Regolamento di attuazione delle procedure tecnico-amministrative in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 e n. 1227/00 in materia di potenziale produttivo viticolo. Art. 1. F i n a l i t a' 1. Il presente regolamento disciplina le modalita' applicative delle disposizioni comunitarie in materia di potenziale produttivo viticolo definite al titolo II, capo I del regolamento (CE) n. 1493/99 ed ai capi I e II del regolamento (CE) n. 1227/00. Art. 2. D e f i n i z i o n i 1. Ai soli fini dell'applicazione del presente regolamento si intendono per: a) campagna: la campagna di produzione con inizio il 1 agosto di ogni anno e conclusione il 31 luglio dell'anno successivo; b) potenziale produttivo aziendale: le superfici vitate impiantate nell'azienda con varieta' classificate per la produzione di vino ed i diritti di impianto e reimpianto posseduti; c) superficie vitata: la superficie all'interno del sesto di impianto (da filare a filare e da vite a vite) aumentata nelle fasce laterali e nelle testate, della superficie realmente esistente al servizio del vigneto ed in particolare: superficie vitata ricadente su una intera particella catastale: in questo caso la superficie vitata da considerarsi e' l'intera superficie catastale della particella; superficie ricadente solo su una parte della particella catastale: in questo caso la superficie vitata da considerarsi e' quella all'interno del sesto di impianto (da filare a filare e da vite a vite) aumentata, nelle fasce laterali e nelle testate, in misura del 50% del sesto di impianto ovvero fino ad un massimo di tre metri per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora effettivamente esistenti; superficie vitata di filari singoli: in questo caso la superficie vitata da considerarsi per quanto attiene le fasce laterali, sara' fino ad un massimo di metri 1,5 per lato e di tre metri sulle testate per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora effettivamente esistenti. Le eventuali fallanze presenti all'interno della superficie vitata non comportano riduzione ai fini della misurazione della medesima superficie vitata. In caso di viti sparse il calcolo della superficie netta vitata viene effettuato assumendo una superficie di insistenza media per ceppo di sei metri quadrati; d) estirpazione: la eliminazione totale dei ceppi su un terreno vitato; e) impianto: la messa a dimora definitiva di barbatelle di vite, innestate o non, per la produzione di uve da vino o per la coltura di piante madri per marze; f) diritto di impianto: il diritto di piantare viti in forza del diritto di nuovo impianto, del diritto di reimpianto, del diritto di impianto ottenuto da una riserva o di un nuovo diritto di impianto alle condizioni stabilite rispettivamente negli articoli 3, 4, 5 e 6 del regolamento (CE) n. 1493/99; g) diritto di reimpianto: il diritto di piantare viti su una superficie equivalente, in coltura pura, a quella in cui ha avuto luogo o deve avere luogo l'estirpazione alle condizioni stabilite negli articoli 4 e 5, paragrafo 8 del regolamento (CE) n. 1493/99; h) reimpianto anticipato: l'impianto di viti per una superficie equivalente, in coltura pura, a quella che sara' estirpata entro la fine della terza campagna successiva a quella in cui ha avuto luogo l'impianto stesso; i) diritti in portafoglio: i diritti di reimpianto derivanti da una precedente estirpazione ed i diritti di nuovo impianto assegnati alla medesima azienda sulla base della normativa vigente ed immediatamente utilizzabili. l) vigneto: l'impianto di viti aventi caratteristiche omogenee (eta', sesto di impianto, forma di allevamento e varieta) senza alcuna interruzione fisica, coltivato da un unico conduttore, che puo' interessare una o piu' particelle catastali o parti di esse purche' contigue; m) resa di produzione: la resa dei relativi disciplinari di produzione nel caso di vigneto iscritto all'albo dei vini a V.Q.P.R.D. o I.G.T. ; la produzione media regionale o la maggiore resa documentata dal conduttore nel caso di vigneto le cui uve sono destinate alla produzione di vini da tavola come risultante dalla denuncia di produzione delle ultime tre campagne; n) destinazione produttiva: la superficie vitata la cui produzione di uva puo' essere destinata a produrre rispettivamente: V.Q.P.R.D., vini I.G.T., vini da tavola; o) sovrainnesto: l'innesto di una vite gia' innestata; p) superficie irrigua: il terreno sul quale sia installato un impianto fisso di irrigazione; q) soggetto obbligato agli adempimenti: il titolare dell'azienda (di seguito denominato conduttore) interessata alla coltivazione. Per conduttore s'intende una qualsiasi persona fisica o giuridica o associazione di persone fisiche o giuridiche per conto e nel nome della quale l'azienda viene condotta. Qualora la conduzione dell'azienda non coincida con la proprieta' e' necessario acquisire l'autorizzazione degli eventuali proprietari o comproprietari. In alternativa all'autorizzazione citata e nel solo caso di reimpianto da effettuarsi sulla medesima superficie catastale estirpata, il conduttore puo' presentare apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'Art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403. Art. 3. Variazione del potenziale produttivo viticolo aziendale 1. Il conduttore di superfici vitate deve chiedere preventivamente l'autorizzazione all'ERSA, servizio della vitivinicoltura, per dare inizio ai lavori relativi alle seguenti opere: a) estirpazione finalizzata all'acquisizione di un diritto di reimpianto; b) reimpianto: con diritto proprio; con estirpazione successiva; con diritto acquisito mediante trasferimento. c) nuovo impianto di vigneto; d) nuovo impianto di vigneto in deroga, per attivita' di sperimentazione ovvero per produzioni di piante madri per marze. L'esecuzione dei lavori deve avere inizio successivamente al rilascio della suddetta autorizzazione. 2. Il conduttore di superfici vitate deve comunicare all'ERSA, servizio della vitivinicoltura, l'avvenuta esecuzione di qualsiasi opera che ha determinato una variazione al potenziale viticolo aziendale, compresa la pratica del sovrainnesto. 3. Sono esonerati dagli obblighi di cui ai commi 1 e 2 i conduttori che: a) dispongono di un vigneto la cui estensione e' pari o inferiore a dieci are ed il cui prodotto e' destinato esclusivamente al consumo della propria famiglia; b) effettuano la sostituzione normale di alcune piante o procedono all'infittimento del vigneto. Art. 4. Impianto o reimpianto di vigneto 1. L'impianto di viti classificate come varieta' di uve da vino e' consentito ai conduttori che dispongono di un diritto di: a) nuovo impianto; b) reimpianto; c) impianto prelevato dalla riserva regionale. 2. Nell'ambito della scala delle destinazioni produttive (V.Q.P.R.D., I.G.T., vini da tavola), e' vietato impiantare o reimpiantare vigneti con destinazione produttiva qualitativamente inferiore rispetto a quella attestata nell'autorizzazione. 3. I diritti di impianto o reimpianto disciplinati dalla previgente organizzazione comune di mercato nel settore vitivinicolo di cui al Regolamento (CEE) n. 822/87 e validi fino ad una data successiva al 31 luglio 2000 restano validi fino alla data di scadenza originaria ed il loro utilizzo deve essere esercitato conformemente al citato regolamento. Art. 5. Diritto di nuovo impianto 1. La concessione del diritto di nuovo impianto per la produzione di uve da vino e' autorizzata per: a) superfici destinate alla produzione di vini di qualita' prodotti in regioni determinate e di vini ad indicazione geografica tipica (esclusivamente per i vitigni autoctoni autorizzati) da iscrivere nei rispettivi albi ed elenchi; b) superfici destinate alla sperimentazione viticola; c) superfici destinate alla coltura di piante madri per marze; d) superfici destinate a nuovi impianti nell'ambito di misure di ricomposizione o di esproprio per motivi di pubblica utilita', adottate in applicazione della normativa vigente. L'autorizzazione e' concessa per una superficie, in coltura pura, pari al 105% della superficie vitata oggetto delle misure di ricomposizione o di esproprio. 2. A fronte delle determinazioni comunitarie e nazionali per l'ampliamento della superficie vitata, la direzione regionale dell'agricoltura predispone un bando sulla base del quale le singole aziende possono richiedere la realizzazione di nuove superfici vitate. Nel bando sono indicati: a) entita' delle superfici destinate alla produzione di V.Q.P.R.D. e di vini ad I.G.T. (esclusivamente per i vitigni autoctoni autorizzati); b) modalita' e tempi di presentazione delle domande; c) individuazione dei vitigni la cui produzione di vino a causa delle caratteristiche qualitative e' largamente inferiore alla domanda; d) individuazione dei criteri per la valutazione delle domande e per la formulazione delle graduatorie. 3. I diritti di nuovo impianto sono esercitati entro la fine della seconda campagna successiva a quella nel corso della quale e' stata concessa l'autorizzazione. I diritti di nuovo impianto di cui al comma 1, lettera a) che non sono esercitati entro tale periodo vengono assegnati alla riserva regionale di cui all'Art. 13. Art. 6. Impianto di vigneto destinato a sperimentazione viticola 1. L'autorizzazione per l'impianto sperimentale e' richiesta dal conduttore di aziende vitivinicole, singole o associate, dai consorzi di tutela, dall'universita', dagli enti pubblici e dalle istituzioni scientifiche operanti nel campo della vitivinicoltura che intendono realizzare un progetto di ricerca e/o di sperimentazione. 2. La relativa domanda deve essere corredata dal progetto che si intende attuare e deve individuare, tra l'altro, gli obiettivi ed il soggetto titolare della responsabilita' scientifica dell'iniziativa. Il progetto deve altresi': a) avere durata definita e limitata, comunque non superiore a dieci anni, a decorrere dalla terza campagna successiva all'impianto; b) illustrare in modo dettagliato il programma di attivita', i risultati attesi e gli elementi di innovazione da perseguire; c) individuare la superficie da impiantare, la relativa estensione ed ubicazione, i riferimenti catastali ed il titolo di possesso. 3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, e' facolta' dell'ERSA, servizio della vitivinicoltura, richiedere ulteriori informazioni e documenti a corredo del progetto. 4. La durata del progetto, ancorche' autorizzato per il periodo massimo di dieci anni, puo' essere prorogata su motivata richiesta del responsabile scientifico per un periodo, comunque, non superiore a 5 anni. La proroga deve essere richiesta prima della scadenza originaria. 5. 1 risultati ottenuti dalla ricerca e/o sperimentazione devono essere messi a disposizione della Regione Friuli-Venezia Giulia per fini istituzionali e, comunque, devono essere oggetto di divulgazione. 6. Il richiedente e' altresi' obbligato a: a) non iscrivere le superfici impiantate negli albi di V.Q.P.R.D. e I.G.T.; b) non commercializzare i prodotti ottenuti dagli impianti oggetto di sperimentazione e/o ricerca; c) estirpare le superfici impiantate entro la fine della primavera successiva al termine del progetto autorizzato. Le spese relative sono a carico del soggetto autorizzato. Fino al momento dell'estirpazione, i prodotti ottenuti dalle uve possono essere messi in circolazione solo se destinati alla distillazione. Tuttavia non si puo' distillare da questi prodotti un alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80% vol. La superficie non estirpata entro i termini stabiliti e' considerata vigneto abusivo soggetto alla disciplina sanzionatoria vigente. 7. In deroga a quanto previsto al comma 6. lettera c), il richiedente puo' essere autorizzato dall'ERSA, servizio della vitivinicoltura a produrre vino destinato alla commercializzazione previa acquisizione di diritti di reimpianto o diritti di impianto attinti dalla riserva regionale. L'autorizzazione deve essere concessa prima della scadenza del progetto. 8. L'estirpazione della superficie autorizzata per l'impianto sperimentale non da' luogo ad alcun diritto di reimpianto. 9. Il responsabile scientifico del progetto di ricerca e/o sperimentazione trasmette all'ERSA, servizio della vitivinicoltura, entro il 31 dicembre di ogni anno, a partire dal terzo anno dell'impianto, una relazione concernente lo stato di avanzamento dell'iniziativa prevista ed i risultati conseguiti. 10. 1 diritti di impianto concessi anteriormente al 1 agosto 2000 per progetti di sperimentazione e/o ricerca viticola e le condizioni sull'utilizzo delle relative superfici sono validi per il periodo della sperimentazione autorizzato. Decorso tale termine si applicano le disposizioni di cui ai commi precedenti. Qualora la concessione non abbia stabilito un termine per la conclusione del progetto, il periodo della sperimentazione si intende limitato ad un arco di tempo non superiore a quindici anni a decorrere dalla terza campagna successiva all'impianto. Decorso tale termine si applicano le disposizioni di cui ai commi precedenti. Art. 7. Impianto di vigneto destinato alla produzione di piante madri per marze 1. L'autorizzazione per l'impianto di un vigneto destinato alla produzione di piante madri per marze e' richiesta dal conduttore di aziende vivaistiche singole o associate. L'autorizzazione e' concessa ai vivaisti che hanno i requisiti previsti dalle norme che disciplinano la moltiplicazione del materiale vegetativo della vite, recate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1164/69. 2. Il richiedente e' obbligato ad asportare l'uva dalle piante e a distruggerla prima della fase fenologica dell'invaiatura, ad eccezione di un numero non superiore a cinque piante su cento per ciascun clone o biotipo al fine di consentire le verifiche ampelografiche e sanitarie richieste dall'ERSA quale ente preposto al controllo della moltiplicazione del materiale. In questo caso l'uva deve essere distrutta dopo l'invaiatura. 3. L'autorizzazione non viene rilasciata per aree in cui e' stata riscontrata dal servizio preposto al controllo fitosanitario la presenza di malattie dannose o letali per la vite. Per le aree considerate a rischio l'autorizzazione viene rilasciata previo parere favorevole del servizio stesso. 4. I prodotti ottenuti da uve provenienti dai vigneti destinati alla produzione di piante madri per marze non possono essere commercializzati. 5. Il conduttore che cessa la coltivazione di superfici vitate autorizzate per la produzione di piante madri per marze deve procedere all'estirpo. Le spese della estirpazione sono a carico del conduttore. Fino al momento della estirpazione, i prodotti ottenuti dalle uve possono essere messi in circolazione solo se destinati alla distillazione. Tuttavia non si puo' distillare da questi prodotti un alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80% vol. L'estirpazione di superfici autorizzate per la produzione di piante madri per marze non da' luogo ad alcun diritto di reimpianto. 6. In deroga a quanto previsto ai commi 4 e 5 il conduttore puo' essere autorizzato dall'ERSA, servizio della vitivinicoltura, a produrre dalla medesima superficie vino destinato alla commercializzazione, previa acquisizione di diritti di reimpianto o diritti di impianto attinti dalla riserva regionale di cui all'Art. 13. 7. I diritti di nuovo impianto concessi anteriormente al 1 agosto 2000 per la produzione di piante madri per marze e le condizioni sull'utilizzo delle relative superfici sono validi per il periodo di produzione delle piante stesse. Cessata la coltivazione si applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 6. Art. 8. Diritto di reimpianto esercitato all'interno della stessa azienda 1. Il diritto di reimpianto e' concesso al conduttore che: a) chiede di effettuare il reimpianto di una superficie vitata equivalente a quella precedentemente estirpata. Il diritto deve essere esercitato entro la fine della quinta campagna successiva a quella in cui ha avuto luogo l'estirpazione; b) chiede di effettuare il reimpianto anticipato impegnandosi ad estirpare una superficie vitata equivalente entro la fine della terza campagna successiva a quella in cui e' stato effettuato l'impianto. Il diritto e' concesso a condizione che il conduttore non possieda diritti di impianto in quantita' sufficiente per il reimpianto richiesto o comunque ne possieda per una superficie inferiore rispetto a quella sulla quale intende effettuare il nuovo investimento e si impegni a costituire in favore dell'ERSA una garanzia fidejussoria bancaria di importo pari a 5.000 euro/ha, corrispondente al costo medio praticato dalle imprese agromeccaniche per procedere all'estirpo di un ettaro di superficie vitata, per l'ipotesi in cui il conduttore non provveda ad estirpare il vigneto a proprie spese entro la fine della terza campagna successiva a quella dell'impianto. La garanzia fidejussoria viene svincolata successivamente alla comunicazione dell'avvenuta estirpazione. 2. Non e' concesso alcun diritto di reimpianto nel caso in cui siano estirpate: a) superfici piantate in violazione del diritto di impianto; b) superfici piantate con varieta' di viti per la produzione di vino non menzionate nella classificazione delle varieta' di viti; c) superfici destinate alla sperimentazione viticola; d) superfici destinate alla coltura di piante madri per marze; e) superfici i cui prodotti vitivinicoli sono destinati al consumo familiare dei viticoltori; f) superfici viticole in attuazione di misure di ricomposizione o di esproprio per motivi di pubblica utilita', laddove le stesse siano oggetto di concessione del diritto di nuovo impianto. 3. I diritti di reimpianto non utilizzati nei termini prescritti confluiscono, gratuitamente, nella riserva regionale dei diritti di impianto di cui all'Art. 13. 4. Nei confronti del conduttore che chiede di effettuare il reimpianto successivamente all'estirpazione, l'ERSA, servizio della vitivinicoltura, provvede alla verifica della superficie da estirpare sulla base della dichiarazione delle superfici vitate e del relativo supporto cartografico informatizzato fornito dall'AIMA in liquidazione, o di adeguata documentazione fornita dall'azienda e/o acquisita agli atti degli uffici regionali, ovvero di accertamento diretto in azienda. Qualora il conduttore non comunichi l'avvenuta estirpazione, le cinque campagne di validita' del diritto di reimpianto decorrono dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla estirpazione 5. Il provvedimento di concessione del diritto di reimpianto riporta l'indicazione della superficie vitata, del tipo di conduzione del terreno (irriguo e non irriguo), della destinazione produttiva e della resa di produzione. 6. Al conduttore che chiede di effettuare il reimpianto anticipato e' fatto divieto di produrre vino da commercializzare con uve provenienti contemporaneamente sia dalla superficie vitata che deve essere estirpata sia dalla superficie del nuovo impianto. Il conduttore deve comunicare all'ERSA, servizio della vitivinicoltura, l'avvenuta distruzione - a sua scelta - delle uve prodotte nel nuovo o nel vecchio vigneto, con l'asporto di tutti i grappoli nella fase fenologica che precede l'invaiatura, oppure chiedere, per la corrispondente quantita' di uva, l'autorizzazione alla distillazione. Tuttavia non si puo' distillare da questi prodotti un alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80% vol. 7. L'ERSA, servizio della vitivinicoltura concede il reimpianto anticipato previo: a) accertamento della superficie da estirpare, sulla base della dichiarazione delle superfici vitale e del relativo supporto cartografico informatizzato fornito dall'AIMA in liquidazione, o di adeguata documentazione fornita dalla azienda e/o acquisita agli atti degli uffici regionali, ovvero di verifica diretta in azienda; b) accertamento che il conduttore non possieda altri diritti di impianto o che quelli posseduti non sono in quantita' sufficiente per piantare viti su tutta la superficie richiesta. In tal caso l'autorizzazione e' rilasciata tenendo conto di eventuali diritti gia' in possesso del conduttore; c) accertamento dell'avvenuta costituzione di una garanzia fidejussoria bancaria da parte del conduttore di importo pari a 5.000 euro/ha, a favore dell'ERSA. 8. Il conduttore e' tenuto a comunicare all'ERSA, servizio della vitivinicoltura, entro novanta giorni dalla posa a dimora delle barbatelle, l'avvenuta realizzazione dell'impianto ed entro novanta giorni dalla eliminazione totale dei ceppi, l'avvenuta estirpazione. Entro trenta giorni dalla comunicazione dell'estirpazione l'ERSA provvede allo svincolo della fidejussione. Qualora non venga effettuata l'estirpazione entro il termine stabilito, la superficie non estirpata viene considerata impiantata in violazione al divieto disposto dall'Art. 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/99. L'importo della relativa fidejussione viene introitato dall'ERSA. Art. 9. Trasferimento del diritto di reimpianto 1. Il diritto di reimpianto puo' essere parzialmente o totalmente trasferito ad un'altra azienda. Qualora una parte dell'azienda in possesso di un diritto di reimpianto venga trasferita, il diritto puo' essere esercitato nell'ambito dell'azienda acquirente nel limite della superficie trasferita. Il diritto di reimpianto trasferito puo' essere utilizzato per: a) la produzione di V.Q.P.R.D. o di vini ad I.G.T. (esclusivamente per i vitigni autoctoni autorizzati); b) la coltura di piante madri per marze. 2. Nel caso di compravendita, totale o parziale, di una azienda che ha un diritto in portafoglio, il diritto viene trasferito all'acquirente solo se cio' e' espressamente previsto nel contratto. 3. L'autorizzazione al reimpianto viene rilasciata dall'ERSA su presentazione della relativa domanda, previa verifica della sussistenza del diritto di reimpianto. 4. L'autorizzazione al reimpianto e' valida nei limiti temporali massimi di efficacia del diritto di reimpianto. 5. Su richiesta dell'interessato potranno essere rilasciate piu' autorizzazioni parziali di diritti di reimpianto fino al raggiungimento della superficie complessiva estirpata e non reimpiantata. 6. Previa acquisizione di una dichiarazione di rinuncia al diritto di reimpianto rilasciata dal titolare del diritto stesso a favore dell'acquirente, il trasferimento di un diritto di reimpianto in ambito regionale avviene mediante un provvedimento di integrazione dell'attestato che accerta la sussistenza di un diritto di reimpianto rilasciato dall'ERSA - servizio della vitivinicoltura, nel quale vengono riportate le generalita' del nuovo avente titolo e gli estremi catastali delle superfici dove verra' effettuato l'impianto. 7. In caso di trasferimento di diritti provenienti da fuori Regione il riscontro sul diritto di reimpianto viene richiesto direttamente dall'ERSA, servizio della vitivinicoltura, all'amministrazione di provenienza del diritto. In questo caso alla domanda deve essere allegata copia conforme all'originale del diritto di reimpianto oggetto di trasferimento, e la relativa scrittura privata, sottoscritta dalle parti contraenti e registrata. 8. Il diritto di reimpianto parzialmente o totalmente trasferito deve essere esercitato in modo da non comportare un aumento del potenziale viticolo. A tal fine l'autorizzazione al reimpianto, tenendo conto dei parametri produttivi indicati nel diritto di reimpianto, deve prevedere una riduzione della superficie equivalente da reimpiantare calcolata proporzionalmente alla differenza tra la resa risultante nell'attestato di diritto e quella del relativo disciplinare di produzione cui l'impianto e' destinato. Nel caso in cui il trasferimento avvenga da superficie non irrigua a superficie irrigua, si applica un fattore di riduzione della superficie pari al 10%. Tale coefficiente di riduzione non si applica nel caso di trasferimento del diritto di reimpianto in ambito regionale. 9. Nel caso di aziende titolari di diritti di reimpianto originati da propri vigneti ubicati su territorio extra regionale si applica la procedura prevista per quelli originati sul territorio regionale in quanto l'operazione non costituisce trasferimento del diritto. Per eventuali procedimenti inversi vige la normativa della Regione ove il diritto viene esercitato. 10. Il conduttore e' tenuto a comunicare all'ERSA, servizio della vitivinicoltura, la realizzazione dell'impianto entro novanta giorni dalla messa a dimora delle barbatelle. 11. E' facolta' dell'ERSA limitare l'esercizio del diritto di reimpianto in particolari situazioni locali riconducendolo alla sola superficie oggetto dell'estirpazione e/o ad ambiti territoriali omogenei e limitati. Tale restrizione e' finalizzata a tutelare le produzioni di qualita' e a salvaguardare gli ambienti orograficamente difficili. Art. 10. Impianto di vigneto i cui prodotti sono destinati al consumo familiare 1. Il conduttore di una superficie vitata aziendale non superiore a dieci are che produce uve da vino, destinato al consumo familiare, non e' tenuto a chiedere alcuna autorizzazione. 2. In presenza di superfici vitate il cui prodotto e' destinato al consumo familiare, l'autorizzazione alla realizzazione di un nuovo impianto o di un reimpianto per finalita' diverse da quelle del consumo familiare deve ricomprendere anche tali superfici. 3. E' vietata la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli provenienti da superfici i cui prodotti sono destinati al consumo familiare, pena l'obbligo di estirpo dell'impianto. Fino al momento dell'estirpazione, i prodotti ottenuti dalle uve possono essere messi in circolazione solo se destinati alla distillazione. Tuttavia non si puo' distillare da questi prodotti un alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80% vol. Art. 11. Impianto o reimpianto irregolare di vigneto 1. I conduttori degli impianti o reimpianti di vigneti realizzati anteriormente al 1 settembre 1998 in violazione degli articoli 6, 7, 8 del regolamento (CEE) n. 822/87 possono ottenere l'autorizzazione a produrre vino da commercializzare ai sensi del comma 3 dell'Art. 2 del regolamento (CE) n. 1493/99. A tale fine, sono considerate valide le domande di deroga presentate all'ERSA, servizio della vitivinicoltura, a decorrere dall'1 agosto 2000 e non oltre il termine perentorio del 31 dicembre 2001. 2. I procedimenti in corso al 1 agosto 2000, relativi all'applicazione della sanzione pecuniaria e della misura dell'estirpazione del vigneto irregolare prevista dal comma 3 dell'Art. 4 del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 novembre 1987, n. 460, sono sospesi fino al 31 luglio 2002, termine ultimo per la concessione dell'autorizzazione in deroga. 3. L'autorizzazione in deroga e' concessa al richiedente che ottemperi ad una delle seguenti prescrizioni: a) produca idonea documentazione da cui risulti il possesso di un diritto di reimpianto valido alla data di presentazione della domanda di deroga ovvero l'avvenuta estirpazione, nell'ambito della medesima azienda agricola, di una superficie equivalente a quella reimpiantata entro otto campagne precedenti a quella in cui ha avuto luogo il reimpianto irregolare; b) acquisisca diritti di reimpianto pari al 150% della superficie irregolarmente impiantata entro il 31 dicembre 2001, ovvero ottenga l'assegnazione dalla riserva regionale di un diritto di impianto versando un corrispettivo pari al 150% del prezzo di mercato rilevato al momento della richiesta di autorizzazione; c) acquisisca diritti di reimpianto, pari alla superficie irregolarmente impiantata, provenienti dalla quota di cui all'Art. 2, comma 3, lettera c) del regolamento CE n. 1493/99; d) si impegni a procedere, entro tre anni, all'estirpazione di una superficie equivalente in coltura pura e tale superficie sia stata registrata nello schedario viticolo. 4. L'autorizzazione in deroga e' efficace dalla data di presentazione della domanda. 5. Qualora il conduttore presenti domanda di deroga, le uve provenienti dal vigneto oggetto della domanda possono essere utilizzate, a partire dalla data di presentazione della stessa per la produzione di vino destinato alla commercializzazione. 6. Se la richiesta di autorizzazione in deroga e' respinta, il conduttore deve pagare una sanzione pecuniaria di importo pari al 30% del valore di mercato del vino ottenuto da uve provenienti dalla zona interessata. La sanzione pecuniaria e' determinata con riferimento al periodo decorrente dalla data di presentazione della domanda di deroga, tenendo conto del prezzo rilevato dai mercuriali pubblicati dalla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura e della produzione dichiarata. Il conduttore procedera' all'estirpo della superficie interessata a proprie spese. Dalla data di diniego dell'autorizzazione in deroga e fino alla estirpazione della superficie, i prodotti vitivinicoli ottenuti possono essere messi in circolazione solo se destinati alla distillazione. Tuttavia non si puo' distillare da questi prodotti un alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80% vol. 7. Le superfici impiantate a decorrere dal 1 settembre 1998, la cui produzione puo' essere messa in circolazione soltanto se destinata a distillerie ai sensi dell'Art. 6, paragrafo 3 o dell'Art. 7, paragrafo 4 del regolamento n. 822/1987, o piantate in violazione del divieto di impianto di cui al paragrafo 1 dell'Art. 2 del regolamento (CEE) n. 1493/99 del consiglio, devono essere estirpate, con spese a carico del conduttore. Fino all'estirpazione della superficie le uve prodotte dovranno essere distrutte prima della fase fenologica dell'invaiatura. L'ERSA, servizio della vitivinicoltura, su specifica domanda del conduttore puo' autorizzare la distillazione, corrispondente alla quantita' di uva stimata dallo stesso ERSA. Tuttavia non si puo' distillare da questi prodotti un alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80% vol. Art. 12. Controlli e sanzioni 1. L'ERSA, servizio della vitivinicoltura, svolge controlli di verifica in loco su un campione di almeno il 10% delle autorizzazioni rilasciate annualmente e delle comunicazioni di variazione del potenziale produttivo aziendale. 2. Il campione viene individuato sulla base di un'analisi dei rischi e deve essere rappresentativo della totalita' delle domande alle quali e' riferito. 3. Il controllo comporta l'accertamento: a) della veridicita' delle dichiarazioni rese; b) del rispetto di ogni altro obbligo e impegno sottoscritto all'atto della domanda. 4. L'esito del controllo viene annualmente trasmesso alla direzione regionale dell'agricoltura. Art. 13. Riserva regionale 1. Al fine di mantenere il potenziale produttivo e di migliorarne la gestione, l'ERSA istituisce una riserva regionale di diritti di impianto, nella quale confluiscono: a) diritti di nuovo impianto, diritti di reimpianto e diritti di impianto, compresi quelli rilasciati in virtu' del regolamento n. 822/1987, non esercitati entro i termini prescritti; b) diritti di impianto nuovamente creati; c) diritti derivanti dall'acquisto, da parte del conduttore di un diritto di reimpianto per una superficie superiore del 50% rispetto alla superficie interessata, ai sensi dell'Art. 11, comma 3, lettera b). 2. La gestione della riserva regionale e' di competenza dell'ERSA. 3. I diritti sono assegnati alla riserva regionale previa comunicazione scritta alle aziende che non hanno utilizzato gli stessi diritti. 4. L'assegnazione dei diritti della riserva ai conduttori e' disposta dalla direzione regionale dell'agricoltura sulla base di apposito bando nel quale vengono definiti i criteri di assegnazione, le modalita' e l'eventuale prezzo di cessione. Art. 14. Registrazione 1. L'ERSA, servizio della vitivinicoltura, istituisce un registro delle richieste e dei relativi provvedimenti adottati per ciascuna delle seguenti fattispecie: a) diritto di nuovo impianto in caso di ricomposizione o di esproprio ai sensi dell'Art. 5, comma 1, lettera d); b) diritto di nuovo impianto per le superfici destinate alla sperimentazione viticola di cui all'Art. 6; c) diritto di nuovo impianto per le superfici destinate alla coltura di piante madri per marze di cui all'Art. 7; d) estirpazione finalizzata all'acquisizione di un diritto di reimpianto ai sensi dell'Art. 8, comma 4; e) reimpianto anticipato rispetto alla data dell'estirpazione, ai sensi dell'Art. 8, comma 7; f) trasferimento dei diritti di reimpianto di cui all'Art. 9; g) impianto o reimpianto irregolare di vigneto realizzato anteriormente al 1 settembre 1998, ai sensi dell'Art. 11, comma 1. 2. L'ERSA, servizio della vitivinicoltura, istituisce un registro delle: a) superfici vitale i cui prodotti sono destinati al consumo familiare e relativamente alle quali sia stato violato il disposto di cui all'Art. 10, comma 3; b) superfici vitate irregolarmente impiantate dopo il 1 settembre 1998 e dei relativi provvedimenti adottati, ai sensi dell'Art. 11, comma 7; Art. 15. Comunicazioni 1. L'ERSA, servizio della vitivinicoltura, trasmette al Ministero delle politiche agricole e forestali, entro il 30 settembre di ciascun anno, per la successiva comunicazione alla Commissione europea, i dati ricavati dai registri di cui ai commi 1 e 2 dell'Art. 14, concernenti: a) superfici autorizzate all'impianto di vigneto destinato a sperimentazione viticola di cui all'Art. 6; b) superfici autorizzate all'impianto di vigneto destinato alla produzione di piante madri per marze, di cui all'Art. 7; c) superfici interessate al trasferimento dei diritti di reimpianto di cui all'Art. 9; d) superfici interessate alle domande di deroga per i vigneti irregolarmente impiantati anteriormente al 1 settembre 1998 di cui all'Art. 11, comma 1. 2. A decorrere dall'anno 2001, entro il 31 dicembre di ogni anno i dati di cui al comma 1, sono trasmessi dall'ERSA anche alla direzione regionale dell'agricoltura, unitamente ad una relazione sullo stato della viticoltura regionale e all'andamento della produzione vitivinicola. Art. 16. Presentazione delle istanze 1. L'ERSA predispone e diffonde appositi moduli, adottati con decreto del dirigente del servizio della vitivinicoltura, al fine di agevolare gli interessati nella formulazione delle richieste e/o comunicazioni da indirizzare all'ERSA, servizio della vitivinicoltura, ai sensi del presente regolamento. Art. 17. Abrogazione di norme 1. Il regolamento di attuazione in ambito regionale della disciplina del potenziale vitivinicolo in regime di blocco di nuovi impianti di vite recante procedure tecnico amministrative relative al trasferimento dei diritti di reimpianto verso superfici destinate alla produzione di vini di qualita' prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.), approvato con decreto del presidente della giunta regionale 25 febbraio 1998, n. 053/Pres., modificato ed integrato con decreto del presidente della giunta regionale 16 febbraio 1999, n. 048/Pres., e' abrogato. ANTONIONE