevole del servizio stesso.
    4.  I  prodotti ottenuti da uve provenienti dai vigneti destinati
alla  produzione  di  piante  madri  per  marze  non  possono  essere
commercializzati.
    5.  Il  conduttore  che cessa la coltivazione di superfici vitate
autorizzate  per  la  produzione  di  piante  madri  per  marze  deve
procedere  all'estirpo. Le spese della estirpazione sono a carico del
conduttore.  Fino  al momento della estirpazione, i prodotti ottenuti
dalle uve possono essere messi in circolazione solo se destinati alla
distillazione.  Tuttavia non si puo' distillare da questi prodotti un
alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a
80% vol. L'estirpazione di superfici autorizzate per la produzione di
piante madri per marze non da' luogo ad alcun diritto di reimpianto.
    6.  In deroga a quanto previsto ai commi 4 e 5 il conduttore puo'
essere  autorizzato  dall'ERSA,  servizio  della  vitivinicoltura,  a
produrre    dalla    medesima    superficie   vino   destinato   alla
commercializzazione,  previa  acquisizione di diritti di reimpianto o
diritti  di  impianto attinti dalla riserva regionale di cui all'Art.
13.
    7. I diritti di nuovo impianto concessi anteriormente al 1 agosto
2000  per  la  produzione  di  piante madri per marze e le condizioni
sull'utilizzo  delle relative superfici sono validi per il periodo di
produzione  delle piante stesse. Cessata la coltivazione si applicano
le disposizioni di cui ai commi 5 e 6.
                               Art. 8.
  Diritto di reimpianto esercitato all'interno della stessa azienda
    1. Il diritto di reimpianto e' concesso al conduttore che:
      a) chiede  di effettuare il reimpianto di una superficie vitata
equivalente  a  quella  precedentemente  estirpata.  Il  diritto deve
essere  esercitato  entro  la fine della quinta campagna successiva a
quella in cui ha avuto luogo l'estirpazione;
      b) chiede  di  effettuare il reimpianto anticipato impegnandosi
ad  estirpare  una  superficie vitata equivalente entro la fine della
terza  campagna  successiva  a  quella  in  cui  e'  stato effettuato
l'impianto. Il diritto e' concesso a condizione che il conduttore non
possieda   diritti  di  impianto  in  quantita'  sufficiente  per  il
reimpianto  richiesto  o  comunque  ne  possieda  per  una superficie
inferiore  rispetto  a quella sulla quale intende effettuare il nuovo
investimento  e  si  impegni  a  costituire  in  favore dell'ERSA una
garanzia  fidejussoria  bancaria  di  importo  pari  a 5.000 euro/ha,
corrispondente  al costo medio praticato dalle imprese agromeccaniche
per  procedere  all'estirpo  di  un  ettaro di superficie vitata, per
l'ipotesi in cui il conduttore non provveda ad estirpare il vigneto a
proprie  spese entro la fine della terza campagna successiva a quella
dell'impianto.    La    garanzia    fidejussoria   viene   svincolata
successivamente alla comunicazione dell'avvenuta estirpazione.
    2.  Non  e'  concesso alcun diritto di reimpianto nel caso in cui
siano estirpate:
      a) superfici piantate in violazione del diritto di impianto;
      b) superfici piantate con varieta' di viti per la produzione di
vino non menzionate nella classificazione delle varieta' di viti;
      c) superfici destinate alla sperimentazione viticola;
      d) superfici destinate alla coltura di piante madri per marze;
      e) superfici  i  cui  prodotti  vitivinicoli  sono destinati al
consumo familiare dei viticoltori;
      f) superfici viticole in attuazione di misure di ricomposizione
o  di  esproprio  per  motivi di pubblica utilita', laddove le stesse
siano oggetto di concessione del diritto di nuovo impianto.
    3.  I diritti di reimpianto non utilizzati nei termini prescritti
confluiscono,  gratuitamente,  nella riserva regionale dei diritti di
impianto di cui all'Art. 13.
    4.  Nei  confronti  del  conduttore  che  chiede di effettuare il
reimpianto  successivamente  all'estirpazione, l'ERSA, servizio della
vitivinicoltura, provvede alla verifica della superficie da estirpare
sulla  base della dichiarazione delle superfici vitate e del relativo
supporto    cartografico    informatizzato   fornito   dall'AIMA   in
liquidazione,  o  di adeguata documentazione fornita dall'azienda e/o
acquisita  agli  atti  degli uffici regionali, ovvero di accertamento
diretto  in  azienda.  Qualora il conduttore non comunichi l'avvenuta
estirpazione,   le  cinque  campagne  di  validita'  del  diritto  di
reimpianto  decorrono dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla
estirpazione
    5.  Il  provvedimento  di  concessione  del diritto di reimpianto
riporta l'indicazione della superficie vitata, del tipo di conduzione
del  terreno (irriguo e non irriguo), della destinazione produttiva e
della resa di produzione.
    6.   Al   conduttore  che  chiede  di  effettuare  il  reimpianto
anticipato  e' fatto divieto di produrre vino da commercializzare con
uve  provenienti  contemporaneamente  sia dalla superficie vitata che
deve  essere  estirpata  sia  dalla superficie del nuovo impianto. Il
conduttore  deve comunicare all'ERSA, servizio della vitivinicoltura,
l'avvenuta  distruzione - a sua scelta - delle uve prodotte nel nuovo
o  nel  vecchio vigneto, con l'asporto di tutti i grappoli nella fase
fenologica   che   precede  l'invaiatura,  oppure  chiedere,  per  la
corrispondente quantita' di uva, l'autorizzazione alla distillazione.
Tuttavia  non  si  puo'  distillare  da questi prodotti un alcole con
titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80% vol.
    7.  L'ERSA,  servizio della vitivinicoltura concede il reimpianto
anticipato previo:
      a) accertamento della superficie da estirpare, sulla base della
dichiarazione   delle   superfici  vitale  e  del  relativo  supporto
cartografico  informatizzato  fornito dall'AIMA in liquidazione, o di
adeguata documentazione fornita dalla azienda e/o acquisita agli atti
degli uffici regionali, ovvero di verifica diretta in azienda;
      b) accertamento che il conduttore non possieda altri diritti di
impianto o che quelli posseduti non sono in quantita' sufficiente per
piantare   viti  su  tutta  la  superficie  richiesta.  In  tal  caso
l'autorizzazione  e'  rilasciata  tenendo  conto di eventuali diritti
gia' in possesso del conduttore;
      c) accertamento  dell'avvenuta  costituzione  di  una  garanzia
fidejussoria bancaria da parte del conduttore di importo pari a 5.000
euro/ha, a favore dell'ERSA.
    8.  Il conduttore e' tenuto a comunicare all'ERSA, servizio della
vitivinicoltura,  entro  novanta  giorni  dalla  posa  a dimora delle
barbatelle,  l'avvenuta  realizzazione dell'impianto ed entro novanta
giorni  dalla eliminazione totale dei ceppi, l'avvenuta estirpazione.
Entro  trenta  giorni  dalla  comunicazione  dell'estirpazione l'ERSA
provvede   allo   svincolo  della  fidejussione.  Qualora  non  venga
effettuata  l'estirpazione  entro il termine stabilito, la superficie
non  estirpata  viene considerata impiantata in violazione al divieto
disposto  dall'Art.  2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/99.
L'importo della relativa fidejussione viene introitato dall'ERSA.
                               Art. 9.
               Trasferimento del diritto di reimpianto
    1. Il diritto di reimpianto puo' essere parzialmente o totalmente
trasferito  ad  un'altra  azienda.  Qualora una parte dell'azienda in
possesso  di  un  diritto  di reimpianto venga trasferita, il diritto
puo' essere esercitato nell'ambito dell'azienda acquirente nel limite
della superficie trasferita. Il diritto di reimpianto trasferito puo'
essere utilizzato per:
      a) la   produzione   di   V.Q.P.R.D.   o   di  vini  ad  I.G.T.
(esclusivamente per i vitigni autoctoni autorizzati);
      b) la coltura di piante madri per marze.
    2.  Nel  caso di compravendita, totale o parziale, di una azienda
che  ha  un  diritto  in  portafoglio,  il  diritto  viene trasferito
all'acquirente solo se cio' e' espressamente previsto nel contratto.
    3.  L'autorizzazione  al reimpianto viene rilasciata dall'ERSA su
presentazione   della   relativa   domanda,   previa  verifica  della
sussistenza del diritto di reimpianto.
    4.  L'autorizzazione al reimpianto e' valida nei limiti temporali
massimi di efficacia del diritto di reimpianto.
    5.  Su richiesta dell'interessato potranno essere rilasciate piu'
autorizzazioni   parziali   di   diritti   di   reimpianto   fino  al
raggiungimento   della   superficie   complessiva   estirpata  e  non
reimpiantata.
    6.  Previa  acquisizione  di  una  dichiarazione  di  rinuncia al
diritto  di  reimpianto  rilasciata dal titolare del diritto stesso a
favore  dell'acquirente, il trasferimento di un diritto di reimpianto
in ambito regionale avviene mediante un provvedimento di integrazione
dell'attestato che accerta la sussistenza di un diritto di reimpianto
rilasciato  dall'ERSA  -  servizio  della  vitivinicoltura, nel quale
vengono  riportate  le  generalita'  del  nuovo  avente  titolo e gli
estremi catastali delle superfici dove verra' effettuato l'impianto.
    7.  In  caso  di  trasferimento  di  diritti provenienti da fuori
Regione  il  riscontro  sul  diritto  di  reimpianto  viene richiesto
direttamente     dall'ERSA,     servizio    della    vitivinicoltura,
all'amministrazione  di  provenienza del diritto. In questo caso alla
domanda deve essere allegata copia conforme all'originale del diritto
di  reimpianto  oggetto  di  trasferimento,  e  la relativa scrittura
privata, sottoscritta dalle parti contraenti e registrata.
    8.  Il diritto di reimpianto parzialmente o totalmente trasferito
deve  essere  esercitato  in  modo  da  non comportare un aumento del
potenziale  viticolo.  A  tal  fine  l'autorizzazione  al reimpianto,
tenendo  conto  dei  parametri  produttivi  indicati  nel  diritto di
reimpianto, deve prevedere una riduzione della superficie equivalente
da  reimpiantare  calcolata  proporzionalmente alla differenza tra la
resa  risultante  nell'attestato  di  diritto  e  quella del relativo
disciplinare  di  produzione cui l'impianto e' destinato. Nel caso in
cui  il  trasferimento avvenga da superficie non irrigua a superficie
irrigua,  si applica un fattore di riduzione della superficie pari al
10%.  Tale  coefficiente  di  riduzione  non  si  applica nel caso di
trasferimento del diritto di reimpianto in ambito regionale.
    9.  Nel  caso  di  aziende  titolari  di  diritti  di  reimpianto
originati  da propri vigneti ubicati su territorio extra regionale si
applica  la  procedura  prevista  per quelli originati sul territorio
regionale  in  quanto  l'operazione non costituisce trasferimento del
diritto.  Per  eventuali procedimenti inversi vige la normativa della
Regione ove il diritto viene esercitato.
    10. Il conduttore e' tenuto a comunicare all'ERSA, servizio della
vitivinicoltura,  la realizzazione dell'impianto entro novanta giorni
dalla messa a dimora delle barbatelle.
    11.  E'  facolta'  dell'ERSA  limitare l'esercizio del diritto di
reimpianto  in particolari situazioni locali riconducendolo alla sola
superficie  oggetto  dell'estirpazione  e/o  ad  ambiti  territoriali
omogenei  e  limitati.  Tale restrizione e' finalizzata a tutelare le
produzioni di qualita' e a salvaguardare gli ambienti orograficamente
difficili.
                              Art. 10.
Impianto  di  vigneto  i  cui  prodotti  sono  destinati  al  consumo
                              familiare
    1. Il conduttore di una superficie vitata aziendale non superiore
a  dieci are che produce uve da vino, destinato al consumo familiare,
non e' tenuto a chiedere alcuna autorizzazione.
    2.  In  presenza di superfici vitate il cui prodotto e' destinato
al consumo familiare, l'autorizzazione alla realizzazione di un nuovo
impianto  o  di  un  reimpianto  per  finalita' diverse da quelle del
consumo familiare deve ricomprendere anche tali superfici.
    3.  E'  vietata  la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli
provenienti  da  superfici  i  cui prodotti sono destinati al consumo
familiare,  pena  l'obbligo di estirpo dell'impianto. Fino al momento
dell'estirpazione, i prodotti ottenuti dalle uve possono essere messi
in circolazione solo se destinati alla distillazione. Tuttavia non si
puo' distillare da questi prodotti un alcole con titolo alcolometrico
volumico effettivo pari o inferiore a 80% vol.
                              Art. 11.
             Impianto o reimpianto irregolare di vigneto
    1. I conduttori degli impianti o reimpianti di vigneti realizzati
anteriormente  al 1 settembre 1998 in violazione degli articoli 6, 7,
8 del regolamento (CEE) n. 822/87 possono ottenere l'autorizzazione a
produrre  vino  da  commercializzare ai sensi del comma 3 dell'Art. 2
del regolamento (CE) n. 1493/99. A tale fine, sono considerate valide
le   domande   di   deroga   presentate   all'ERSA,   servizio  della
vitivinicoltura,  a  decorrere  dall'1  agosto  2000  e  non oltre il
termine perentorio del 31 dicembre 2001.
    2.   I   procedimenti   in  corso  al  1  agosto  2000,  relativi
all'applicazione   della   sanzione   pecuniaria   e   della   misura
dell'estirpazione   del  vigneto  irregolare  prevista  dal  comma  3
dell'Art.  4  del  decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370 convertito,
con  modificazioni, dalla legge 4 novembre 1987, n. 460, sono sospesi
fino   al   31 luglio   2002,   termine  ultimo  per  la  concessione
dell'autorizzazione in deroga.
    3.  L'autorizzazione  in  deroga  e'  concessa al richiedente che
ottemperi ad una delle seguenti prescrizioni:
      a) produca  idonea documentazione da cui risulti il possesso di
un  diritto  di  reimpianto  valido  alla data di presentazione della
domanda  di  deroga ovvero l'avvenuta estirpazione, nell'ambito della
medesima  azienda  agricola,  di  una superficie equivalente a quella
reimpiantata  entro otto campagne precedenti a quella in cui ha avuto
luogo il reimpianto irregolare;
      b) acquisisca   diritti   di  reimpianto  pari  al  150%  della
superficie  irregolarmente  impiantata  entro  il  31 dicembre  2001,
ovvero  ottenga  l'assegnazione dalla riserva regionale di un diritto
di  impianto  versando  un  corrispettivo  pari al 150% del prezzo di
mercato rilevato al momento della richiesta di autorizzazione;
      c) acquisisca  diritti  di  reimpianto,  pari  alla  superficie
irregolarmente impiantata, provenienti dalla quota di cui all'Art. 2,
comma 3, lettera c) del regolamento CE n. 1493/99;
      d) si  impegni a procedere, entro tre anni, all'estirpazione di
una  superficie  equivalente  in  coltura  pura e tale superficie sia
stata registrata nello schedario viticolo.
    4.   L'autorizzazione   in  deroga  e'  efficace  dalla  data  di
presentazione della domanda.
    5.  Qualora  il  conduttore  presenti  domanda  di deroga, le uve
provenienti   dal   vigneto  oggetto  della  domanda  possono  essere
utilizzate, a partire dalla data di presentazione della stessa per la
produzione di vino destinato alla commercializzazione.
    6.  Se  la  richiesta di autorizzazione in deroga e' respinta, il
conduttore deve pagare una sanzione pecuniaria di importo pari al 30%
del valore di mercato del vino ottenuto da uve provenienti dalla zona
interessata. La sanzione pecuniaria e' determinata con riferimento al
periodo  decorrente  dalla  data  di  presentazione  della domanda di
deroga,  tenendo  conto del prezzo rilevato dai mercuriali pubblicati
dalla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura e della
produzione  dichiarata.  Il  conduttore  procedera' all'estirpo della
superficie  interessata  a  proprie  spese.  Dalla  data  di  diniego
dell'autorizzazione   in   deroga  e  fino  alla  estirpazione  della
superficie,  i prodotti vitivinicoli ottenuti possono essere messi in
circolazione  solo  se  destinati alla distillazione. Tuttavia non si
puo' distillare da questi prodotti un alcole con titolo alcolometrico
volumico effettivo pari o inferiore a 80% vol.
    7.  Le  superfici impiantate a decorrere dal 1 settembre 1998, la
cui   produzione  puo'  essere  messa  in  circolazione  soltanto  se
destinata a distillerie ai sensi dell'Art. 6, paragrafo 3 o dell'Art.
7,  paragrafo 4 del regolamento n. 822/1987, o piantate in violazione
del  divieto  di  impianto  di  cui  al  paragrafo  1 dell'Art. 2 del
regolamento  (CEE) n. 1493/99 del consiglio, devono essere estirpate,
con  spese  a  carico  del  conduttore.  Fino  all'estirpazione della
superficie le uve prodotte dovranno essere distrutte prima della fase
fenologica  dell'invaiatura.  L'ERSA, servizio della vitivinicoltura,
su   specifica   domanda   del   conduttore   puo'   autorizzare   la
distillazione,  corrispondente  alla  quantita'  di uva stimata dallo
stesso  ERSA.  Tuttavia  non si puo' distillare da questi prodotti un
alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a
80% vol.
                              Art. 12.
                        Controlli e sanzioni
    1.  L'ERSA,  servizio  della vitivinicoltura, svolge controlli di
verifica in loco su un campione di almeno il 10% delle autorizzazioni
rilasciate  annualmente  e  delle  comunicazioni  di  variazione  del
potenziale produttivo aziendale.
    2.  Il  campione  viene  individuato sulla base di un'analisi dei
rischi  e  deve  essere rappresentativo della totalita' delle domande
alle quali e' riferito.
    3. Il controllo comporta l'accertamento:
      a) della veridicita' delle dichiarazioni rese;
      b) del  rispetto  di  ogni altro obbligo e impegno sottoscritto
all'atto della domanda.
    4.   L'esito  del  controllo  viene  annualmente  trasmesso  alla
direzione regionale dell'agricoltura.
                              Art. 13.
                          Riserva regionale
    1. Al fine di mantenere il potenziale produttivo e di migliorarne
la  gestione,  l'ERSA  istituisce una riserva regionale di diritti di
impianto, nella quale confluiscono:
      a) diritti  di  nuovo impianto, diritti di reimpianto e diritti
di  impianto, compresi quelli rilasciati in virtu' del regolamento n.
822/1987, non esercitati entro i termini prescritti;
      b) diritti di impianto nuovamente creati;
      c) diritti  derivanti dall'acquisto, da parte del conduttore di
un  diritto  di  reimpianto  per  una  superficie  superiore  del 50%
rispetto alla superficie interessata, ai sensi dell'Art. 11, comma 3,
lettera b).
    2.   La   gestione  della  riserva  regionale  e'  di  competenza
dell'ERSA.
    3.  I  diritti  sono  assegnati  alla  riserva  regionale  previa
comunicazione  scritta  alle  aziende  che  non  hanno utilizzato gli
stessi diritti.
    4.  L'assegnazione  dei  diritti  della  riserva ai conduttori e'
disposta  dalla  direzione  regionale  dell'agricoltura sulla base di
apposito  bando nel quale vengono definiti i criteri di assegnazione,
le modalita' e l'eventuale prezzo di cessione.
                              Art. 14.
                            Registrazione
    1. L'ERSA, servizio della vitivinicoltura, istituisce un registro
delle  richieste  e  dei relativi provvedimenti adottati per ciascuna
delle seguenti fattispecie:
      a) diritto  di  nuovo  impianto  in caso di ricomposizione o di
esproprio ai sensi dell'Art. 5, comma 1, lettera d);
      b) diritto  di  nuovo  impianto per le superfici destinate alla
sperimentazione viticola di cui all'Art. 6;
      c) diritto  di  nuovo  impianto per le superfici destinate alla
coltura di piante madri per marze di cui all'Art. 7;
      d) estirpazione  finalizzata  all'acquisizione di un diritto di
reimpianto ai sensi dell'Art. 8, comma 4;
      e) reimpianto  anticipato rispetto alla data dell'estirpazione,
ai sensi dell'Art. 8, comma 7;
      f) trasferimento dei diritti di reimpianto di cui all'Art. 9;
      g) impianto  o  reimpianto  irregolare  di  vigneto  realizzato
anteriormente al 1 settembre 1998, ai sensi dell'Art. 11, comma 1.
    2. L'ERSA, servizio della vitivinicoltura, istituisce un registro
delle:
      a) superfici  vitale  i  cui prodotti sono destinati al consumo
familiare e relativamente alle quali sia stato violato il disposto di
cui all'Art. 10, comma 3;
      b) superfici   vitate   irregolarmente  impiantate  dopo  il  1
settembre  1998  e  dei  relativi  provvedimenti  adottati,  ai sensi
dell'Art. 11, comma 7;
                              Art. 15.
                            Comunicazioni
    1. L'ERSA, servizio della vitivinicoltura, trasmette al Ministero
delle  politiche  agricole  e  forestali,  entro  il  30 settembre di
ciascun  anno,  per  la  successiva  comunicazione  alla  Commissione
europea, i dati ricavati dai registri di cui ai commi 1 e 2 dell'Art.
14, concernenti:
      a) superfici  autorizzate  all'impianto  di vigneto destinato a
sperimentazione viticola di cui all'Art. 6;
      b) superfici autorizzate all'impianto di vigneto destinato alla
produzione di piante madri per marze, di cui all'Art. 7;
      c) superfici   interessate  al  trasferimento  dei  diritti  di
reimpianto di cui all'Art. 9;
      d) superfici  interessate  alle domande di deroga per i vigneti
irregolarmente  impiantati  anteriormente  al 1 settembre 1998 di cui
all'Art. 11, comma 1.
    2.  A decorrere dall'anno 2001, entro il 31 dicembre di ogni anno
i  dati  di  cui  al  comma  1,  sono  trasmessi dall'ERSA anche alla
direzione  regionale  dell'agricoltura,  unitamente  ad una relazione
sullo   stato  della  viticoltura  regionale  e  all'andamento  della
produzione vitivinicola.
                              Art. 16.
                     Presentazione delle istanze
    1.  L'ERSA  predispone  e  diffonde appositi moduli, adottati con
decreto  del dirigente del servizio della vitivinicoltura, al fine di
agevolare  gli  interessati  nella  formulazione  delle richieste e/o
comunicazioni     da    indirizzare    all'ERSA,    servizio    della
vitivinicoltura, ai sensi del presente regolamento.
                              Art. 17.
                        Abrogazione di norme
    1.  Il  regolamento  di  attuazione  in  ambito  regionale  della
disciplina  del  potenziale vitivinicolo in regime di blocco di nuovi
impianti di vite recante procedure tecnico amministrative relative al
trasferimento  dei  diritti  di  reimpianto verso superfici destinate
alla  produzione  di vini di qualita' prodotti in regioni determinate
(V.Q.P.R.D.),  approvato  con  decreto  del  presidente  della giunta
regionale 25 febbraio 1998, n. 053/Pres., modificato ed integrato con
decreto  del  presidente  della giunta regionale 16 febbraio 1999, n.
048/Pres., e' abrogato.
                              ANTONIONE